Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 novembre 2008 – Grecia / Commissione
(causa T‑404/05)
«Fondi di coesione – Aeroporto internazionale di Atene – Riduzione del contributo finanziario – Principio di proporzionalità»
1. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Applicazione immediata della norma nuova (v. punto 77)
2. Diritto comunitario – Principi – Proporzionalità – Riduzione di un contributo finanziario in caso di inadempimento di obblighi fondamentali – Ammissibilità (v. punto 89)
Oggetto
Domanda d’annullamento della decisione della Commissione 1° settembre 2005, C(2005) 3243 def., recante riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/09/65/040, (nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata) con decisione della Commissione 24 maggio 1996, C(96) 1356 def.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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