Causa T‑452/05
Belgian Sewing Thread (BST) NV
contro
Commissione europea
«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del filo industriale — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione — Responsabilità extracontrattuale — Divulgazione di informazioni riservate — Danno — Nesso causale»
Massime della sentenza
1. Concorrenza — Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale — Criteri
(Art. 81, n. 1, CE)
2. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Elementi di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)
3. Concorrenza — Intese — Imputazione ad un’impresa — Responsabilità per i comportamenti di altre imprese nell’ambito della stessa infrazione — Ammissibilità — Criteri
(Art. 81, n. 1, CE)
4. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione — Importanza relativa delle ridotte dimensioni del mercato di cui trattasi
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2)
5. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Rilevanza del fatturato realizzato con i prodotti oggetto di una pratica restrittiva
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)
6. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Misura della capacità effettiva di causare un pregiudizio sul mercato interessato
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)
7. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)
8. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Situazione finanziaria dell’impresa interessata
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
9. Concorrenza — Intese — Partecipazione a riunioni tra imprese con oggetto anticoncorrenziale — Onere per l’impresa interessata di dimostrare la mancata attuazione degli accordi conclusi durante le riunioni
(Art. 81, n. 1, CE)
10. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o gregario dell’impresa
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punti 2 e 3)
11. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 11, nn. 4 e 5)
12. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illiceità — Danno — Nesso causale — Nozione — Onere della prova
(Art. 288, secondo comma, CE)
1. Un’impresa può essere ritenuta responsabile di un’intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o a più elementi costitutivi dell’intesa stessa.
La circostanza che varie imprese abbiano svolto ruoli diversi nel perseguimento di un comune obiettivo non elimina l’identità di oggetto anticoncorrenziale e di infrazione qualora ciascuna impresa, al proprio livello, abbia contribuito al perseguimento dell’obiettivo comune.
Non costituiscono infrazioni distinte bensì un’infrazione unica gli accordi e le pratiche concordate che, data l’identità dei loro scopi, si siano inserite in sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote, sistemi rientranti a loro volta in una serie di iniziative delle imprese intese a falsare l’andamento dei prezzi.
Qualora un’impresa sia a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti ad un’infrazione unica, oppure potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne i rischi, tale impresa è responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione all’infrazione, dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione. Una simile conclusione non contraddice il principio del carattere personale della responsabilità per infrazioni di questo tipo.
Basta che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza che essa vi si opponesse manifestamente, perché sia sufficientemente provata la partecipazione di detta impresa all’intesa. Ove sia stata accertata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta all’impresa in questione presentare indizi atti a provare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro. La ragione soggiacente a tale principio di diritto è che, avendo partecipato a dette riunioni senza distanziarsi pubblicamente dal loro contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il risultato di tali incontri e che vi si sarebbe conformata. Ciò vale anche per la partecipazione di un’impresa all’attuazione di un accordo unitario. Per provare la partecipazione di un’impresa ad un siffatto accordo, la Commissione deve dimostrare che tale impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti ed era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi.
(v. punti 32-33, 37)
2. Non si deve confondere tra la valutazione della gravità dell’infrazione, che serve a determinare il livello di partenza generale dell’ammenda, e quella della gravità relativa della partecipazione di ciascuna delle imprese interessate, aspetto questo che dev’essere esaminato nell’ambito dell’eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti.
Peraltro, mentre l’importo di partenza dell’ammenda è fissato in ragione dell’infrazione, la gravità relativa di quest’ultima va accertata in funzione di numerosi altri elementi, in ordine ai quali la Commissione dispone di un margine di discrezionalità. Inoltre, dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA risulta che la valutazione della gravità della violazione viene svolta in due tappe. In una prima fase, la gravità generale è valutata esclusivamente in funzione degli elementi propri alla violazione, come la sua natura e la sua incidenza sul mercato e, in una seconda fase, la valutazione della gravità relativa è modulata sulla base delle circostanze proprie all’impresa interessata, ciò che d’altra parte conduce la Commissione a prendere in considerazione non soltanto eventuali circostanze aggravanti, ma anche, se del caso, circostanze attenuanti. Questa pratica consente, segnatamente nell’ambito di violazioni nelle quali sono implicate diverse imprese, di tener conto, in sede di valutazione della gravità della violazione, del diverso ruolo svolto da ciascuna impresa e del comportamento da questa tenuto nei confronti della Commissione durante lo svolgersi del procedimento.
(v. punti 46, 48)
3. Un’impresa che abbia partecipato ad un’infrazione multiforme delle regole comunitarie sulla concorrenza attraverso comportamenti suoi propri, rientranti nelle nozioni di accordo o di pratica concordata aventi oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e diretti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione alla detta infrazione, anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione, qualora sia provato che l’impresa in questione era a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi.
(v. punto 33)
4. Il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
Nel contesto del calcolo delle ammende, la gravità delle infrazioni deve essere determinata in funzione di numerosi fattori ed è necessario non attribuire ad alcuno di tali elementi un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione.
Il principio di proporzionalità implica, in tale contesto, che la Commissione deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata.
Ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza previste dagli artt. 81 CE e 82 CE, la Commissione può infliggere alle imprese ammende il cui importo non superi il 10% del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente da ciascuna impresa che abbia partecipato all’infrazione. Per determinare l’importo dell’ammenda entro tale limite, le suddette disposizioni prescrivono che si tenga conto della gravità e della durata dell’infrazione. Inoltre, conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, la Commissione fissa l’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, tenendo conto della natura stessa di quest’ultima, del suo impatto concreto sul mercato, quando questo sia misurabile, e dell’estensione del mercato geografico.
Quindi, né il regolamento n. 17, né il regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti prevedono che l’importo delle ammende debba essere stabilito direttamente in relazione alle dimensioni del mercato rilevante, essendo tale fattore soltanto uno dei diversi elementi da considerare. Tale contesto normativo, di per sé, non impone quindi alla Commissione di tener conto delle dimensioni limitate del mercato dei prodotti. Tuttavia, nel valutare la gravità di un’infrazione la Commissione deve tener conto di un gran numero di fattori, il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione in esame e delle circostanze particolari della stessa. Fra tali fattori che attestano la gravità di un’infrazione non si può escludere che possa figurare, a seconda dei casi, la dimensione del mercato del prodotto. Di conseguenza, se la dimensione del mercato può costituire un elemento da prendere in considerazione per accertare la gravità dell’infrazione, la sua importanza varia in funzione del tipo di infrazione e delle circostanze particolari dell’infrazione di cui trattasi.
Pratiche consistenti nello scambiarsi informazioni sensibili sui listini dei prezzi e/o sui prezzi imposti a singoli clienti, nell’accordarsi su aumenti dei prezzi e/o su obiettivi di prezzo, nell’evitare di farsi concorrenza sui prezzi a vantaggio di un fornitore abituale e nello spartirsi i clienti costituiscono una restrizione orizzontale del tipo «cartello di prezzi» ai sensi degli orientamenti, la quale ha dunque carattere «molto grave» per natura. In tale contesto, la presunta modesta dimensione del mercato in questione, ammesso che risulti accertata, è di importanza minore rispetto all’insieme degli altri elementi che attestano la gravità dell’infrazione.
(v. punti 60-65)
5. Il solo riferimento esplicito al fatturato complessivo di un’impresa che abbia partecipato ad un’infrazione, contenuto all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza previste dagli artt. 81 CE e 82 CE, riguarda il limite massimo che l’importo di un’ammenda non può superare. Nel rispetto di tale limite, la Commissione può, in linea di principio, fissare l’ammenda a partire dal fatturato di sua scelta, in termini di base geografica e di prodotti interessati, senza essere obbligata ad assumere a riferimento proprio il fatturato complessivo ovvero quello realizzato sul mercato geografico o sul mercato dei prodotti in questione. Inoltre, se è vero che gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA non prevedono il calcolo delle ammende in funzione di un determinato fatturato, è altresì vero che essi non ostano a che, nella determinazione dell’importo dell’ammenda, sia preso in considerazione il fatturato realizzato dalle imprese interessate sul mercato in questione, affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione e qualora le circostanze lo richiedano. Il fatturato può dunque costituire uno degli elementi utilizzabili per il calcolo dell’importo delle ammende, in conformità del punto 1 A, quarto e sesto comma, degli orientamenti.
Ne deriva che la Commissione è libera di prendere in considerazione il fatturato di sua scelta, purché questo non appaia irragionevole in funzione delle circostanze della fattispecie. Inoltre, la Commissione non è tenuta ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende riflettano qualsiasi differenza tra le imprese interessate in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato rilevante.
Relativamente alla scelta che la Commissione può effettuare tra l’uno e/o l’altro fatturato, nell’analisi dell’effettiva capacità economica degli autori dell’illecito di pregiudicare la concorrenza – la quale implica una valutazione della reale importanza di tali imprese sul mercato in questione, vale a dire del loro influsso su quest’ultimo – il fatturato complessivo fornisce solo una visione incompleta della reale situazione. Non si può escludere, infatti, che un’impresa potente avente una moltitudine di attività differenti sia presente soltanto in modo accessorio su uno specifico mercato di prodotti. Allo stesso modo, non si può escludere che un’impresa con una posizione importante su un mercato geografico diverso da quello dell’Unione disponga soltanto di una debole posizione su quest’ultimo o su quello dello Spazio economico europeo. In tali ipotesi, il semplice fatto che l’impresa in questione realizzi un fatturato complessivo importante non significa necessariamente che essa eserciti un influsso determinante sul mercato di cui trattasi. Tale è il motivo per cui, se è vero che il fatturato di un’impresa realizzato sul mercato interessato non può essere determinante per concludere che essa fa parte di un gruppo economico potente, detto fatturato è però rilevante al fine di determinare l’influsso che l’impresa in questione ha potuto esercitare sul mercato.
Dunque, la parte del fatturato corrispondente alla vendita delle merci oggetto dell’infrazione può fornire una giusta indicazione dell’entità dell’infrazione sul mercato rilevante. Infatti, il fatturato corrispondente alle merci oggetto dell’infrazione può fornire una giusta indicazione della responsabilità di ciascuna impresa interessata sul mercato in questione, dal momento che esso costituisce un elemento obiettivo tale da fornire il giusto metro della nocività del comportamento configurante infrazione per il normale gioco della concorrenza e rappresenta dunque un valido indicatore della capacità di ciascuna impresa interessata di arrecare un danno alla concorrenza.
(v. punti 76-79)
6. Nel valutare l’effettiva capacità economica degli autori di un’infrazione alle regole di concorrenza di arrecare un danno consistente agli altri operatori, la Commissione può, ai fini della determinazione della gravità di tale infrazione e della fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda, fondarsi sui dati relativi al fatturato e alle quote di mercato nel mercato pertinente, a meno che non sussistano circostanze particolari, quali le caratteristiche di tale mercato, atte a diminuire sensibilmente la rilevanza di tali dati e ad imporre, per la valutazione dell’influenza delle imprese sul mercato, la presa in considerazione di altri fattori pertinenti, tra i quali, in particolare, ove occorra, l’integrazione verticale e l’ampiezza della gamma di prodotti.
(v. punto 82)
7. La Commissione, nel determinare l’importo delle ammende sulla base della gravità e della durata dell’infrazione di cui trattasi, non è tenuta ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende risultanti per tali imprese all’esito dei suoi calcoli riflettano qualsiasi differenza tra queste ultime in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato rilevante.
A questo proposito, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza previste dagli artt. 81 CE e 82 CE, non impongono neppure che, qualora vengano inflitte ammende a più imprese implicate in una medesima infrazione, l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa di dimensioni piccole o medie non superi, in termini di percentuale del fatturato, quello delle ammende inflitte alle imprese più grandi. Infatti, risulta da dette disposizioni che, per determinare l’importo dell’ammenda, tanto per le imprese di dimensioni piccole o medie quanto per le imprese di dimensioni superiori, occorre considerare la gravità e la durata dell’infrazione. Qualora la Commissione infligga alle imprese implicate in una medesima infrazione ammende giustificate, per ciascuna di esse, in proporzione alla gravità e alla durata dell’infrazione, non può addebitarsi alla detta istituzione il fatto che, per alcune di tali imprese, l’importo dell’ammenda sia superiore, in proporzione al fatturato, a quello di altre imprese.
(v. punti 89-90)
8. Nel fissare l’importo di un’ammenda, la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria di un’impresa. Tenerne conto finirebbe per procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato. Anche supponendo che essa provochi la liquidazione di un’impresa nella sua forma giuridica attuale, una misura adottata da un’istituzione, pur potendo pregiudicare gli interessi finanziari dei proprietari, degli azionisti o dei detentori di quote, non significa che gli elementi personali, materiali e immateriali da cui l’impresa è costituita perdano anch’essi il loro valore.
(v. punti 95-96)
9. Per dimostrare la mancata attuazione degli accordi conclusi durante riunioni aventi una finalità anticoncorrenziale, l’impresa sottoposta ad un procedimento amministrativo per un’intesa vietata deve provare che essa, nel periodo durante il quale ha aderito agli accordi illeciti, si è effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, quantomeno, che essa ha chiaramente e significativamente violato gli obblighi volti a dare attuazione a tale intesa, sino al punto di perturbarne il funzionamento.
(v. punto 111)
10. Il ruolo passivo che gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA consentono di considerare quale circostanza attenuante nella realizzazione di un’intesa vietata, implica l’adozione da parte dell’impresa in questione di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali. Fra gli elementi atti a evidenziare il ruolo passivo di un’impresa all’interno di un’intesa, può prendersi in considerazione il carattere notevolmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come pure il suo ingresso tardivo sul mercato che ha costituito l’oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima, o anche l’esistenza di espresse dichiarazioni in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione.
Il fatto che un’impresa, della quale sia dimostrata la partecipazione ad una concertazione illegale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, non si sia comportata sul mercato in maniera conforme a quella concordata con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione. Infatti, un’impresa che persegua, nonostante l’accordo con i suoi concorrenti, una politica difforme da quella convenuta può semplicemente tentare di utilizzare l’intesa a proprio profitto.
(v. punti 119-120, 129)
11. Nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende per violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza, una collaborazione all’inchiesta che non vada oltre ciò che discende dagli obblighi che incombono alle imprese in forza dell’art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 non giustifica una riduzione dell’ammontare delle ammende suddette. Per contro, tale riduzione è giustificata nel caso in cui l’impresa abbia fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che la Commissione può pretendere in forza dell’art. 11 del regolamento n. 17.
Qualora l’impresa incolpata non fornisca soltanto dati di fatto, ma anche prove importanti dell’infrazione in questione, e non contesti la realtà dei fatti sui quali la Commissione fonda le sue accuse, deve vedersi accordare una riduzione superiore a quella concessa ad imprese la cui collaborazione sia stata definita inutile dalla Commissione rispetto a quella fornita dall’impresa in questione.
(v. punti 147-151)
12. Spetta alla parte che invoca la responsabilità della Comunità fornire prove concludenti in ordine all’esistenza o alla portata del danno lamentato e dimostrare un nesso di causalità sufficientemente diretto di causa a effetto tra tale danno e il comportamento censurato dell’istituzione in questione. A tal proposito, quando si tratta di determinare il valore di un lucro cessante e quindi, necessariamente, il valore di operazioni economiche ipotetiche, può risultare difficile, se non impossibile, per la parte ricorrente quantificare con esattezza il danno che essa afferma di aver subito. In casi del genere, il giudice può decidere di riferirsi a stime sulla base di valori statistici medi. Tuttavia, ciò non vale a dispensare la parte ricorrente da qualsivoglia obbligo di prova circa il danno invocato. Infatti, se il valore di un lucro cessante rappresenta necessariamente un dato ipotetico che deve essere oggetto di stima quando non possa essere calcolato in maniera certa, è comunque indubbio che i dati sui quali si fonda tale stima possono – e devono, per quanto possibile – essere provati dalla parte che li fa valere.
(v. punti 167-168)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
28 aprile 2010 (*)
«Concorrenza – Intese – Mercato europeo del filo industriale – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE – Ammende – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Cooperazione – Responsabilità extracontrattuale – Divulgazione di informazioni riservate – Danno – Nesso causale»
Nella causa T‑452/05,
Belgian Sewing Thread (BST) NV, con sede in Deerlijk (Belgio), rappresentata dagli avv.ti H. Gilliams e J. Bocken,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata dal sig. A. Bouquet e dalla sig.ra K. Mojzesowicz, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C (2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.337 – PO/Filo), come modificata dalla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, C (2005) 3765, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione, e, dall’altro, alla condanna della Commissione, a titolo di responsabilità extracontrattuale della Comunità europea, al risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subìto,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M. Ciucǎ, giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 dicembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1. Oggetto della controversia
1 Con decisione 14 settembre 2005, C (2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.337-PO/Filo; in prosieguo: la «decisione impugnata»), come modificata dalla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, C (2005) 3765, e di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 gennaio (GU 2008, C 21, pag. 10), la Commissione delle Comunità europee ha constatato che la ricorrente, Belgian Sewing Thread (BST) NV, aveva partecipato ad una serie di accordi e di pratiche concordate sul mercato del filo industriale ad esclusione del settore automobilistico, nel Benelux e in Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia (in prosieguo: i «paesi nordici»), per il periodo compreso tra il giugno 1991 e il settembre 2001.
2 La Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di importo pari a EUR 0,979 milioni per la sua partecipazione al cartello concernente il mercato del filo industriale ad esclusione del settore automobilistico nel Benelux e nei paesi nordici.
2. Procedimento amministrativo
3 Il 7 e l’8 novembre 2001 la Commissione ha svolto accertamenti nei locali di diversi produttori di filo, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204). Tali accertamenti venivano disposti a seguito di informazioni fornite nell’agosto 2000 da The English Needle & Tackle Co.
4 Il 26 novembre 2001 la Coats Viyella plc (in prosieguo: la «Coats») ha depositato una domanda di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), cui erano allegati taluni documenti prodotti al fine di dimostrare l’esistenza delle seguenti intese: in primo luogo, un’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica nello Spazio economico europeo (SEE), in secondo luogo, un’intesa sul mercato del filo destinato all’industria nel Regno Unito e, in terzo luogo, un’intesa sul mercato del filo per clienti industriali, ad esclusione del settore automobilistico, nel Benelux nonché nei paesi nordici (in prosieguo: l’«intesa sul mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici»).
5 Sulla base dei documenti acquisiti in occasione delle ispezioni e di quelli trasmessi dalla Coats, nei mesi di marzo e agosto 2003 la Commissione ha inviato richieste scritte di informazioni alle imprese interessate ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17.
6 Il 15 marzo 2004 la Commissione ha emanato una comunicazione degli addebiti che ha indirizzato a diverse imprese in ragione della loro partecipazione ad una o più intese indicate al precedente punto 4, tra cui quella sul mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici. Tutte le imprese hanno avuto accesso al fascicolo istruttorio della Commissione sotto forma di copia su CD‑ROM che è stata loro inviata in data 7 aprile 2004.
7 Tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti hanno presentato osservazioni scritte.
8 Un’audizione si è svolta il 19 ed il 20 luglio 2004.
9 Il 24 settembre 2004 le parti hanno avuto accesso alla versione non riservata delle risposte alla comunicazione degli addebiti e alle osservazioni delle parti in occasione dell’audizione ed è stato impartito loro un termine per trasmettere ulteriori osservazioni.
10 Il 14 settembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.
3. Decisione impugnata
Definizione del mercato interessato
11 Nella decisione impugnata si effettua una distinzione tra il filo destinato all’industria automobilistica, da un lato, e il filo industriale ad esclusione del settore automobilistico, dall’altro. Nella medesima decisione impugnata la Commissione ha indicato che il mercato di prodotti con riferimento al quale era stata esaminata l’infrazione contestata alla ricorrente è quello del filo industriale.
12 Il mercato geografico interessato dall’infrazione contestata alla ricorrente è quello del Benelux e dei paesi nordici.
Dimensioni e struttura del mercato in questione
13 Nella decisione impugnata la Commissione ha precisato che il fatturato delle vendite nel mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici si aggirava attorno a EUR 50 milioni nel 2000 e a EUR 40 milioni nel 2004.
14 La Commissione ha affermato altresì che, alla fine degli anni ’90, i fornitori principali di filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici erano in particolare la ricorrente, la Gütermann AG (in prosieguo: la «Gütermann»), la Zwicky & Co. AG (in prosieguo: la «Zwicky»), l’Amann und Söhne GmbH & Co. KG (in prosieguo: l’«Amann»), la Barbour Threads Ltd (in prosieguo: la «Barbour»), prima della sua acquisizione da parte della Coats, e la Coats.
Descrizione delle infrazioni
15 Nella decisione impugnata la Commissione ha affermato che l’infrazione contestata alla ricorrente relativa al mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici era stata commessa negli anni che vanno dal 1990 al 2001.
16 Secondo la Commissione, le imprese interessate si sarebbero incontrate almeno una volta all’anno e tali riunioni si sarebbero articolate in due sessioni, una dedicata al mercato dei paesi del Benelux, l’altra a quello dei paesi nordici, dal momento che il loro obiettivo principale sarebbe stato il mantenimento dei prezzi a un livello elevato su entrambi i mercati.
17 Le partecipanti avrebbero scambiato listini dei prezzi e informazioni sulle riduzioni, l’applicazione di aumenti dei prezzi di listino, la diminuzione delle riduzioni e l’aumento dei prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti. Avrebbero concluso inoltre accordi sui futuri listini dei prezzi, il tasso massimo di riduzione, le diminuzioni di riduzioni e l’aumento dei prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti nonché accordi volti a evitare di farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio del fornitore abituale e a spartirsi i clienti (decisione impugnata, punti 99-125).
Dispositivo della decisione impugnata
18 All’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che otto imprese, tra cui la ricorrente, avevano violato l’art. 81 CE e l’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE partecipando ad un sistema di accordi e pratiche concordate sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, per il periodo compreso tra giugno 1991 e settembre 2001 per quanto riguarda la ricorrente.
19 Ai sensi dell’art. 2, primo comma, della decisione impugnata, per l’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici sono state inflitte, in particolare, alle seguenti imprese le ammende di seguito riportate:
– Coats: EUR 15,05 milioni;
– Amann: EUR 13,09 milioni;
– la ricorrente: EUR 0,979 milioni;
– Gütermann: EUR 4,021 milioni;
– Zwicky: EUR 0,174 milioni.
20 All’art. 3 della decisione impugnata la Commissione ha ingiunto alle imprese indicate di porre immediatamente fine, se non l’avessero già fatto, alle infrazioni che essa aveva constatato. Essa le ha obbligate inoltre ad astenersi dal reiterare qualsiasi atto indicato all’art. 1 della decisione impugnata e qualsiasi atto o pratica aventi un oggetto o effetto equivalente.
4. Procedimento e conclusioni delle parti
21 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2005, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
22 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione, cui è stata pertanto assegnata la presente causa.
23 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1 della decisione impugnata nella parte che la riguarda;
– annullare l’art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione le infligge un’ammenda di importo pari a EUR 0,979 milioni o, in subordine, ridurre in misura adeguata l’importo di tale ammenda;
– condannare la Commissione al risarcimento del danno subìto nella misura indicata nel ricorso;
– nominare un perito al fine di determinare la parte del danno che non è ancora quantificabile;
– condannare la Commissione alle spese.
24 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso di annullamento;
– respingere il ricorso per risarcimento danni in quanto infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
25 Il presente ricorso ha ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento parziale della decisione impugnata o, in subordine, una domanda diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni.
1. Sulla domanda di annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata nella parte relativa alla ricorrente
Osservazioni preliminari
26 Occorre preliminarmente osservare che, secondo la ricorrente, nell’ambito del primo motivo dedotto a sostegno della sua domanda di annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata, i fatti costitutivi dell’infrazione che essa non nega di aver commesso non potrebbero essere assimilati all’infrazione «molto grave» addebitatale all’art. 1 della decisione impugnata. Essa sostiene, al riguardo, che l’infrazione che essa riconosce di aver commesso va tenuta distinta dalle infrazioni commesse dalle altre imprese. In sostanza, quindi, essa fa valere che l’infrazione da essa compiuta non rientra nell’infrazione unica e continuata sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici di cui al detto art. 1. Si deve pertanto ritenere che, con tali argomenti, la ricorrente contesti l’esistenza dell’infrazione contestatale.
27 Tuttavia, gran parte dell’argomentazione formulata dalla ricorrente nell’ambito di tale medesimo motivo riguarda la valutazione della gravità dell’infrazione effettuata dalla Commissione e la correlativa fissazione dell’importo dell’ammenda, con riferimento al ruolo individuale della ricorrente in tale infrazione. Una siffatta argomentazione non verte quindi sull’esistenza stessa dell’infrazione, ma è diretta a contestare l’ammenda e il suo importo. Tale argomentazione sarà pertanto analizzata nell’ambito dei motivi volti all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda.
Argomenti delle parti
28 Benché la ricorrente non metta in discussione i fatti materiali menzionati nella comunicazione degli addebiti del 15 marzo 2004, essa nega che i fatti che le sono addebitati possano essere assimilati all’infrazione commessa dalle imprese che hanno concepito e organizzato detta infrazione. A tal riguardo, essa fa valere che l’intesa è stata concepita e organizzata da altre imprese senza il suo coinvolgimento in tali operazioni.
29 La Commissione chiede il rigetto di tale motivo.
Giudizio del Tribunale
30 Occorre esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, i fatti che le sono addebitati non potevano essere considerati come rientranti nell’infrazione unica e continuata sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici constatata all’art. 1 della decisione impugnata e secondo cui tali fatti avrebbero dovuto quindi essere valutati separatamente e in maniera specifica.
31 Innanzitutto, emerge dalla giurisprudenza che, con riguardo alla natura delle infrazioni alle regole della concorrenza nonché alla natura e al grado di severità delle sanzioni conseguenti, la responsabilità per la commissione di tali infrazioni riveste un carattere personale. Infatti, gli accordi e le pratiche concordate di cui all’art. 81, n. 1, CE derivano necessariamente dal concorso di più imprese, tutte coautrici dell’infrazione, la cui partecipazione può però presentare forme differenti a seconda, segnatamente, delle caratteristiche del mercato interessato e della posizione di ciascuna impresa su tale mercato, degli scopi perseguiti e delle modalità di esecuzione scelte o previste. Tuttavia, la semplice circostanza che ciascuna impresa partecipi all’infrazione secondo forme ad essa peculiari non basta ad escluderne la responsabilità per il complesso dell’infrazione, ivi compresi i comportamenti materialmente attuati da altre imprese partecipanti che però condividono il medesimo oggetto o il medesimo effetto anticoncorrenziale (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punti 78-80).
32 Un’impresa può quindi essere ritenuta responsabile di un’intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o a più elementi costitutivi della stessa, dal momento che, da un lato, le era noto, o doveva necessariamente esserle noto, che la collusione cui partecipava, in particolare tramite regolari riunioni organizzate durante diversi anni, rientrava in un piano globale diretto a falsare il gioco normale della concorrenza e dal momento che, dall’altro, questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell’intesa (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑48/00, Corus UK/Commissione, Racc. pag. II‑2325, punto 176). Parimenti, la circostanza che varie imprese abbiano svolto ruoli diversi nel perseguimento di un comune obiettivo non elimina l’identità di oggetto anticoncorrenziale e, pertanto, di infrazione, a condizione che ogni impresa, al proprio livello, abbia contribuito al perseguimento dell’obiettivo comune (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑491, punto 4123).
33 Infine, dal momento che gli accordi e le pratiche concordate accertati si inserivano, data l’identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote, sistemi che facevano parte a loro volta di una serie di iniziative delle imprese in parola miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare l’andamento dei prezzi, sarebbe artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un’unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte, mentre si trattava al contrario di un’infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate. Un’impresa che avesse partecipato ad un’infrazione del genere attraverso comportamenti propri, rientranti nelle nozioni di accordo o pratica concordata aventi oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e diretti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, era responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione alla detta infrazione, anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione. Tale è infatti il caso ove si accerti che l’impresa di cui trattasi era a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi. Una simile conclusione non contraddice il principio della responsabilità personale per infrazioni di questo tipo. Infatti, essa risponde ad una nozione ampiamente diffusa negli ordinamenti giuridici degli Stati membri riguardo all’imputazione della responsabilità, per infrazioni commesse da più soggetti, in funzione della loro partecipazione all’infrazione nel suo complesso, nozione che, in tali sistemi giuridici, non è considerata contraria alla responsabilità personale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 31, punti 82-84).
34 Si deve quindi stabilire se i fatti addebitati alla ricorrente si inseriscano in un piano globale diretto a falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici e rientrino pertanto effettivamente nell’infrazione unica e continuata costituita dall’intesa su detto mercato.
35 A tal riguardo, la ricorrente non nega di aver partecipato a riunioni relative al mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici. Essa non mette neanche in discussione il fatto che, nel corso di tali riunioni, i partecipanti abbiano scambiato listini dei prezzi e informazioni sulle riduzioni, l’applicazione di aumenti dei prezzi di listino, la diminuzione delle riduzioni e l’aumento dei prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti, che abbiano concluso accordi sui futuri listini dei prezzi, il tasso massimo di riduzione, le diminuzioni di riduzioni e l’aumento dei prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti, diretti ad evitare di farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio del fornitore abituale e a spartirsi i clienti e che abbiano stabilito contatti diretti a sollecitare la partecipazione a tali riunioni da parte dei fornitori che non vi partecipavano.
36 Per di più, la ricorrente ammette di aver partecipato a tali riunioni pur nella consapevolezza che gli organizzatori delle stesse avevano intenzione di coinvolgerla in alcuni accordi anticoncorrenziali. Essa dichiara addirittura di essersi aspettata la constatazione, da parte della Commissione, di un’infrazione che la riguardasse.
37 Inoltre, secondo la giurisprudenza, basta che la Commissione dimostri che l’impresa interessata abbia partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione di detta impresa all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punto 155, e Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 31, punto 96). La ragione soggiacente a tale principio di diritto è che, avendo partecipato a dette riunioni senza distanziarsi pubblicamente dal loro contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il loro risultato e che vi si sarebbe conformata. Ciò vale anche per la partecipazione di un’impresa all’attuazione di un unico accordo. Per provare la partecipazione di un’impresa ad un siffatto accordo, la Commissione deve dimostrare che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 31, punto 87).
38 Orbene, la ricorrente non ha dimostrato di aver dichiarato alle sue concorrenti che essa partecipava alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro.
39 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione ha giustamente considerato la ricorrente responsabile dell’infrazione unica commessa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, come indicata all’art. 1 della decisione impugnata.
40 Pertanto, deve essere respinto il motivo con il quale la ricorrente contesta di aver commesso l’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata.
2. Sulla domanda di annullamento dell’art. 2 della decisione impugnata nella parte relativa alla ricorrente o, in subordine, di riduzione dell’importo dell’ammenda
41 La ricorrente deduce, in sostanza, quattro motivi diretti a contestare l’ammenda e il suo importo. Il primo è relativo all’erronea qualificazione dell’infrazione in questione come «molto grave». Il secondo, contenente quattro censure, riguarda l’erronea fissazione dell’importo di partenza e l’erroneo inquadramento della ricorrente nella seconda categoria in ragione della mancata considerazione, rispettivamente, delle dimensioni del mercato rilevante, dell’effettiva capacità economica di pregiudicare la concorrenza, della situazione della ricorrente rispetto alle altre imprese e della situazione finanziaria precaria di quest’ultima. Il terzo è relativo all’erronea valutazione delle circostanze attenuanti. Il quarto è relativo all’erronea valutazione della cooperazione.
Sul motivo relativo all’erronea qualificazione dell’infrazione come «molto grave»
Argomenti delle parti
42 La ricorrente fa valere che la Commissione ha erroneamente qualificato come «molto grave» l’infrazione addebitatale. Essa contesta alla Commissione di aver ritenuto di non dover considerare le circostanze specifiche relative esclusivamente al suo ruolo personale. La Commissione non avrebbe quindi tenuto conto del suo ruolo particolare nell’infrazione di cui trattasi e delle concrete circostanze della sua partecipazione alle riunioni relative al mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici. A tal riguardo, la ricorrente fa valere che essa non ha in alcun modo svolto un ruolo nella pianificazione e nell’organizzazione dell’infrazione in questione, non ha avuto come scopo, nel partecipare a dette riunioni, la conclusione di accordi anticoncorrenziali e non ha mai dato attuazione agli accordi conclusi nel corso di tali riunioni.
43 La Commissione chiede che tale motivo sia respinto in quanto infondato.
Giudizio del Tribunale
44 Innanzitutto, come si è osservato nell’ambito del motivo diretto alla contestazione dell’infrazione e, in particolare, al precedente punto 39, la Commissione ha giustamente ritenuto che la ricorrente avesse partecipato all’infrazione unica e continuata sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici di cui all’art. 1 della decisione impugnata.
45 Inoltre, l’infrazione unica e continuata sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, per le imprese interessate, si è esplicata essenzialmente nello scambio di informazioni sensibili sui listini di prezzo e/o sui prezzi imposti ai singoli clienti, nell’intesa sugli aumenti dei prezzi e/o obiettivi di prezzo, nell’evitare di farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio del fornitore abituale e nello spartirsi i clienti (punti 99-125 e 345 della decisione impugnata). Siffatte pratiche costituiscono restrizioni orizzontali del tipo «cartello di prezzi» ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA (GU C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») e rappresentano quindi un’infrazione «molto grave» per natura. La Commissione non ha pertanto commesso alcun errore nel qualificare «molto grave» una siffatta infrazione.
46 Infine, gli argomenti dedotti dalla ricorrente al fine di contestare la gravità dei fatti che le sono addebitati vertono sul suo ruolo individuale nell’infrazione in questione e non possono dunque rimettere in discussione la qualificazione della stessa come «molto grave». Infatti, argomenti del genere discendono da una confusione tra la valutazione della gravità dell’infrazione, che serve a determinare il livello di partenza generale dell’ammenda, e quella della gravità relativa della partecipazione di ciascuna delle imprese interessate, che dev’essere esaminata nell’ambito dell’eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti.
47 Occorre parimenti respingere l’argomento della ricorrente secondo cui l’importo di partenza generale dell’ammenda fissato correlativamente alla gravità generale dell’infrazione deve essere connesso alla sua partecipazione individuale alla stessa.
48 Infatti, mentre l’importo di partenza dell’ammenda è fissato in ragione dell’infrazione, la gravità relativa di quest’ultima va accertata in funzione di numerosi altri elementi, in ordine ai quali la Commissione dispone di un margine di discrezionalità (sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑5977, punto 71). Inoltre, dagli orientamenti risulta che la valutazione della gravità della violazione viene svolta in due tappe. In una prima fase, la gravità generale è valutata esclusivamente in funzione degli elementi propri alla violazione, come la sua natura e la sua incidenza sul mercato, e, in una seconda fase, la valutazione della gravità relativa è modulata sulla base delle circostanze proprie all’impresa interessata, ciò che, d’altra parte, conduce la Commissione a prendere in considerazione non soltanto eventuali circostanze aggravanti, bensì anche, se del caso, circostanze attenuanti. Questa pratica consente, segnatamente nell’ambito di violazioni nelle quali sono implicate diverse imprese, di tener conto, in sede di valutazione della gravità della violazione, del diverso ruolo svolto da ciascuna impresa e del comportamento da questa tenuto nei confronti della Commissione durante lo svolgersi del procedimento (sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Tate & Lyle e a./Commissione, Racc. pag. II‑2035, punto 109). Pertanto, anche ove fosse ritenuto trascurabile, il ruolo individuale della ricorrente non può rimettere in discussione la qualificazione dell’infrazione unica come «molto grave».
49 L’argomento della ricorrente, secondo cui la sua partecipazione alle riunioni sarebbe stata inerente alla prospettiva di vendita dell’impresa ed essa non aveva quindi affatto intenzione di concludere in tale sede accordi anticoncorrenziali, non può essere accolto. Infatti, l’eventualità di una vendita non può in alcun modo giustificare la partecipazione a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale. Inoltre, si deve respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale la sua partecipazione alle riunioni era determinata altresì da una forte pressione esercitata da altre imprese interessate. Da un lato, l’esistenza di tali asserite pressioni non modifica affatto la gravità dell’infrazione cui la ricorrente ha partecipato. Dall’altro lato, quand’anche la ricorrente abbia subìto pressioni, essa non può appellarsi a tale circostanza, dato che avrebbe potuto denunciare dette pressioni alle autorità competenti e presentare dinanzi alla Commissione una denuncia in applicazione dell’art. 3 del regolamento n. 17, anziché partecipare alle attività in questione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑62/02, Union Pigments/Commissione, Racc. pag. II‑5057, punto 63).
50 In conclusione, deve essere respinto il motivo relativo all’erronea qualificazione dell’infrazione come «molto grave».
Sul motivo relativo all’erronea fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda e dell’importo dell’ammenda nonché all’erroneo inquadramento della ricorrente nella seconda categoria
Argomenti delle parti
51 Quattro censure sono dedotte a sostegno del motivo relativo all’erronea fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda e dell’importo dell’ammenda nonché all’erroneo inquadramento della ricorrente nella seconda categoria. Esse vertono, rispettivamente, sulla mancata considerazione delle piccole dimensioni del mercato di cui trattasi, sull’erronea valutazione dell’effettiva capacità economica della ricorrente di pregiudicare la concorrenza, sul carattere sproporzionato dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla ricorrente rispetto a quelli applicati ad altre imprese e sulla mancata considerazione della sua situazione finanziaria deficitaria.
52 In primo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione di non aver considerato la modesta dimensione del mercato di cui trattasi e, di conseguenza, di aver fissato un importo di partenza dell’ammenda troppo elevato rispetto a tale dimensione. A suo avviso, la Commissione ha considerato la modesta dimensione del mercato del filo destinato all’industria automobilistica nel SEE fissando l’importo di partenza per il calcolo delle ammende in EUR 5 milioni per un mercato stimato in EUR 20 milioni nel 1999. Orbene, per quanto riguarda il mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, la Commissione avrebbe fissato l’importo di partenza per il calcolo delle ammende in EUR 14 milioni per un mercato stimato in EUR 40 milioni nel 2004.
53 La ricorrente sostiene altresì che la Commissione ha erroneamente stimato il mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici in EUR 40 milioni nel 2004 in quanto essa non ha considerato che la maggior parte del filo industriale venduto nel SEE era acquistato da operatori che lo esportavano verso imprese aventi sede fuori del SEE. Essa afferma che il fatturato rappresentante le esportazioni di prodotti finiti avrebbe dovuto essere dedotto dal fatturato di EUR 40 milioni e che il mercato in questione avrebbe dovuto essere stimato in meno di EUR 20 milioni. La ricorrente conclude che, non tenendo conto della modesta dimensione di tale mercato al momento della fissazione dell’importo di partenza per il calcolo delle ammende, la Commissione ha violato i principi della parità di trattamento e di proporzionalità. Essa ritiene inoltre che la decisione non sia sufficientemente motivata su tale punto.
54 In secondo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione di avere valutato erroneamente la sua effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori. A suo avviso, la Commissione doveva tener conto della sua quota di mercato e del «fatturato complessivo da essa realizzato relativamente agli articoli interessati».
55 In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione fa valere erroneamente che l’effettiva capacità economica delle imprese interessate di pregiudicare la concorrenza poteva essere valutata sulla base delle consegne effettuate nel mercato di cui trattasi. A suo avviso, la Commissione non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione secondo cui essa deterrebbe sul mercato in questione un potere di mercato corrispondente al fatturato da essa realizzato nel Benelux e nei paesi nordici. Essa fa valere che l’influenza sulla concorrenza esercitata dalle imprese interessate non potrebbe essere valutata correttamente senza tenere conto di quattro circostanze specifiche che caratterizzano il mercato. Innanzitutto, la maggior parte dei fili venduti nel Benelux e nei paesi nordici sarebbe destinata a essere immediatamente esportata. Inoltre, i fili industriali sarebbero oggetto di intensivi scambi commerciali. Inoltre, non sussisterebbe alcun ostacolo di tipo tecnico o normativo al commercio dei fili. Infine, i fili sarebbero facilmente immagazzinabili e trasportabili. La Commissione avrebbe peraltro riconosciuto la sussistenza di tali circostanze senza però trarne le conseguenze in sede di valutazione della sua effettiva capacità economica di pregiudicare la concorrenza. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia preso in considerazione la quota di mercato delle imprese interessate. In terzo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha neppure tenuto conto del fatto che la ricorrente non era «integrata verticalmente» e non aveva quindi capacità produttiva al di fuori del SEE. In quarto luogo, la ricorrente fa riferimento alla decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2002/759/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE (Caso COMP/37800/F3 — Birrifici lussemburghesi) (GU 2002, L 253, pag. 21), nella quale la Commissione avrebbe applicato importi decisamente inferiori.
56 In terzo luogo, la ricorrente ritiene che l’importo di partenza dell’ammenda inflittale sia eccessivamente elevato rispetto agli importi di partenza delle ammende che sono state applicate alle altre imprese coinvolte, e ciò in ragione del suo diverso ruolo svolto nell’infrazione in questione, delle dimensioni delle altre imprese interessate e del loro potere di mercato superiore al suo. Il metodo di calcolo applicato dalla Commissione sarebbe fondato sull’ipotesi, priva di fondamento e immotivata, secondo cui essa avrebbe detenuto un potere di mercato corrispondente al fatturato realizzato sul mercato in questione. Anche a voler supporre che la Commissione avesse potuto legittimamente limitarsi a detto fatturato, l’importanza attribuita a quest’ultimo sarebbe sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione (vale a dire l’integrazione verticale, la capacità produttiva nei paesi a basso livello salariale e la rilevanza delle importazioni provenienti da tali paesi), circostanza che avrebbe determinato la fissazione di un eccessivo importo di partenza dell’ammenda. La ricorrente osserva infine che, anche dopo l’applicazione della regola della soglia del 10% del fatturato realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna impresa che ha partecipato all’infrazione e dopo la riduzione connessa alla cooperazione, l’ammenda che le è stata inflitta rappresenta l’8% del suo fatturato mondiale del 2004, mentre l’ammenda inflitta al «leader del mercato» rappresenta appena l’1,1% del suo fatturato mondiale.
57 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che l’importo di partenza dell’ammenda inflittale è evidentemente troppo elevato tenuto conto della sua situazione finanziaria precaria dovuta al suo bassissimo fatturato.
58 La Commissione contesta tali argomenti nel loro complesso e chiede che il motivo venga respinto.
Giudizio del Tribunale
– Sulla censura relativa alla mancata considerazione delle modeste dimensioni del mercato rilevante
59 In primo luogo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione non ha considerato le dimensioni del mercato in questione e ha pertanto fissato un importo di partenza per il calcolo delle ammende che è sproporzionato rispetto a tali dimensioni.
60 Va rilevato, innanzitutto, che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Nel contesto del calcolo delle ammende, la gravità delle infrazioni deve essere determinata in funzione di numerosi fattori ed è necessario non attribuire ad alcuno di tali elementi un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione. Il principio di proporzionalità implica in tale contesto che la Commissione deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/Commissione, Racc. pag. II‑3435, punti 226-228).
61 Per quanto attiene alla critica mossa nei confronti della Commissione per non avere tenuto conto delle dimensioni del mercato di cui trattasi, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione può infliggere alle imprese ammende il cui importo non superi il 10% del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente da ciascuna impresa che abbia partecipato all’infrazione. Per determinare l’importo dell’ammenda entro tale limite, tali disposizioni prescrivono che si tenga conto della gravità e della durata dell’infrazione. Inoltre, conformemente agli orientamenti, la Commissione fissa l’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione tenendo conto della natura stessa dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e dell’estensione del mercato geografico.
62 Quindi, né il regolamento n. 17, né il regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti prevedono che l’importo delle ammende debba essere stabilito direttamente in relazione alle dimensioni del mercato rilevante, essendo tale fattore soltanto uno dei diversi elementi da considerare. Tale contesto normativo, di per sé, non impone quindi alla Commissione di tener conto delle dimensioni limitate del mercato dei prodotti (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑322/01, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. II‑3137, punto 148).
63 Tuttavia, secondo la giurisprudenza, nel valutare la gravità di un’infrazione la Commissione deve tener conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 120). Fra tali fattori che attestano la gravità di un’infrazione non si può escludere che possa figurare, a seconda dei casi, la dimensione del mercato del prodotto.
64 Di conseguenza, se la dimensione del mercato può costituire un elemento da prendere in considerazione per accertare la gravità dell’infrazione, la sua importanza varia in funzione del tipo di infrazione e delle circostanze particolari dell’infrazione interessata.
65 Nel caso di specie, per le imprese interessate, l’infrazione si è esplicata essenzialmente nello scambio di informazioni sensibili sui listini dei prezzi e/o sui prezzi imposti a singoli clienti, nell’intesa sugli aumenti dei prezzi e/o obiettivi di prezzo, nell’evitare di farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio del fornitore abituale e nello spartirsi i clienti (punti 99-125 e 345 della decisione impugnata). Siffatte pratiche costituiscono una restrizione orizzontale del tipo «cartello di prezzi» ai sensi degli orientamenti e sono quindi «molto gravi» per natura. In tale contesto, la modesta dimensione del mercato in questione, ammesso che risulti accertata, è di importanza minore rispetto all’insieme degli altri elementi che attestano la gravità dell’infrazione.
66 In ogni caso, si deve tener conto del fatto che la Commissione ha ritenuto che l’infrazione dovesse essere considerata molto grave ai sensi degli orientamenti, secondo i quali, per siffatti casi, essa può «prevedere» un importo di partenza che supera EUR 20 milioni. Nel caso di specie, nella decisione impugnata, la Commissione ha suddiviso le imprese interessate in diverse categorie in base alla loro importanza relativa sul mercato interessato. Dal punto 358 della decisione impugnata si ricava che la Commissione ha adottato un importo di partenza di soli EUR 14 milioni per le imprese appartenenti alla prima categoria, EUR 5,2 milioni per quella rientrante nella seconda categoria (nel caso di specie, la ricorrente), EUR 2,2 milioni per quelle comprese nella terza categoria ed EUR 0,1 milioni per quella compresa nella quarta categoria. Ne deriva che l’importo di partenza a partire dal quale è stata calcolata l’ammenda inflitta alla ricorrente era nettamente inferiore a quello che, sulla base degli orientamenti, la Commissione avrebbe potuto «prevedere» per infrazioni molto gravi. Tale determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda tende a confermare che si è effettivamente tenuto conto delle dimensioni del mercato di prodotti in questione.
67 Deve essere respinto l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe considerato le dimensioni del mercato in questione e avrebbe pertanto fissato un importo di partenza per il calcolo delle ammende che è sproporzionato rispetto a tali dimensioni.
68 In secondo luogo, la ricorrente fa erroneamente valere che i principi di proporzionalità e della parità di trattamento sono stati violati in sede di fissazione dell’importo di partenza per il calcolo dell’ammenda, sulla base dell’asserito rilievo che, a differenza del calcolo effettuato relativamente all’infrazione in questione, la Commissione avrebbe tenuto conto delle modeste dimensioni del mercato del filo destinato all’industria automobilistica nel SEE e avrebbe quindi determinato un importo di partenza dell’ammenda proporzionato alle dimensioni di detto mercato.
69 Infatti, il principio della parità di trattamento vieta di trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Nel caso di specie, l’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica nel SEE e quella sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici costituiscono due infrazioni distinte che riguardano mercati di prodotti e geografici diversi. La ricorrente non si trova quindi in una situazione identica a quella delle imprese interessate dall’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica nel SEE e non può quindi, a tal riguardo, validamente lamentare una violazione del principio della parità di trattamento.
70 In terzo luogo, non può essere accolto l’argomento della ricorrente relativo al fatto che le dimensioni del mercato in questione, dopo aver dedotto le esportazioni dei prodotti finiti, dovrebbero essere ridotte a un importo di EUR 20 milioni. Infatti, da un lato, le transazioni riguardanti i prodotti interessati incorporati nei prodotti finiti, essendo state esportate al di fuori del mercato in questione, sono state effettivamente eseguite su quest’ultimo mercato e, pertanto, fanno parte integrante del mercato. Dall’altro lato, la ricorrente non ha affatto dimostrato che l’esportazione, al di fuori del mercato in questione, di prodotti finiti incorporanti i prodotti interessati negoziati su tale mercato diminuisca le dimensioni dello stesso.
71 Peraltro, per quanto attiene all’argomento relativo all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, esso deve essere respinto. Infatti, dai precedenti punti 65 e 66 consegue necessariamente che la decisione impugnata contiene elementi sufficienti riguardo alla determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda.
72 Dalle considerazioni suesposte deriva che la censura relativa alla mancata considerazione delle modeste dimensioni del mercato in questione deve essere respinta.
– Sulla censura relativa alla valutazione asseritamente erronea dell’effettiva capacità economica della ricorrente di pregiudicare la concorrenza
73 In sostanza, la ricorrente fa valere erroneamente che, in contrasto con i suoi orientamenti, la Commissione avrebbe stabilito l’importo di partenza dell’ammenda indipendentemente dal suo fatturato complessivo, non avrebbe quindi tenuto conto dell’effettiva capacità economica delle imprese interessate di pregiudicare la concorrenza e in questo modo avrebbe violato il principio di proporzionalità.
74 Dalla decisione impugnata emerge che, nel determinare l’importo di partenza dell’ammenda, la Commissione ha innanzitutto considerato la natura propria dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato e l’estensione geografica dello stesso. Alla luce di tali elementi, la Commissione ha concluso nel senso di ritenere «molto grave» l’infrazione commessa dalle imprese interessate (punti 344-353 della decisione impugnata).
75 Successivamente, la Commissione ha reputato necessario procedere ad un trattamento differenziato delle imprese che hanno partecipato ai cartelli al fine di tener conto della loro effettiva capacità economica di pregiudicare la concorrenza nonché al fine di fissare l’ammenda ad un livello che garantisca una sufficiente efficacia deterrente. Essa ha aggiunto che era necessario tener conto del peso specifico del comportamento illecito di ogni impresa e, quindi, dell’effettivo impatto sulla concorrenza. Essa ha sottolineato di aver assunto come termine di confronto dell’importanza relativa delle imprese interessate il fatturato realizzato da ogni impresa sul mercato e per il prodotto interessato. Di conseguenza, essa ha raggruppato le imprese in quattro categorie. L’Amann e la Coats, con un fatturato compreso tra EUR 14 e 18 milioni, sono state inserite nella prima categoria. La ricorrente, con un fatturato di EUR 6 milioni, è stata collocata nella seconda categoria. La Gütermann, la Barbour e la Bieze Stork BV, con un fatturato compreso tra EUR 2 e 4 milioni, si sono ritrovate nella terza categoria e la Zwicky, con un fatturato tra EUR 0 e 1 milione, nella quarta categoria. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito un importo di partenza dell’ammenda, determinato in funzione della gravità dell’infrazione, di EUR 14 milioni per la Coats e l’Amann, di EUR 5,2 milioni per la ricorrente, di EUR 2,2 milioni per la Gütermann, la Barbour e la Bieze Stork e di EUR 0,1 milioni per la Zwicky (punti 356-358 della decisione impugnata).
76 In primo luogo, nei limiti in cui la ricorrente afferma che il suo fatturato sul mercato in questione non consentiva, di per sé, di determinare la sua effettiva capacità economica di pregiudicare la concorrenza e che si sarebbe dovuto prendere in considerazione il suo fatturato complessivo, vale a dire quello che essa ha realizzato con la vendita di tutti i fili industriali a livello mondiale, occorre innanzitutto ricordare che il solo riferimento esplicito al fatturato complessivo di un’impresa che ha partecipato all’infrazione, contenuto all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, riguarda il limite massimo che l’importo di un’ammenda non può superare. Nel rispetto di tale limite, la Commissione può, in linea di principio, fissare l’ammenda a partire dal fatturato di sua scelta, in termini di base geografica e di prodotti interessati, senza essere obbligata ad assumere a riferimento proprio il fatturato complessivo ovvero quello realizzato sul mercato geografico o sul mercato dei prodotti in questione. Inoltre, se è vero che gli orientamenti non prevedono il calcolo delle ammende in funzione di un determinato fatturato, è altresì vero che non ostano a che, nella determinazione dell’importo delle ammende, sia preso in considerazione il fatturato realizzato dalle imprese interessate sul mercato in questione affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione e qualora le circostanze lo richiedano. Il fatturato può essere preso in considerazione al momento della valutazione dei diversi elementi elencati al precedente punto 75, contenuti al punto 1 A, quarto e sesto comma, degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende (sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, Cheil Jedang/Commissione, Racc. pag. II‑2473, punto 82, e 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punto 195).
77 Ne deriva che, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, la Commissione è libera di prendere in considerazione il fatturato di sua scelta, purché questo non appaia irragionevole in funzione delle circostanze della fattispecie. Inoltre, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda, ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende riflettano qualsiasi differenza tra le imprese interessate in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato rilevante (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 312; sentenze del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione, Racc. pag. II‑2917, punto 166, nonché 4 luglio 2006, causa T‑304/02, Hoek Loos/Commissione, Racc. pag. II‑1887, punto 84).
78 Relativamente alla scelta che la Commissione può effettuare tra l’uno e/o l’altro fatturato, la giurisprudenza ha precisato che, nell’analisi – svolta al fine di fissare l’importo di un’ammenda per infrazione alle regole della concorrenza – dell’effettiva capacità economica delle società colpevoli di pregiudicare la concorrenza, che implica una valutazione della reale importanza di tali imprese sul mercato in questione, vale a dire del loro influsso su quest’ultimo, il fatturato complessivo fornisce solo una visione incompleta della reale situazione. Non si può escludere, infatti, che un’impresa potente avente una moltitudine di attività differenti sia presente soltanto in modo accessorio su uno specifico mercato di prodotti. Allo stesso modo, non si può escludere che un’impresa con una posizione importante su un mercato geografico diverso da quello dell’Unione disponga soltanto di una debole posizione su quest’ultimo o su quello del SEE. In tali ipotesi, il semplice fatto che l’impresa in questione realizzi un fatturato complessivo importante non significa necessariamente che essa eserciti un influsso determinante sul mercato di cui trattasi (sentenze del Tribunale Cheil Jedang/Commissione, cit. supra al punto 76, punto 88, e 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II‑2597, punto 194). Tale è il motivo per cui, se è vero che il fatturato di un’impresa realizzato sul mercato interessato non può essere determinante per concludere che essa fa parte di un gruppo economico potente, detto fatturato è però rilevante al fine di determinare l’influsso che l’impresa in questione ha potuto esercitare sul mercato (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑52/02, SNCZ/Commissione, Racc. pag. II‑5005, punto 65, e Union Pigments/Commissione, cit. supra al punto 49, punto 152).
79 La parte del fatturato corrispondente alla vendita delle merci oggetto dell’infrazione, quindi, può fornire una giusta indicazione dell’entità dell’infrazione sul mercato rilevante (sentenze Cheil Jedang/Commissione, cit. supra al punto 76, punto 91, e Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. supra al punto 78, punto 196). Infatti, il fatturato corrispondente alle merci oggetto dell’infrazione può fornire una giusta indicazione della responsabilità di ciascuna impresa interessata sul mercato in questione, dal momento che esso costituisce un elemento obiettivo tale da fornire il giusto metro della nocività per il normale gioco della concorrenza del comportamento configurante infrazione e rappresenta dunque un valido indicatore della capacità di ciascuna impresa interessata ad arrecare un danno alla concorrenza. Nel caso di specie, la scelta della Commissione di fare riferimento al fatturato sul mercato in questione per stabilire la capacità di ciascuna impresa interessata di arrecare un danno era quindi coerente e obiettivamente giustificata.
80 Le particolari circostanze fatte valere dalla ricorrente non possono rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, occorre ricordare innanzitutto che l’intesa non aveva una portata geografica mondiale e che la restrizione della concorrenza dovuta all’infrazione si limitava al mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici. Inoltre, la ricorrente non dimostra che la Commissione ha commesso un errore nel ritenere che i fatturati realizzati dalle imprese interessate sul mercato in questione abbiano incluso i fatturati che esse hanno realizzato per i fili industriali prodotti in paesi diversi dal Benelux e dai paesi nordici, ma che sono stati oggetto di scambi commerciali sul mercato in questione, o i fatturati che esse hanno realizzato per i fili industriali inizialmente prodotti nel Benelux o nei paesi nordici e successivamente esportati verso altri paesi. Infine, il ragionamento della ricorrente è contraddittorio nella parte in cui presuppone che, nell’effettuare la ripartizione delle imprese interessate in diverse categorie, si debba tener conto del loro fatturato complessivo e, dall’altro lato, che per determinare l’importo di partenza dell’ammenda di ciascuna delle imprese interessate sia scelto il fatturato realizzato dalle stesse imprese sul mercato in questione.
81 In secondo luogo, la ricorrente non può addebitare alla Commissione il fatto di non avere considerato le quote di mercato delle imprese interessate. Infatti, occorre osservare, innanzitutto, che, al punto 356 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che le informazioni relative alle quote di mercato non fossero, in generale, sufficientemente precise da potervi fare riferimento. Anche supponendo, come sostenuto dalla ricorrente, che le informazioni fornite per quanto riguarda la sua quota di mercato nel Benelux e nei paesi nordici siano state sufficientemente precise da potervi fare riferimento, siffatte informazioni, tuttavia, non avrebbero potuto essere utilizzate data l’insufficienza delle informazioni riguardanti le quote di mercato degli altri partecipanti all’intesa. In tale contesto, giustamente la Commissione ha fatto riferimento al fatturato realizzato sul mercato in questione, il quale, nella fase della determinazione del peso relativo dei partecipanti all’intesa, in vista della loro ripartizione nei differenti gruppi, meglio rifletteva il detto peso di tali imprese.
82 In terzo luogo, si deve respingere l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione doveva considerare il fatto che la ricorrente, a differenza di altre imprese interessate, non era integrata verticalmente. Infatti, nel valutare l’effettiva capacità economica degli autori di un’infrazione alle regole di concorrenza di pregiudicare la concorrenza, la Commissione può, ai fini della determinazione della gravità dell’infrazione e della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda, fondarsi sui dati relativi al fatturato e alle quote di mercato nel mercato pertinente. Tuttavia, circostanze particolari, quali le caratteristiche di tale mercato, possono essere tali da diminuire sensibilmente la rilevanza di tali dati e da imporre, nella valutazione dell’influenza delle imprese sul mercato, la presa in considerazione di altri fattori pertinenti, segnatamente l’integrazione verticale e l’ampiezza della gamma di prodotti (sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑26/02, Daiichi Pharmaceutical/Commissione, Racc. pag. II‑713, punti 61 e 63). Infatti, se l’integrazione verticale e l’ampiezza della gamma di prodotti possono eventualmente costituire elementi pertinenti nel valutare l’influenza che un’impresa è in grado di esercitare sul mercato e costituire indizi di tale influenza complementari rispetto alle quote di mercato o ai fatturati sul mercato interessato (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, Racc. pag. 207, punti 67‑72 e 78‑81), si deve considerare che, nel caso di specie, dagli argomenti della ricorrente relativi all’integrazione verticale delle altre imprese interessate non risulta che queste ultime disponessero di vantaggi concorrenziali particolari e significativi nel mercato in questione. Inoltre, come sottolineato al precedente punto 80, la ricorrente non ha provato che i fatturati realizzati dalle altre imprese interessate per i fili industriali prodotti in paesi diversi dal Benelux e dai paesi nordici, ma oggetto di scambi commerciali sul mercato in questione, o i fatturati che esse hanno realizzato per i fili industriali inizialmente prodotti nel Benelux o nei paesi nordici e successivamente esportati verso altri paesi non sono stati inclusi nei loro fatturati sul mercato di cui trattasi.
83 In quarto luogo, non è pertinente il confronto effettuato dalla ricorrente tra la decisione impugnata e la decisione «Birrifici lussemburghesi» (cit. supra al punto 55). Infatti, per fissare l’importo dell’ammenda, la Commissione ha fatto uso del suo potere discrezionale nel rispetto del regolamento n. 17 e del regolamento n. 1/2003, nonché delle norme che essa stessa si è imposta negli orientamenti per il calcolo delle ammende. Inoltre, la prassi decisionale precedente della Commissione non funge di per sé da contesto giuridico alle ammende in materia di concorrenza (sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 234, e 8 luglio 2008, causa T‑53/03, BPB/Commissione, Racc. pag. II‑1333, punto 275).
84 Di conseguenza, la presente censura deve essere respinta.
– Sulla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità in ragione dell’applicazione di un importo di partenza evidentemente troppo elevato rispetto a quelli applicati ad altre imprese interessate
85 In primo luogo, la ricorrente sostiene, erroneamente, che l’importo di partenza dell’ammenda che le è stata inflitta, vale a dire EUR 5,2 milioni, è sproporzionato rispetto agli importi di partenza considerati per il calcolo delle ammende inflitte ad altre imprese interessate.
86 Da un lato, come è stato osservato nell’ambito della prima censura, nel caso di specie giustamente la Commissione ha fatto riferimento al fatturato realizzato dalle imprese interessate sul mercato in questione per determinare la loro importanza relativa su quest’ultimo.
87 Dall’altro lato, occorre ricordare che dagli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende si evince che l’importo di partenza minimo previsto per le infrazioni molto gravi è di EUR 20 milioni. Dal momento che gli importi di partenza dell’ammenda esprimono in modo proporzionato la differenza tra le imprese interessate e che, tenendo conto degli elementi richiamati al precedente punto 74, la Commissione li ha fissati a livelli nettamente inferiori al minimo fissato dagli orientamenti, deve essere esclusa una violazione del principio di proporzionalità.
88 In secondo luogo, deve essere parimenti respinto l’argomento della ricorrente relativo al carattere irragionevolmente elevato dell’importo di partenza e dell’importo finale dell’ammenda che le è stata inflitta rispetto a quelli delle ammende inflitte alle altre imprese interessate. Infatti, la ricorrente non può validamente sostenere di essere stata oggetto di un trattamento discriminatorio o sproporzionato, tenuto conto del fatto che l’importo di partenza dell’ammenda stabilita è giustificato alla luce del criterio utilizzato dalla Commissione per valutare l’importanza di ciascuna delle imprese sul mercato rilevante (v., in tal senso, sentenza LR AF 1998/Commissione, cit. supra al punto 83, punto 304), osservandosi inoltre che l’importo stabilito di EUR 5,2 milioni corrisponde a una soglia di gran lunga inferiore a quella che gli orientamenti prevedono per le infrazioni «molto gravi».
89 Del resto, come rammentato al precedente punto 77, la Commissione non è tenuta ad assicurare che gli importi finali delle ammende inflitte a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione riflettano qualsiasi differenza tra le imprese interessate in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato rilevante.
90 Va aggiunto che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 non impongono neppure che, qualora vengano inflitte ammende a più imprese implicate in una medesima infrazione, l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa di dimensioni piccole o medie non superi, in termini di percentuale del fatturato, quello delle ammende inflitte alle imprese più grandi. Infatti, risulta da dette disposizioni che, per determinare l’importo dell’ammenda, tanto per le imprese di dimensioni piccole o medie quanto per le imprese di dimensioni superiori, occorre considerare la gravità e la durata dell’infrazione. Qualora la Commissione infligga alle imprese implicate in una medesima infrazione ammende giustificate, per ciascuna di esse, in proporzione alla gravità e alla durata dell’infrazione, non può addebitarsi a detta istituzione il fatto che, per alcune di tali imprese, l’importo dell’ammenda sia superiore, in proporzione al fatturato, a quello di altre imprese (sentenza del Tribunale 5 dicembre 2006, causa T‑303/02, Westfalen Gassen Nederland/Commissione, Racc. pag. II‑4567, punto 174).
91 Alla luce di quanto sin qui esposto, non si può validamente concludere nel senso di ritenere sproporzionati l’importo di partenza, l’importo di base e l’importo finale dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
92 Occorre dunque respingere tale censura.
– Sulla censura relativa alla fissazione di un importo di partenza eccessivo rispetto alla situazione finanziaria precaria della ricorrente
93 Va respinta la censura della ricorrente relativa al carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda che le è stata inflitta in ragione della sua situazione finanziaria precaria e del rischio che l’ammenda determini la sua scomparsa.
94 Infatti, l’importo di partenza dell’ammenda rappresenta soltanto un importo intermedio che, nell’ambito dell’applicazione del metodo definito dagli orientamenti, viene poi adattato in funzione della durata dell’infrazione e delle circostanze aggravanti o attenuanti constatate (v., in tal senso, sentenza Cheil Jedang/Commissione, cit. supra al punto 76, punto 95). Ne deriva che il solo fatto che l’importo di partenza dell’ammenda rappresenti il 32% del fatturato complessivo della ricorrente nel 2001 non consente di concludere nel senso di ritenere tale importo eccessivo.
95 In ogni caso, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato (sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 77, punto 327, e SGL Carbon/Commissione, cit. supra al punto 48, punto 105; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 8 novembre 1983, cause riunite 96/82‑102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ International Belgium e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punti 54 e 55).
96 Peraltro, anche supponendo che un provvedimento adottato da un’istituzione provochi la liquidazione di un’impresa, una siffatta liquidazione dell’impresa nella sua forma giuridica attuale può certo pregiudicare gli interessi finanziari dei proprietari, degli azionisti o dei detentori di quote, ma ciò non significa che gli elementi personali, materiali e immateriali da cui l’impresa è costituita perdano anch’essi il loro valore (sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra al punto 76, punto 372).
97 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il motivo vertente sull’erronea fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda e dell’importo dell’ammenda nonché sull’erroneo inquadramento della ricorrente nella seconda categoria.
Sul motivo relativo all’erronea valutazione delle circostanze attenuanti
Argomenti delle parti
98 Innanzitutto, la ricorrente sostiene di non aver mai attuato, né di aver avuto l’intenzione di attuare, gli accordi conclusi durante le riunioni.
99 In primo luogo, la ricorrente osserva che la Commissione non ha effettivamente valutato il suo comportamento individuale.
100 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la «non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche illecite» troverebbe una conferma nella mancata comunicazione dei listini delle sue «tariffe reali» e nella trasmissione di listini di «tariffe di base fittizie». A tal proposito, essa sostiene di negoziare e concludere accordi sui prezzi con i suoi acquirenti soltanto su base individuale e di non praticare quindi una politica di riduzioni sui prezzi di listino comunicati ai clienti. Essa afferma di applicare e di consegnare listini di prezzi interni soltanto nell’ambito delle sue relazioni con gli intermediari (agenti e distributori). Il confronto tra i prezzi base fittizi, da un lato, e i prezzi realmente fatturati ai suoi clienti nonché i listini forniti ai suoi agenti, dall’altro lato, proverebbero con ogni evidenza l’assenza di correlazione tra tali tipi di prezzo.
101 In terzo luogo, la ricorrente fa valere che essa non ha adeguato la propria condotta in materia di prezzi sul mercato sulla base dei listini delle «tariffe di base fittizie» che essa ha comunicato. Essa ritiene di aver dimostrato, cifre alla mano, che l’evoluzione dei prezzi che essa ha effettivamente praticato fosse completamente indipendente dall’evoluzione delle tariffe distribuite durante le riunioni, e ciò durante tutto il periodo compreso tra il 1994 e il 2001. Essa osserva parimenti che il tentativo di aumento del 3,5% per le forniture ai Paesi Bassi, che la Commissione le addebita, non fa seguito a uno degli asseriti accordi conclusi durante la riunione del 19 settembre 2000 a Budapest, bensì piuttosto a un regolamento in tal senso della Fédération belge du textile (Federazione belga del settore tessile – Febeltex). Del pari, l’aumento di prezzo del 6% applicato in Svezia interesserebbe soltanto i fili di nylon e sarebbe dovuto esclusivamente all’aumento del corso della sterlina britannica.
102 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che, accordandole soltanto una riduzione del 15% dell’importo dell’ammenda, la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che il suo ruolo era molto più limitato nel tempo, avendo essa iniziato a partecipare alle discussioni relative ai paesi nordici soltanto nel 1997. La Commissione non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che essa era l’unica impresa interessata a non avere né concepito né organizzato l’infrazione di cui trattasi e che essa aveva iniziato a partecipare alle riunioni dedicate ai paesi del Benelux soltanto nel 1991. La ricorrente si sorprende, pertanto, che la stessa percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda sia stato accordato alla Bieze Stork, che ha invece partecipato alle discussioni relative ai paesi del Benelux a partire dall’inizio dell’infrazione di cui trattasi. La ricorrente sottolinea di aver partecipato soltanto all’85% circa delle riunioni relative ai paesi del Benelux, al 35% delle riunioni riguardanti i paesi nordici e, in media, al 60% della durata totale dell’infrazione in questione. Pertanto, la Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento e il principio di proporzionalità.
103 La Commissione contesta l’insieme di tali argomenti e chiede che il motivo venga respinto.
Giudizio del Tribunale
104 Gli orientamenti prevedono, al punto 3, la riduzione dell’importo di base dell’ammenda per «circostanze attenuanti», quali la non applicazione di fatto degli accordi collusori, il ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione, l’aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione e altre circostanze non espressamente menzionate.
105 Innanzitutto, occorre esaminare la censura dedotta dalla ricorrente relativa all’omessa considerazione della non applicazione di fatto degli accordi collusori.
106 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe trasmesso soltanto tariffe di base fittizie alle imprese concorrenti, occorre ricordare che la stessa ha fornito due serie di listini asserendo che la prima serie di listini, vale a dire quelli che essa aveva trasmesso ai partecipanti all’intesa durante le riunioni, conteneva tariffe di base fittizie, e che la seconda riportava le sue tariffe reali. Del pari, occorre sottolineare che i listini delle tariffe reali contengono varie tariffe per tipo di filo, indicate su otto colonne, mentre le tariffe di base asseritamente fittizie contengono soltanto una tariffa di base per ogni tipo di filo, indicata nella prima colonna.
107 È giocoforza constatare che gli importi riportati nella prima colonna delle due serie di listini, rispettivamente, delle tariffe reali e delle tariffe di base asseritamente fittizie sono quasi identici. A tal riguardo, la ricorrente ha affermato che soltanto la tariffa reale menzionata nell’ottava colonna era rilevante.
108 Occorre osservare, al pari della Commissione, che, sui listini delle tariffe reali, a vari tipi di fili non corrispondeva alcuna tariffa nell’ottava colonna, ma soltanto tariffe di base indicate nelle prime quattro colonne. Sembra dunque difficile riconoscere la pertinenza delle sole tariffe indicate nell’ottava colonna. Inoltre, dal fascicolo della Commissione si ricava che le diverse tariffe trovavano applicazione in funzione delle quantità ordinate. Le tariffe, quindi, variavano secondo il peso dei prodotti (ad esempio, per i fili per i sacchi in poliestere, le tariffe indicate nella prima colonna corrispondevano a un peso di 10 chili, le tariffe menzionate nella seconda colonna corrispondevano a un peso di 25 chili, ecc.) o secondo l’unità di confezionamento dei prodotti (ad esempio, per il poliammide, le tariffe indicate nella prima colonna corrispondevano a ordini di quantità inferiori a un’unità di confezionamento, le tariffe indicate nella seconda colonna corrispondevano a ordini di quantità pari alla più piccola unità di confezionamento, ecc.). Da tale constatazione è lecito dedurre che la tariffa indicata nella prima colonna è, in realtà, quella comunicata per la categoria dei piccoli acquisti e, dunque, non è affatto fittizia. Anche a voler supporre, come sostiene la ricorrente, che le tariffe indicate nelle quattro prime colonne figurassero sui listini di tariffe reali dell’anno 2001 solamente a titolo di «riferimento storico», resta il fatto, da un lato, che tali tariffe non erano meramente fittizie e, dall’altro, che non può escludersi che le imprese concorrenti abbiano potuto, a partire dalle tariffe di base indicate nella prima colonna, farsi un’idea delle tariffe applicabili agli ordini più importanti. Pertanto, è lecito ritenere che i listini di prezzo comunicati dalla ricorrente alle imprese concorrenti non fossero fittizi, ma soltanto imprecisi o incompleti.
109 In definitiva, la Commissione ha giustamente concluso, al punto 170 della decisione impugnata, che la ricorrente non aveva dimostrato il carattere fittizio delle sue tariffe di base indicate nella prima colonna.
110 A tal riguardo l’argomento della ricorrente, sorretto da studi allegati alle proprie memorie, secondo il quale i prezzi applicati ai propri clienti erano più bassi di quelli discussi nel corso delle riunioni non basta a rimettere in discussione la suddetta conclusione della Commissione. Infatti, la Commissione non ha affatto negato l’esistenza di una differenza tra i prezzi effettivamente applicati dalla ricorrente ai suoi clienti e quelli discussi nel corso delle riunioni, ma ha sottolineato, giustamente, che tale differenza non destava sorpresa, dal momento che ogni fornitore accordava riduzioni ai propri clienti.
111 In secondo luogo, per quanto attiene alla censura della ricorrente relativa alla mancata attuazione degli accordi conclusi durante le riunioni, occorre esaminare se gli argomenti avanzati dalla stessa siano idonei a dimostrare che, nel periodo durante il quale essa ha aderito agli accordi illeciti, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, quantomeno, che essa ha chiaramente e significativamente violato gli obblighi volti a dare attuazione a tale intesa, al punto di aver perturbato il funzionamento stesso di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Daiichi Pharmaceutical/Commissione, cit. supra al punto 82, punto 113).
112 Nel caso di specie occorre rammentare, innanzitutto, che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente aveva partecipato a numerose riunioni dell’intesa e ad incontri bilaterali, e ha partecipato ripetutamente a varie pratiche collusive indicate nella decisione impugnata.
113 In seguito, per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui essa non avrebbe mai aderito né dato esecuzione alle riunioni censurate, dai punti 139, lett. b), e 143 della decisione impugnata risulta che essa ha annunciato in due occasioni di aver aumentato i propri prezzi.
114 Da un lato, al punto 139, lett. b), della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, nel corso della riunione tenutasi a Praga l’8 settembre 1998 la ricorrente aveva reso noto di avere aumentato i propri prezzi del 6% nei confronti del suo distributore in Svezia. La ricorrente nega di aver realmente attuato detto aumento, ma giustifica la sua affermazione soltanto con il fatto che il prezzo realmente applicato in Svezia è rimasto invariato nel periodo 1997-1998. Una siffatta spiegazione non risulta convincente, poiché la stessa ricorrente ha confermato, sia nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti sia nelle sue memorie, che la tendenza generale del mercato era seriamente al ribasso dal 1992 al 2002. La Commissione non ha quindi commesso un errore di valutazione nel ritenere che i prezzi di regola sarebbero dovuti diminuire. Ne deriva che la stabilità dei prezzi praticati dalla ricorrente in Svezia tende piuttosto a dimostrare che essi sono stati tenuti artificiosamente su un certo livello e consente di presumere, in assenza di una spiegazione plausibile da parte della ricorrente, che quest’ultima abbia dato attuazione, almeno in parte, ad alcuni degli accordi conclusi.
115 Dall’altro lato, dal punto 143 della decisione impugnata emerge che nel corso della riunione del 19 settembre 2000 a Budapest è stato concluso un accordo diretto ad aumentare i prezzi del 3,5% per le forniture ai Paesi Bassi nel 2001, aumento che sarebbe stato attuato principalmente dalla ricorrente. Quest’ultima non contesta di avere effettivamente aumentato detti prezzi del 3,5%.
116 Tuttavia, la ricorrente sostiene erroneamente che detto aumento sarebbe stato effettuato a seguito di una domanda, rivolta nell’ottobre del 2000 dalla Febeltex, di aumentare i prezzi del 5%. Infatti, al punto 170 della decisione impugnata la Commissione ha giustamente considerato che tale giustificazione non era pertinente tenuto conto dell’esistenza di indizi sufficientemente concordanti per dimostrare il contrario. Innanzitutto, l’accordo prevedeva un aumento dei prezzi del 3,5% tra gennaio e marzo 2001. Orbene, la ricorrente non nega di aver applicato un siffatto aumento a partire dal 1° gennaio 2001. Inoltre, la lettera della Febeltex porta una data successiva a quella dell’accordo. Infine, l’aumento applicato dalla ricorrente è stato pari al 3,5% e non al 5%.
117 In tale contesto, la ricorrente sostiene, erroneamente, che la Commissione avrebbe dovuto riconoscerle una circostanza attenuante fondata sulla «non applicazione di fatto degli accordi».
118 In secondo luogo, in merito all’argomento relativo al suo ruolo asseritamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione in questione, occorre rilevare che esso è infondato.
119 Infatti, va ricordato che un ruolo passivo implica l’adozione da parte dell’impresa considerata di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali (sentenza Cheil Jedang/Commissione, cit. supra al punto 76, punto 167).
120 A tal riguardo, dalla giurisprudenza emerge che possono essere presi in considerazione, fra gli elementi atti a evidenziare il ruolo passivo di un’impresa all’interno di un’intesa, il carattere notevolmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come pure il suo ingresso tardivo sul mercato che ha costituito oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione ad essa, o anche l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione (sentenze Cheil Jedang/Commissione, cit. supra al punto 76, punto 168; Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra al punto 76, punto 331, e Union Pigments/Commissione, cit. supra al punto 49, punto 126).
121 Nel caso di specie, la Commissione ha appunto tenuto conto della partecipazione più sporadica della ricorrente e della Bieze Stork alle riunioni riguardanti i paesi nordici concedendo a ciascuna di loro una riduzione del 15% dell’importo di base dell’ammenda (punto 372 della decisione impugnata). La ricorrente e la Bieze Stork, infatti, avevano partecipato alle discussioni riguardanti i paesi nordici soltanto a partire rispettivamente dal 1997 e dal 1998.
122 In primo luogo, la ricorrente lamenta, erroneamente, una violazione del principio della parità di trattamento sulla base dell’asserito rilievo che la Bieze Stork avrebbe beneficiato dello stesso tasso di riduzione dell’importo dell’ammenda pur avendo partecipato dall’inizio all’infrazione in questione. Il ragionamento della ricorrente deriva da una confusione tra la questione della durata dell’infrazione e quella relativa all’esistenza di circostanze attenuanti. Per quanto riguarda la durata dell’infrazione in questione, la Commissione ha applicato talune percentuali agli importi di partenza delle ammende inflitte alla ricorrente e alla Bieze Stork proporzionali alla durata della loro rispettiva partecipazione a detta infrazione, vale a dire il 100% per la prima e il 115% per la seconda. L’argomentazione della ricorrente vertente su una violazione del principio della parità di trattamento risulta ancor più infondata se si considera che la riduzione accordata alla ricorrente è identica a quella della Bieze Stork, pur avendo quest’ultima partecipato alle discussioni relative al filo industriale nei paesi nordici un anno dopo la ricorrente stessa.
123 In secondo luogo, la ricorrente non può validamente sostenere che il principio di proporzionalità dell’ammenda è stato violato sulla base dell’asserito rilievo che la riduzione del 15% accordata a titolo di circostanze attenuanti era insufficiente.
124 Innanzitutto, la stessa ricorrente ha ammesso, nelle sue memorie, di aver partecipato all’85% circa delle riunioni dedicate al Benelux. Essa era quindi presente alla grande maggioranza delle riunioni collusive e non può avvalersi, su tale fondamento, di una circostanza attenuante relativa a un qualunque ruolo passivo. Inoltre, il fatto che essa abbia partecipato soltanto al 35% delle riunioni relative ai paesi nordici e il fatto che essa sia stata presente alle riunioni soltanto durante il 60% della durata totale dell’infrazione in questione non cambia nulla a tale riguardo. Quando la Commissione concede una riduzione per una siffatta circostanza attenuante, essa non può essere obbligata ad effettuare un calcolo puramente matematico consistente nell’applicazione di una percentuale direttamente proporzionale al tasso di partecipazione di ciascuna impresa alle riunioni organizzate nell’ambito dell’intesa. Tenendo conto delle circostanze del caso di specie, il tasso del 15% concesso alla ricorrente per la sua partecipazione tardiva alle riunioni relative ai paesi nordici appare ragionevole.
125 In seguito, il fatto che la ricorrente abbia iniziato a partecipare all’infrazione di cui trattasi dopo l’avvio delle riunioni non implica, peraltro, che essa non abbia partecipato alla pianificazione e all’organizzazione di detta infrazione. Infatti, come sottolineato giustamente dalla Commissione, il funzionamento dell’intesa non è stato organizzato e deciso soltanto durante le prime riunioni.
126 Infine, sia dal punto 139, lett. e), della decisione impugnata sia dalle dichiarazioni della ricorrente in risposta alla comunicazione degli addebiti si evince che la ricorrente non ha avuto un ruolo puramente passivo o emulativo. Infatti, nel corso della riunione dell’8 settembre 1998 a Praga è stato convenuto, su richiesta dell’Amann, che la ricorrente entrasse in contatto con la Danfield per invitarla ad esercitare un’influenza sul suo importatore e distributore unico per la Germania e il Benelux, la società Heinke, la quale praticava prezzi fortemente ridotti. La ricorrente ammette di non avere apertamente rifiutato di rispondere a tale richiesta e si giustifica affermando che essa non poteva permettersi un rifiuto del genere, data la debolezza della sua posizione nei confronti della Coats e dell’Amann. Tuttavia, la costrizione presuntivamente esercitata dalla Coats e dall’Amann nei suoi confronti non può affatto costituire un elemento giustificativo, dal momento che essa poteva perfettamente denunciare le pressioni di cui sarebbe stata oggetto e presentare una denuncia dinanzi alla Commissione in applicazione dell’art. 3 del regolamento n. 17.
127 Inoltre, al punto 139, lett. b), della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, nel corso della riunione dell’8 settembre 1998 a Praga, la ricorrente aveva informato le imprese partecipanti del fatto che nel febbraio 1998 essa aveva aumentato del 6% i prezzi applicabili al suo distributore. La ricorrente non contesta di aver fornito siffatta informazione. Del resto, essa non rimette in discussione la constatazione effettuata dalla Commissione al punto 143 della decisione impugnata, secondo cui essa sarebbe stata la prima ad applicare un aumento del prezzo del 3,5% in Danimarca e in Svezia.
128 Occorre precisare che, nel caso di specie, la questione se la ricorrente abbia effettivamente preso contatti con la Danfield o se abbia realmente aumentato i propri prezzi e sia stata la prima a farlo non è rilevante, dato che la sussistenza o meno del ruolo passivo di un’impresa deve essere determinata soltanto dalla sua condotta durante le riunioni collusive.
129 A tal riguardo il fatto che un’impresa, della quale sia dimostrata la partecipazione ad una concertazione illegale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, non si sia comportata sul mercato in maniera conforme a quella concordata con le sue concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione. Infatti, un’impresa che persegua, nonostante l’accordo con i propri concorrenti, una politica in deroga a quella convenuta può semplicemente tentare di utilizzare l’intesa a proprio profitto (v., in tal senso, sentenza Union Pigments/Commissione, cit. supra al punto 49, punto 130).
130 Ne deriva che la Commissione ha concluso, giustamente, che la ricorrente non poteva legittimamente rivendicare il beneficio della circostanza attenuante relativa al suo ruolo passivo o emulativo nell’infrazione di cui trattasi.
131 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il presente motivo deve essere respinto.
Sul motivo relativo a un’erronea valutazione della cooperazione
Argomenti delle parti
132 In primo luogo, la ricorrente osserva che la riduzione del 20% dell’importo dell’ammenda, concessa ai sensi delle disposizioni del punto D, n. 2, della comunicazione sulla cooperazione è insufficiente alla luce degli elementi che essa ritiene di poter far valere e che risulterebbero espressamente dalla decisione impugnata. Essa sostiene di non avere contestato i fatti materiali, di aver fornito alcune prove che hanno aiutato la Commissione ad accertare l’infrazione, di essere stata una fonte (spesso persino l’unica fonte) importante di informazioni su fatti riprese nella comunicazione degli addebiti, di aver fornito informazioni che definiscono il contenuto di numerose riunioni, come il contenuto essenziale dell’accordo di Zurigo del 9 settembre 1997, e, infine, di essere stata l’unica a fornire i listini di prezzo che aveva ricevuto dalle sue concorrenti, trasmettendo quindi più informazioni di quelle che le erano state richieste nonché prove importanti. Essa ha altresì trasmesso molti dati che portavano alla sua stessa incriminazione e ha anche consegnato i libri contabili annuali, l’intera struttura dei propri costi e dei propri listini di prezzi interni. Pertanto, la sua cooperazione estremamente significativa avrebbe dovuto essere ricompensata con una riduzione pari ad almeno il 40%.
133 In secondo luogo, la ricorrente ritiene che i principi di proporzionalità e della parità di trattamento siano stati violati in quanto la riduzione del 20% che le è stata accordata per la sua cooperazione all’indagine è del tutto insufficiente se confrontata con quella del 15% concessa all’Amann, alla Gütermann e alla Zwicky, sebbene la Commissione abbia definito inutili le informazioni fornite da tali tre imprese.
134 La Commissione sostiene di aver già ottenuto una mole relativamente importante di informazioni grazie agli accertamenti e alla cooperazione della Coats. Il contributo della ricorrente era dovuto, in gran parte, al suo obbligo di produrre i documenti che le erano stati richiesti nell’ambito di una valida richiesta di informazioni. Inoltre, la Commissione ritiene che la mancata contestazione dei fatti, presa in considerazione per la riduzione dell’ammenda, era in definitiva relativamente limitata, dal momento che la ricorrente ha minimizzato il suo ruolo. Infine, la ricorrente non avrebbe contestato che la riduzione doveva essere compresa tra il 10% e il 50%, in applicazione del titolo D della comunicazione sulla clemenza, che il valore del 20% risultava compreso in tale forbice e che, tenuto conto che la cooperazione si limitava a fornire risposte a una valida domanda di informazioni e in assenza di una contestazione dei fatti, la riduzione del 20% poteva essere definita normale.
135 Per quanto attiene alla censura relativa alla violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento, essa sarebbe infondata. Secondo la Commissione, le considerazioni della ricorrente tendono piuttosto a dimostrare che la riduzione del 15% concessa alle tre imprese precedentemente citate sarebbe illegittima, sebbene nessuno possa invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri. Essa osserva, infine, che la ricorrente, pur non assimilando la sua cooperazione a quella della Coats, chiede tuttavia che le venga concessa una riduzione analoga.
Giudizio del Tribunale
136 Nella comunicazione sulla cooperazione la Commissione ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare (punto A, n. 3, della comunicazione sulla cooperazione).
137 Il punto D della comunicazione sulla cooperazione prevede quanto segue:
«1. Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai [punti] B o C beneficia di una riduzione dal 10 al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.
2. Ciò può verificarsi in particolare:
– se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,
– se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».
138 Nel caso di specie la ricorrente ha fruito di una riduzione del 20% dell’importo della sua ammenda in forza del punto D della comunicazione sulla cooperazione.
139 Per giustificare la sua valutazione la Commissione fa valere quanto segue al punto 393 della decisione impugnata:
«La BST ha fornito alla Commissione elementi di prova che hanno contribuito considerevolmente all’accertamento delle infrazioni e le hanno permesso di provarle più facilmente. La BST è stata altresì citata nella comunicazione degli addebiti come un’importante fonte delle conclusioni fattuali cui è giunta la Commissione. L’allegato 14 alla risposta della BST alla richiesta di informazioni della Commissione ha aiutato la Commissione a determinare il contenuto di molte riunioni quali il contenuto essenziale degli accordi degli inizi degli anni ’90, il contenuto della riunione di Vienna e il contenuto dell’accordo di Zurigo del 9 settembre 1997. La BST è stata l’unica a fornire alla Commissione i listini di prezzi che essa ha ricevuto al momento degli accordi con i suoi concorrenti. Nella sua lettera del 23 aprile 2003, la BST non si è limitata a fornire dati di fatto, ma, al punto 4.3. “Contenuto delle discussioni in sede di riunioni informali”, essa ha di fatto fornito alla Commissione prove importanti».
140 La Commissione ha del pari rilevato che, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, la ricorrente l’ha informata che non contestava i fatti materiali sui quali la Commissione ha basato le sue accuse (punto 392 della decisione impugnata).
141 Occorre altresì osservare che l’Amann, la Gütermann e la Zwicky hanno beneficiato di una riduzione del 15% dell’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta. Ai punti 395 e 396 della decisione impugnata, la Commissione afferma che esistono due ragioni alla base di tale riduzione. Da un lato, tali tre imprese avevano fornito informazioni, documenti e altre prove che avevano contribuito materialmente a provare l’esistenza dell’infrazione, pur sottolineando che le informazioni fornite da tali imprese non potevano essere ritenute utili se confrontate con quelle trasmesse dalla ricorrente. Dall’altro lato, esse non avevano contestato in modo sostanziale i fatti sui quali la Commissione aveva fondato le sue asserzioni.
142 Inoltre, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, solo un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione può essere censurato, poiché essa gode di un ampio potere discrezionale nel valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑3921, punto 88). Tuttavia, nell’ambito di tale valutazione, essa non può disattendere il principio della parità di trattamento.
143 Occorre dunque verificare, alla luce di tale giurisprudenza, se la Commissione, senza violare il principio della parità di trattamento e senza eccedere i limiti del suo potere discrezionale, abbia potuto concedere alla ricorrente, a titolo della sua cooperazione, una riduzione del 20% dell’ammenda.
144 In primo luogo, occorre ricordare che le considerazioni della Commissione formulate al punto 393 della decisione impugnata non danno luogo ad alcuna confusione in merito all’importante contributo della cooperazione della ricorrente nel corso del procedimento amministrativo. Innanzitutto, tale cooperazione ha «considerevolmente» aiutato la Commissione ad accertare le infrazioni. Inoltre, la stessa ammette inequivocabilmente che la ricorrente è stata un’«importante» fonte delle conclusioni fattuali a cui essa è giunta e che essa è stata «l’unica» a fornire i listini di prezzo scambiati nel corso delle riunioni. Siffatti documenti risultano di evidente importanza al fine di dimostrare l’esistenza di un’infrazione, quale quella del caso di specie, che consiste essenzialmente nello scambio di informazioni sensibili sui listini di prezzo e/o sui prezzi imposti ai singoli clienti e nell’intesa sugli aumenti dei prezzi e/o obiettivi di prezzo. Infine, la Commissione ha evidenziato che la ricorrente «non si è limitata» a fornire dati di fatto, ma ha altresì trasmesso «importanti elementi di prova».
145 Le spiegazioni della Commissione volte ad attenuare la portata della cooperazione della ricorrente, come descritta nella decisione impugnata, non sono affatto convincenti. Invero, il fatto che la Commissione avesse già ottenuto un numero relativamente elevato di informazioni grazie agli accertamenti e alla cooperazione della Coats non può tuttavia diminuire, di per sé stesso, l’importanza del ruolo della ricorrente nel corso del procedimento amministrativo. Ammesso che, come sostiene la Commissione, essa fosse stata già informata dalla Coats dello svolgimento di varie riunioni indicate dalla ricorrente, nondimeno, dai punti 131, 133, 135, 137, 139 e 146 della decisione impugnata risulta che la ricorrente è frequentemente citata come fonte, se non addirittura come l’unica fonte, di informazioni su tali riunioni.
146 A tal riguardo, nelle sue memorie, la Commissione tenta altresì di sminuire la cooperazione della ricorrente nell’ambito dell’indagine adducendo che sono i frequenti richiami ai listini di prezzo a dare l’impressione che essa si riferisca ripetutamente ai documenti della ricorrente. Tali riferimenti frequenti all’allegato 14, trasmesso dalla ricorrente, e la citazione esplicita della stessa al punto 393 della decisione impugnata tendono invece a dimostrare l’importanza che la Commissione ha attribuito a tali elementi di prova. Come sottolineato al precedente punto 144, l’importanza di detti elementi di prova risulta tanto più evidente se si considera che l’infrazione consisteva in un cartello di prezzi.
147 L’affermazione della Commissione secondo cui il contributo della ricorrente sarebbe dovuto in gran parte al suo obbligo di produrre i documenti che le erano stati richiesti nell’ambito di una valida richiesta di informazioni deve essere parimenti respinta. Occorre ricordare che una collaborazione all’inchiesta che non vada oltre ciò che discende dagli obblighi che incombono alle imprese in forza dell’art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 non giustifica una riduzione dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑907, punti 341 e 342). Per contro, tale riduzione è giustificata nel caso in cui l’impresa abbia fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la Commissione in forza dell’art. 11 del regolamento n. 17 (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades/Commissione, Racc. pag. II‑925, punti 260 e 262, e 9 luglio 2003, causa T‑230/00, Daesang e Sewon Europe/Commissione, Racc. pag. II‑2733, punto 137). Nel caso di specie, la Commissione ha ammesso esplicitamente che la ricorrente non si era limitata a fornire dati di fatto, ma aveva effettivamente fornito prove importanti dell’infrazione in questione.
148 In secondo luogo, la Commissione ha rammentato che la ricorrente non ha contestato i fatti materiali sui quali essa basava le sue accuse.
149 In terzo luogo, si deve constatare che la cooperazione dell’Amann, quella della Gütermann e quella della Zwicky sono state definite inutili rispetto a quella della ricorrente. Inoltre, tali tre imprese non hanno contestato «in modo sostanziale» i fatti.
150 È giocoforza constatare che, tenuto conto degli sforzi supplementari fatti dalla ricorrente, quest’ultima è stata ricompensata soltanto con una riduzione superiore del 5% a quella di cui hanno beneficiato l’Amann, la Gütermann e la Zwicky, sebbene queste ultime non abbiano compiuto tali sforzi nel corso del procedimento amministrativo. Tale differenza tra la riduzione dell’importo dell’ammenda accordata alla ricorrente e quella concessa alle tre imprese succitate è irragionevolmente esigua.
151 Alla luce di tutti questi motivi, si deve ritenere che la riduzione del 20% concessa alla ricorrente a titolo della sua cooperazione sia insufficiente e che, pertanto, la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione.
152 Ne deriva che il motivo della ricorrente relativo a un’erronea valutazione della cooperazione deve essere accolto.
153 Ne consegue che spetta al Tribunale fissare un tasso di riduzione adeguato. Infatti, conformemente all’art. 31 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’art. 229 CE per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda e può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta. Nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, il Tribunale ritiene che si debba concedere alla ricorrente, a titolo della sua cooperazione, una riduzione del 10% in aggiunta a quella già concessa del 20%. Pertanto, deve essere applicata una riduzione del 30% all’importo dell’ammenda dopo l’applicazione della regola della soglia del 10% del fatturato, vale a dire EUR 1,224 milioni, il che porta a fissare l’importo finale dell’ammenda inflitta in EUR 856 800.
3. Sulla domanda di risarcimento
Argomenti delle parti
154 La ricorrente constata che la Commissione ha divulgato, per errore, alcuni listini di prezzi che essa le aveva trasmesso nell’ambito dell’inchiesta relativa all’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici. La ricorrente ritiene che possa sussistere la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea, dal momento che sono soddisfatte le tre condizioni necessarie seguenti.
155 Secondo la ricorrente, è soddisfatta la prima delle condizioni connesse al sorgere della responsabilità, vale a dire l’esistenza di un illecito extracontrattuale. Infatti, tale condizione richiederebbe la violazione, in modo sufficientemente qualificato, di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, come si verificherebbe nel caso di specie.
156 In primo luogo, la norma della quale si fa valere la violazione, vale a dire l’obbligo di riservatezza previsto dall’art. 287 CE e dall’art. 28 del regolamento n. 1/2003 nonché il principio della tutela del legittimo affidamento, sono preordinati a conferire diritti ai singoli.
157 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che una siffatta violazione di tale norma giuridica è, di per sé, sufficientemente qualificata. Infatti, tale norma sarebbe talmente incontestabile e imperativa da lasciare soltanto un ruolo molto limitato all’istituzione interessata, se non addirittura nessun potere discrezionale.
158 Ad ogni buon conto, la ricorrente procede a un’analisi concreta della violazione per dimostrare che quest’ultima è «qualificata». Essa osserva, in primo luogo, che sono stati divulgati alcuni segreti d’affari che non presentano alcun nesso con l’infrazione in questione (vale a dire i listini dei prezzi degli anni 2002 e 2003 relativi all’Irlanda, alla Spagna, all’Italia e al Regno Unito) o che sono irrilevanti per la stessa (vale a dire listini relativi ai Paesi Bassi e alla Svezia, ad eccezione, tuttavia, degli anni 2000 e 2001). In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la Commissione non possa ragionevolmente sostenere che essa non sapeva o non avrebbe dovuto sapere che si trattava di informazioni sui prezzi estremamente sensibili e riservate. La ricorrente rinvia al riguardo al punto 18 della comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 325, pag. 7). La ricorrente ritiene di aver chiaramente indicato, nella sua lettera del 18 aprile 2004, il carattere riservato di dette informazioni, come sarebbe stato peraltro confermato dalla stessa Commissione nella sua lettera del 15 gennaio 2004. In terzo luogo, la Commissione non avrebbe adottato alcun provvedimento al fine di limitare il danno cagionatole.
159 La ricorrente fa parimenti valere che i listini divulgati riguardavano anche altri paesi sui quali non vertevano le riunioni relative al mercato in questione nonché gli anni 2002 e 2003 e che detti listini sarebbero molto più dettagliati e più voluminosi. La ricorrente contesta l’argomento della Commissione secondo il quale tali listini potevano non essere riservati. Infatti, anche di fronte a una richiesta in tal senso, essa non avrebbe mai acconsentito alla comunicazione ai suoi concorrenti della sua struttura tariffaria completa e dettagliata. Inoltre, l’ipotesi dedotta dalla Commissione secondo la quale essa avrebbe potuto ottenere una decisione vincolante del consigliere-uditore sarebbe irrilevante, dal momento che sarebbe provato che la Commissione non ha seguito la procedura «Akzo» e che, pertanto, i suoi diritti e interessi non sono stati affatto considerati.
160 Per quanto riguarda il danno subìto dalla ricorrente, quest’ultima sostiene che esso consiste, da un lato, nel lucro cessante pari alla differenza tra i redditi che avrebbe percepito qualora non si fosse verificata la divulgazione dei suoi listini di prezzo e quelli che di fatto ha percepito e, dall’altro, in spese strutturali connesse alla compensazione della diminuzione del fatturato derivante dal mancato guadagno. Essa sottolinea che il suo danno non si è ancora del tutto manifestato, ma che una parte di tale danno è attualmente quantificabile e deriva dalla perdita del suo principale cliente, vale a dire la VF Europe.
161 Secondo la ricorrente, sarebbe parimenti provato il nesso di causalità tra l’illecito commesso dalla Commissione e la perdita del suo principale cliente. Infatti, l’American & Efird avrebbe appreso (direttamente e attraverso la sua filiale Bieze Stork) la struttura dei prezzi della ricorrente e avrebbe quindi potuto proporre alla VF Europe offerte inferiori a quelle della ricorrente. La VF Europe avrebbe confermato di non avere mai trasmesso le offerte della ricorrente ad altri produttori di filo quali l’American & Efird.
162 La Commissione chiede il rigetto di tale capo della domanda.
Giudizio del Tribunale
163 Da una giurisprudenza costante emerge che, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16, e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑383/00, Beamglow/Parlement e a., Racc. pag. II‑5459, punto 95).
164 Quando non è soddisfatta una di queste tre condizioni necessarie per il sorgere della responsabilità extracontrattuale a carico della Comunità, le pretese risarcitorie devono essere respinte, senza che sia necessario esaminare gli altri due presupposti (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C‑146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑4199, punto 81, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑170/00, Förde-Reederei/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑515, punto 37), e senza peraltro che il giudice comunitario sia tenuto a seguire un preciso ordine di esame (v., in tal senso, sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I‑5251, punto 13).
165 A tal proposito si deve innanzitutto rammentare che, per quanto riguarda innanzitutto il presupposto del danno, quest’ultimo deve essere reale e certo (sentenza del Tribunale 2 luglio 2003, causa T‑99/98, Hameico Stuttgart e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2195, punto 67) nonché valutabile (sentenza del Tribunale 16 gennaio 1996, causa T‑108/94, Candiotte/Consiglio, Racc. pag. II‑87, punto 54). Per contro, un danno puramente ipotetico e indeterminato non dà diritto a risarcimento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 11 luglio 1997, causa T‑267/94, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II‑1239, punti 72 e 73).
166 In seguito, per quanto riguarda la condizione relativa al nesso di causalità, occorre sottolineare che la Comunità può essere considerata responsabile solo per il danno che deriva in modo sufficientemente diretto dal comportamento irregolare dell’istituzione interessata (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier e a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21; sentenze del Tribunale 13 febbraio 2003, causa T‑333/01, Meyer/Commissione, Racc. pag. II‑117, punto 32, e 27 novembre 2007, cause riunite T‑3/00 e T‑337/04, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, Racc. pag. II‑4779, punto 292). La prova di tale rapporto diretto e certo di causa ed effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione interessata e il danno lamentato deve essere fornita dal ricorrente (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 gennaio 1987, causa 253/84, GAEC de la Ségaude/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 123, punto 20, e 30 gennaio 1992, cause riunite C‑363/88 e C‑364/88, Finsider e a./Commissione, Racc. pag. I‑359, punto 25; sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T‑149/96, Coldiretti e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑3841, punto 101).
167 Infine, è alla parte che invoca la responsabilità della Comunità che spetta fornire prove concludenti in ordine all’esistenza o alla portata del danno lamentato e dimostrare un nesso di causalità sufficientemente diretto di causa a effetto tra tale danno e il comportamento censurato dell’istituzione in questione (sentenza Dumortier e a./Consiglio, cit. supra al punto 166, punto 21, e sentenza del Tribunale 24 ottobre 2000, causa T‑178/98, Fresh Marine/Commissione, Racc. pag. II‑3331, punto 118).
168 A tal proposito, quando si tratta di determinare il valore di un lucro cessante e quindi, necessariamente, il valore di operazioni economiche ipotetiche, può risultare difficile, se non impossibile, per la ricorrente quantificare con esattezza il danno che essa afferma di aver subìto. In casi del genere, il giudice può decidere di riferirsi a stime sulla base di valori statistici medi (v., in tal senso, sentenza della Corte 27 gennaio 2000, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑203, punti 63-65). Tuttavia, ciò non vale a dispensare la ricorrente da qualsivoglia obbligo di prova circa il danno invocato. Infatti, se il valore di un lucro cessante rappresenta necessariamente un dato ipotetico che deve essere oggetto di stima quando non possa essere calcolato in maniera certa, è comunque indubbio che i dati sui quali si fonda tale stima possono – e devono, per quanto possibile – essere provati dalla parte che li deduce (ordinanza del Tribunale 29 agosto 2007, causa T‑186/05, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, punto 27).
169 È alla luce di tale giurisprudenza che occorre esaminare se, per aver divulgato per errore listini di prezzo della ricorrente diversi da quelli per i quali la stessa aveva rinunciato alla riservatezza, possa sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
170 Occorre anzitutto constatare che, nel caso di specie, almeno una delle condizioni cui è subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità non è soddisfatta.
171 Per quanto attiene al danno invocato dalla ricorrente, occorre osservare che, a suo avviso, quest’ultimo consiste non soltanto in una netta diminuzione dei suoi redditi conseguente alla perdita del suo principale cliente, ma altresì in altri mancati guadagni con cui essa afferma di confrontarsi quotidianamente nonché in spese strutturali connesse alla compensazione della diminuzione del suo fatturato dovuto al mancato guadagno.
172 Da un lato, per quanto riguarda gli «altri mancati guadagni» e le spese strutturali, la ricorrente non produce prove che consentano di stabilire se tali elementi del danno siano reali e certi.
173 A tal riguardo, l’unico documento prodotto dalla ricorrente è una tabella che mette in evidenza una perdita significativa del suo fatturato tra il maggio 2003 e il gennaio 2004, vale a dire prima della divulgazione delle presunte informazioni riservate. Un eventuale pregiudizio non può in alcun caso comprendere il mancato guadagno durante tale periodo.
174 Dall’altro lato, per quanto riguarda la diminuzione di reddito conseguente alla perdita del principale cliente, occorre osservare, in primo luogo, che il contratto stipulato tra quest’ultimo e un concorrente della ricorrente è stato sottoscritto soltanto per una durata di due anni, vale a dire per gli anni 2005 e 2006. Di conseguenza, a partire dall’anno 2007, nulla avrebbe impedito alla ricorrente di recuperare tale cliente che essa aveva perso. Pertanto, in ogni caso, il danno non può essere considerato come reale e certo per il periodo successivo agli anni 2005 e 2006.
175 In secondo luogo, le prove fornite dalla ricorrente per dimostrare l’effettività del suo danno sono poco chiare. Infatti, nella tabella riprodotta nel ricorso, che è diretta a dimostrare la riduzione del margine lordo derivante dalla perdita per la ricorrente del suo principale cliente, sono contenuti dati la cui effettività non è certificata da alcun documento. I dati presenti nella tabella sono inoltre difficili da interpretare.
176 Tuttavia, non occorre affrontare ulteriormente la questione se tale prova dedotta dalla ricorrente dimostri sufficientemente la parte del danno derivante dalla perdita del suo cliente, dovendosi prendere in considerazione fin da ora la questione del nesso di causalità tra l’illecito e tale danno asserito. Infatti, quand’anche fosse dimostrato il danno derivante dalla perdita della VF Europe per gli anni 2005 e 2006, non sembra soddisfatta la condizione di un nesso di causalità diretto tra tale fatto e l’illecito della Commissione.
177 La perdita da parte della ricorrente del suo principale cliente può, infatti, spiegarsi adeguatamente attraverso la decisione del gruppo VF Corporation USA di centralizzare le sue decisioni di acquisto. Occorre peraltro constatare che, in una lettera del 2 marzo 2005 indirizzata alla Commissione, vale a dire dopo la divulgazione dei listini, la stessa ricorrente ha sottolineato che non è più la VF Europe, bensì la VF Corporation USA a decidere del suo approvvigionamento e della distribuzione degli ordini. Essa aggiunge che l’approvvigionamento del suo principale cliente è oramai completamente affidato a imprese anglo-americane.
178 L’affermazione della ricorrente contenuta nella medesima lettera, secondo cui essa ha proposto spontaneamente al suo cliente principale, alla fine del 2004, una riduzione del 10% dei suoi prezzi a partire da gennaio 2005, tende parimenti a confermare l’assenza di un qualsiasi nesso di causalità tra la condotta addebitata alla Commissione e la perdita di detto cliente. Infatti, come giustamente sottolineato dalla Commissione, se un concorrente avesse voluto proporre prezzi più bassi dei prezzi precedenti della ricorrente, l’offerta di quest’ultima sarebbe rimasta nettamente inferiore. L’eventuale conoscenza dei prezzi della ricorrente non può pertanto essere la vera ragione della perdita del suo principale cliente.
179 Ne consegue che la condizione relativa al nesso di causalità non è soddisfatta.
180 Risulta da quanto precede che la domanda di risarcimento danni deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
181 Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
182 Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, si procederà ad una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che la ricorrente sopporterà il 90% delle proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà il 10% delle proprie spese e il 10% delle spese sostenute dalla ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L’importo dell’ammenda inflitta alla Belgian Sewing Thread (BST) NV all’art. 2 della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C (2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.337 – PO/Filo), è fissato in EUR 856 800.
2) Quanto al resto, la domanda di annullamento è respinta.
3) La domanda di risarcimento è respinta.
4) La BST sopporterà il 90% delle proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest’ultima sopporterà il 10% delle proprie spese e il 10% delle spese sostenute dalla BST.
Vilaras
Prek
Ciucă
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 aprile 2010.
Firme
Indice
Fatti
1. Oggetto della controversia
2. Procedimento amministrativo
3. Decisione impugnata
Definizione del mercato interessato
Dimensioni e struttura del mercato in questione
Descrizione delle infrazioni
Dispositivo della decisione impugnata
4. Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
1. Sulla domanda di annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata nella parte relativa alla ricorrente
Osservazioni preliminari
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
2. Sulla domanda di annullamento dell’art. 2 della decisione impugnata nella parte relativa alla ricorrente o, in subordine, di riduzione dell’importo dell’ammenda
Sul motivo relativo all’erronea qualificazione dell’infrazione come «molto grave»
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo relativo all’erronea fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda e dell’importo dell’ammenda nonché all’erroneo inquadramento della ricorrente nella seconda categoria
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Sulla censura relativa alla mancata considerazione delle modeste dimensioni del mercato rilevante
– Sulla censura relativa alla valutazione asseritamente erronea dell’effettiva capacità economica della ricorrente di pregiudicare la concorrenza
– Sulla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità in ragione dell’applicazione di un importo di partenza evidentemente troppo elevato rispetto a quelli applicati ad altre imprese interessate
– Sulla censura relativa alla fissazione di un importo di partenza eccessivo rispetto alla situazione finanziaria precaria della ricorrente
Sul motivo relativo all’erronea valutazione delle circostanze attenuanti
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo relativo a un’erronea valutazione della cooperazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
3. Sulla domanda di risarcimento
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
* Lingua processuale: l’olandese.
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