Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 settembre 2007 – Coats Holdings e Coats / Commissione
(causa T‑36/05)
«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei prodotti di merceria (aghi) – Ripartizione del mercato del prodotto – Ripartizione del mercato geografico – Valutazione delle prove – Partecipazione alle riunioni – Accordo tripartito – Ammenda – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze attenuanti»
1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale – Rispetto del principio della presunzione di innocenza – Grado di valore probatorio che devono presentare gli elementi di prova su cui si basa la Commissione (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 68, 70‑72, 74)
2. Concorrenza – Intese – Partecipazione di un’impresa ad una riunione dei partecipanti ad un’intesa progettata – Circostanza che consente di affermare che essa ha partecipato all’intesa conseguente – Presupposto (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 90‑91, 96)
3. Concorrenza – Intese – Impresa che ha facilitato l’entrata in vigore di un accordo anticoncorrenziale subordinato ad un’azione da parte sua – Circostanza che consente di affermare che essa ha partecipato all’accordo – Insufficienza della mera conoscenza dell’esistenza dell’accordo (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 105, 110, 117, 119‑120, 168)
4. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri definitivi negli orientamenti emanati dalla Commissione – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo o emulativo dell’impresa (Art. 81, n. 1, CE; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 199‑200, 204‑207, 210, 212)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C (2004) 4221 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81[CE] (Caso COMP/F-1/38.338 – PO/Needles), e, in via subordinata, domanda di annullamento o di riduzione della sanzione inflitta alle ricorrenti
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C (2004) 4221 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81[CE] (Caso COMP/F-1/38.338 – PO/Needles), è annullata nei limiti in cui essa constata che le ricorrenti hanno violato l’art. 81, n. 1, CE successivamente al 13 marzo 1997.
2)
L’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dall’art. 2 della decisione è determinato in EUR 20 milioni.
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
Le ricorrenti sopportano due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporta un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalle ricorrenti.
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