Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 23 settembre 2009 – Transnáutica / Commissione
(causa T‑385/05)
«Unione doganale – Operazioni di transito comunitario esterno – Carichi di tabacco e di alcool etilico destinati a paesi terzi – Frode – Domanda di sgravio di dazi all’importazione – Art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 − Art. 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 − Clausola di equità − Esistenza di una situazione particolare – Garanzia globale»
Risorse proprie delle Comunità europee – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dall’art. 905 del regolamento n. 2454/93 – Esistenza di una «situazione particolare» – Portata (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905) (v. punti 48-61)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 6 luglio 2005, REM 05/2004, che nega il rimborso e lo sgravio di alcuni dazi doganali.
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione 6 luglio 2005, REM 05/2004, è annullata.
2)
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
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