Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 22 aprile 2009 – CESD‑Communautaire / Commissione
(causa T‑286/05)
«Appalti pubblici – Dichiarazione di grave inadempimento nell’esecuzione – Art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Ricorso di annullamento – Errore di diritto – Competenza del Tribunale – Interesse ad agire – Ricevibilità – Sviamento di potere – Errore manifesto di valutazione – Motivazione – Diritti della difesa»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 66‑73)
2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione (Art. 230 CE) (v. punto 84)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Motivo vertente sulla carenza o sull'insufficienza di motivazione – Motivo vertente sull’inesattezza della motivazione – Distinzione (Art. 253 CE) (v. punti 110‑111)
Oggetto
Domanda di annullamento della lettera della Commissione 18 maggio 2005, con cui quest’ultima ha informato il ricorrente di aver preso la decisione di rilevare, per quanto riguarda diversi contratti menzionati, un grave inadempimento nell’esecuzione in forza dell’art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Centre européen pour la statistique et le développement ASBL (CESD‑Communautaire) è condannato alle spese.
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