Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 maggio 2007 – Trek Bicycle / UAMI – Audi (ALLTREK)
(causa T‑158/05)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ALLTREK – Marchio nazionale denominativo anteriore TREK – Impedimento relativo alla registrazione – Mancanza di rischio di confusione – Mancanza di somiglianza dei prodotti – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 83‑84)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 2 febbraio 2005 (procedimento R 587/2004‑4) relativa ad un procedimento di opposizione fra la Trek Bicycle Corp. e la Audi AG
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
Audi AG
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo ALLTREK per prodotti e servizi delle classi 9, 12 e 42 – domanda n. 1910256
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Trek Bicycle Corp.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo tedesco TREK per prodotti delle classi 6, 9, 11, 12 e 21 – domanda n. 2092896
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
L’interveniente sopporterà le proprie spese.
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