17.9.2005
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 229/35
Ricorso di Harald Mische contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 luglio 2005
(Causa T-288/05)
(2005/C 229/75)
Lingua processuale: l'inglese
Il 20 luglio 2005 Harald Mische, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l'inquadramento effettuato con la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 11 novembre 2004, con la quale il ricorrente è stato inquadrato, al momento della sua assunzione presso la DG Concorrenza, come giurista junior nel grado A*6, secondo scatto, ed ordinare, di conseguenza, la reintegrazione di tutti i diritti che gli deriverebbero da un impiego legittimo, vale a dire da un inquadramento legittimo al 16 novembre 2004, cioè dal minimo del grado A7/3 (applicabile a partire dal 1o novembre 2003) o del suo equivalente ai sensi degli artt. 1-11 dell'allegato XIII allo statuto del personale (A*8/3);
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condannare la Commissione al risarcimento del danno subito, con interessi di mora, al pagamento di importi di compensazione per il danno alla carriera subito dal ricorrente, nonché per altri danni sotto forma di stipendio legittimo, in particolare in seguito all'applicazione della disposizione transitoria dell'art. 21 dell'allegato XIII allo statuto del personale in vigore al 1o maggio 2004 ovvero, in via subordinata, ordinare la riduzione dei contributi al regime pensionistico sulla base del principio della parità di retribuzione. Tali diritti dovranno essere debitamente quantificati in una false successiva e sono per il momento valutati, provvisoriamente ed in via equitativa, in un importo pari ad almeno 10.000 € annui;
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condannare la Commissione al pagamento delle spese.
Motivi e principali argomenti:
Il ricorrente ha partecipato al concorso PE/96/A, pubblicato il 23 maggio 2002. Egli ha superato il concorso ed è stato iscritto sull'elenco di riserva il 27 maggio 2004. Durante tale periodo, il ricorrente aveva cominciato a lavorare per la Commissione, prima come agente temporaneo nel grado A7 e poi come agente ausiliario nel grado B. In seguito al concorso, il ricorrente è stato assunto dal Parlamento europeo a decorrere dal 16 novembre 2004 e poi trasferito alla Commissione. Egli è stato successivamente inquadrato nel grado A*6.
Il ricorrente chiede di beneficiare di un pari trattamento rispetto ai dipendenti assunti tra il giugno 2003 e la fine di aprile 2004. A sostegno del suo ricorso, egli fa valere l'illegittimità dell'art. 12 dell'allegato XIII al nuovo statuto del personale. A suo avviso, il detto articolo è stato adottato in violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, dell'art. 31 del nuovo statuto del personale, dell'art. 5 del nuovo statuto del personale, in combinato disposto col principio di parità di trattamento e di non discriminazione, del principio dell'equivalenza tra posto e grado, dell'art. 7, n. 1, dello statuto del personale e dell'allegato I bis allo statuto del personale, nonché, infine, del principio della certezza del diritto, del principio di non retroattività, dei diritti acquisiti del ricorrente e del principio di tutela del legittimo affidamento. Egli fa inoltre valere che il regolamento (CE, Euratom) 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto del personale delle comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali comunità (1), viola l'art. 10 dello statuto del personale.
Il ricorrente fa valere altresì una violazione dei principi di buona amministrazione, di diligenza, di trasparenza, di buona fede e della parità di trattamento e di non discriminazione.
(1) GU L 124, pag. 1.
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