Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 20 settembre 2007 – Fachvereinigung Mineralfaserindustrie / Commissione
(causa T‑254/05)
«Aiuti di Stato – Misure dirette a promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili – Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune – Procedimento preliminare di esame – Ricorso di annullamento – Associazione professionale – Nozione di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – Motivi relativi alla fondatezza della decisione – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento formale di esame (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 30‑36, 47)
2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Interpretazione da parte del giudice – Limite (Art. 230 CE) (v. punto 48)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2005, C (2005) 379, relativa all’aiuto di Stato n. 260b/2004 (Germania – Proroga del programma diretto a promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima – European Insulation Manufacturers Association è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.
3)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
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