Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 maggio 2007 – La Perla / UAMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
(causa T‑137/05)
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Marchi nazionali figurativi e denominativo anteriori la PERLA e LA PERLA PARFUMS – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punto 51)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004‑1), relativa a un procedimento di nullità tra il Gruppo La Perla SpA e la Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L da
Dati relativi alla causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:
Marchio denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC per prodotti della classe 14 – domanda n. 713446
Titolare del marchio comunitario:
Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, già Cielo Brands – Gestão e Investimentos Lda
Richiedente la dichiarazione di nullità:
Gruppo La Perla SpA
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità:
Marchi italiani:
la PERLA, per prodotti della classe 25 – marchio figurativo n. 769526;
LA PERLA PARFUMS, per prodotti della classe 3 – marchio denominativo n. 776082;
la PERLA, per prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 e 35 – marchio figurativo n. 804992;
la PERLA per prodotti della classe 3 – marchio figurativo n. GE 2002 C 000181
Decisione della divisione diannullamento
Accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità e dichiarazione della nullità del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso:
Accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione diannullamento
Dispositivo
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004‑1) è annullata.
L’interveniente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente.
La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese.
L’UAMI sopporterà le proprie spese.
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