Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 30 novembre 2006 – Camper/UAMI – JC (BROTHERS by CAMPER)
(Causa T‑43/05)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo BROTHERS by CAMPER – Marchi nazionali figurativi anteriori BROTHERS – Irricevibilità – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 86-88, 91)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 29 novembre 2004 (procedimento R 170/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la JC AB e la Camper SL
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
Camper, SL
Marchio comunitario
di cui trattasi:
Marchio figurativo BROTHERS by CAMPER per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 39
–
domanda
n. 1954601
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
JC AB
Marchio o segno
su cui si fonda l’opposizione:
Marchio figurativo svedese, finlandese e danese BROTHERS per prodotti della classe 25
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione nella parte in cui si fondava sul
marchio anteriore svedese; opposizione accolta con riguardo a una parte dei prodotti controversi nei limiti in cui si
fondava
sui marchi anteriori danese e finlandese.
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
3)
L’interveniente è condannata a sopportare le proprie spese.
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