Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 5 giugno 2008 – Internationaler Hilfsfonds/Commissione
(causa T‑141/05)
«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti –Regolamento (CE) n. 1049/2001– Diniego parziale – Atto non impugnabile – Atto puramente confermativo – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 7, n. 1, e 8; decisione della Commissione 2001/937, allegato, art. 3 e 4) (v. punti 56‑57, 79, 108‑110)
2. Mediatore europeo – Rimedio alternativo al ricorso dinanzi al giudice comunitario – Impossibilità di esperire i due rimedi parallelamente (Art. 195, n. 1, CE; statuto del Mediatore europeo, art. 2, n. 6 e 7) (v. punto 59)
3. Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione puramente confermativa di una decisione precedente (Art. 230 CE) (v. punti 69‑70, 81‑82)
Oggetto
Domanda di annullamento dell’asserita decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 14 febbraio 2005 con la quale essa nega alla ricorrente l’accesso a determinati documenti del fascicolo relativo al contratto LIEN 97 2011.
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
L’Internationaler Hilfsfonds eV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
Full & Egal Universal Law Academy