Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 giugno 2009 – ArchiMEDES / Commissione
(Cause riunite T‑396/05 e T‑397/05)
«Clausola compromissoria – Contratto relativo ad un progetto di rinnovo di un complesso immobiliare urbano – Rimborso di una parte delle somme anticipate – Domanda diretta ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento del saldo – Domanda riconvenzionale della Commissione – Ricorso di annullamento – Decisione di recupero – Nota di debito – Atti di natura contrattuale – Irricevibilità – Compensazione dei crediti»
1. Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Incompetenza del giudice comunitario – Irricevibilità (Artt. 230 CE, 238 CE, 240 CE e 249 CE) (v. punti 54-55)
2. Procedura – Intervento coatto – Domanda fondata sui principi comuni ai diritti processuali degli Stati membri – Insussistenza di lacune nel regolamento di procedura del Tribunale in materia di status processuale dei terzi – Inammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 115 e 123) (v. punti 70-72)
3. Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto che eroga un sostegno finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto di rinnovo di un complesso immobiliare urbano – Risoluzione unilaterale del contratto da parte della Commissione (Art. 238 CE) (v. punti 80-82, 90-99, 103-109, 113-122)
4. Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto che eroga un sostegno finanziario comunitario per la realizzazione di progetto di rinnovo di un complesso immobiliare urbano – Risoluzione unilaterale del contratto da parte della Commissione (Art. 238 CE) (v. punti 125-134, 137-139)
5. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Motivo vertente sulla violazione delle forme sostanziali – Annullamento da cui non può che conseguire una nuova decisione identica nel merito – Carenza di interesse (Art. 230 CE) (v. punto 140)
Oggetto
– Nella causa T‑396/05, domanda di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, da una parte, della decisione della Commissione di recupero degli anticipi versati nell’ambito del contratto che la vincola alla ricorrente e, dall’altra, della decisione della Commissione di opporre alla ricorrente una compensazione dei crediti;
– nella causa T‑397/05, azione di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 238 CE, diretta alla condanna della Commissione al pagamento del saldo della sovvenzione prevista dallo stesso contratto.
Dispositivo
1)
Nella causa T‑396/05, il ricorso è irricevibile, nella parte in cui esso è diretto avverso la nota di debito n. 3240705638 e la decisione di recupero contenuta nella lettera della Commissione delle Comunità europee del 30 agosto 2005.
2)
Nella causa T‑396/05, non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione, contenuta nella sua lettera del 5 ottobre 2005, che opponeva all’Architecture, microclimat, énergies douces – Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) una compensazione dei loro crediti reciproci.
3)
Nella causa T‑397/05, il ricorso è respinto.
4)
Nella causa T‑397/05, l’ArchiMEDES è condannata a versare alla Commissione la somma di EUR 148 256,86, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale fissato dal diritto francese e fino al saldo completo del debito, senza che tale tasso possa eccedere il 5,5% annuo.
5)
Nella causa T‑396/05, l’ArchiMEDES è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla Commissione, comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T‑396/05 R.
6)
Nella causa T‑397/05, l’ArchiMEDES è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T‑397/05 R.
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