Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 22 marzo 2007 – Brinkmann / UAMI – Terra Networks (Terranus)
(causa T‑322/05)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Terranus – Marchio comunitario e nazionale figurativo anteriore terra – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei prodotti e dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 36‑39, 41)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 giugno 2005 (procedimento R 1145/2004‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Terra Networks, SA, e il sig. Carsten Brinkmann
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
Carsten Brinkmann
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo Terranus per beni e servizi della classe 36 – domanda n. 2061968
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Terra Networks, SA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio figurativo terra per beni e servizi della classe 36 (marchio comunitario n. 1332691, nonché marchio spagnolo n. 2261483)
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il ricorrente è condannato alle spese.
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