30.4.2005
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 106/43
Ricorso della S.p.a. Navigazione Libera del Golfo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 marzo 2005
(Causa T-109/05)
(2005/C 106/84)
Lingua processuale: l'italiano
L'8 marzo 2005, la S.p.a. Navigazione Libera del Golfo (N.L.G.), con sede in Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. S. Ravenna, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea, per l'annullamento della decisione adottata il 3 febbraio 2005 (1), ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1049/2001 del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2), decisione che conferma il diniego all'accesso ai dati e informazioni richiesti dalla Società ricorrente.
I dati sollecitati dalla ricorrente, ed ai quali la Commissione ha opposto il diniego di divulgazione, riguardano i dati relativi ai sovraccosti occasionati dai servizi di trasporto passeggeri tra il Porto di Napoli Beverello e l'isola di Capri. Servizi effettuati dall'impresa pubblica Caremar S.p.a., con sede in Napoli, in regime di obblighi di servizio pubblico (OSP) e per i quali riceve delle compensazioni annuali (aiuti di Stato) autorizzate dalla Commissione con decisione del 16 marzo 2004 ai sensi dell'art. 88, par. 2 del trattato CE.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1)
annullare la decisione della Commissione in data 3 febbraio 2005
2)
condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio, competenze ed onorari.
Motivi e principali argomenti
Nel comunicare alla ricorrente la decisione del 16 marzo 2004, per dichiarati presunti motivi di protezione degli interessi commerciali della Caremar, la Commissione, nel contesto della motivazione della decisione, ha omesso di rendere pubblici i dati relativi ai costi di esercizio delle attività commerciali della Caremar, in particolare i sovraccosti occasionati dai collegamenti con l'isola di Capri effettuati in regime di OSP e le relative compensazioni annuali corrisposte dalla Regione Campagnia.
La ricorrente svolge da sempre analoghi servizi di trasporto passeggeri sulla stessa linea Napoli Beverello-Capri in regime di OSP senza, tuttavia, percepire sovvenzione alcuna per sopperire ai sovraccosti inerenti a detti obblighi e, di conseguenza, ritiene siffatto trattamento discriminatorio.
Considerato l'interesse ad agire della ricorrente, nonché la necessità di acquisire la completa conoscenza della decisione Caremar nei tempi più brevi ai fini della tutela dei propri interessi e della eventuale correlativa impugnazione della decisione del 16 marzo 2004, la Società ha sollecitato l'accesso ai dati concernenti i sovraccosti degli OSP sopportati dalla Caremar per i collegamenti con l'isola di Capri e l'importo dei relativi aiuti.
Con decisione del 3 febbraio 2005 la Commissione ha negato l'accesso ai dati richiesti dalla N.L.G. adducendo motivi incentrati sulla protezione degli interessi commerciali della Caremar.
Nell'impugnare tale decisione, la N.L.G. assume che la Commissione è incorsa — inter alia — in un grave errore di diritto per avere pretermesso le disposizioni dettate nella sua Comunicazione C(2003) 4582 del 1o dicembre 2003 relativa al segreto di ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (3), le quali, al § 17, prevedono espressamente la trasparenza e la pubblicità dei dati ed informazioni afferenti ai costi dei servizi pubblici in quanto non sono considerati riservati e protetti dal segreto d'impresa.
(1) Decisione non pubblicata
(2) GUCE L 145, del 31.05.2001, p. 43
(3) GUCE C 297 del 09.12.2003, p. 6
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