Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 16 gennaio 2008 – Scippacercola et Terezakis / Commissione
(causa T-306/05)
«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Oneri, che si asserisce essere eccessivi, imposti dalla società che gestisce l’aeroporto internazionale di Atene – Rigetto della denuncia – Assenza di interesse comunitario»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione che chiude un procedimento avviato a seguito di una denuncia per infrazione delle regole di concorrenza (Artt. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2, lett. b), e n. 1/2003, art. 7, n. 2) (v. punti 66-70)
2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Fissazione di priorità da parte della Commissione (Artt. 81 CE, 82 CE, 85, n. 1, CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2, e n. 1/2003, art. 7, n. 2) (v. punti 91-97, 129‑130, 149, 174, 180, 191-192)
3. Ricorso di annullamento – Ricorso contro una decisione di archiviazione di una denuncia in materia di concorrenza – Censura relativa alla mancata presa di posizione su uno degli aspetti della denuncia – Omissione rientrante nel ricorso per carenza – Ricorso privo di oggetto per quanto riguarda la detta censura (Artt. 230 CE e 232 CE) (v. punto 160)
4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Valutazione dell’interesse comunitario all’istruzione di un procedimento – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2, e n. 1/2003, art. 7, n. 2) (v. punti 133-134, 148, 187, 189)
Oggetto
Domanda di parziale annullamento della decisione della Commissione 2 maggio 2005, adottata ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU L 123, pag. 18), recante rigetto della denuncia COMP/D3/38469, riguardante il prelievo di taluni oneri da parte della società che gestisce l’aeroporto internazionale di Atene a Spata e dell’Olympic Fuel Company
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2)
Isabella Scippacercola e Ioannis Terezakis sono condannati alle spese
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