Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010 – Commissione / Alexiadou
(causa T‑312/05)
«Clausola compromissoria – Contratto relativo a un progetto di sviluppo di una tecnologia per la produzione di pelli impermeabili – Mancata esecuzione del contratto – Rimborso di somme anticipate – Interessi di mora – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Procedimento in contumacia»
Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto che concede un sostegno finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto nel settore delle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (Art. 238 CE) (v. punti 41‑44, 55‑57, 60)
Oggetto
Ricorso proposto dalla Commissione a norma dell’art. 238 CE al fine di ottenere il rimborso della somma di EUR 23 036,31 da essa versata alla convenuta nell’ambito di un contratto relativo a un progetto di sviluppo di una tecnologia per la produzione di pelli impermeabili (contratto G1ST CT 2002 50227), maggiorata di interessi moratori.
Dispositivo
1)
La sig.ra Efrosyni Alexiadou è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 23 036,31, maggiorata di interessi moratori:
– al tasso del 5,25% annuo a partire dal 1° marzo 2003 fino al 31 agosto 2005;
– al tasso legale annuale applicabile in base alla legge belga, entro il limite del 5,25% annuo, a partire dal 1° settembre 2005 fino al saldo integrale del debito.
2)
La sig.ra Efrosyni Alexiadou è condannata alle spese.
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