Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 25 ottobre 2006 – Castell del Remei / UAMI – Bodegas Roda (ODA)
(Causa T‑13/05)
«Marchio comunitario – Opposizione – Marchi denominativi anteriori internazionale RODA e nazionali BODEGAS RODA, RODA I e RODA II – Domanda di marchio denominativo comunitario ODA – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 56, 61, 63)
Oggetto
Ricorso di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 27 ottobre 2004 (procedimento R 691/2003‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Bodegas Roda, SA e Castell del Remei, SL.
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
Castell del Remei, SL
Marchio comunitario oggetto della domanda di registrazione:
Marchio denominativo ODA, per prodotti della classe 33 – domanda n. 1655786
Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:
Bodegas Roda, SA
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:
Marchio denominativo internazionale RODA (n. 703486), marchio denominativo spagnolo BODEGAS RODA, per vini e liquori della classe 33, marchi denominativi spagnoli RODA (n. 1757553), RODA I (n. 2006616), RODA II (n. 2006615) e marchio nazionale greco RODA (n. 137050), per vini e liquori della classe 33, e denominazione commerciale BODEGAS RODA, per «attività rivolta alla produzione e alla conservazione di vini»
Decisione della divisione di opposizione:
Opposizione accolta e domanda di Registrazione respinta
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
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