15.10.2005
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 257/13
Ricorso presentato il 29 luglio 2005 — IPK International International — World Tourism Marketing Consultants/Commissione
(Causa T-297/05)
(2005/C 257/26)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Monaco di Baviera, Germania) [Rappresentanti: H.-J. Prieß, Rechtsanwalt, M. Niestedt, Rechtsanwalt e C. Pitschas, Rechtsanwalt]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
annullamento della decisione della Commissione 13 maggio 2005 (Az.: ENTR/01/Audit/RVDZ/ss D(2005) 11382) con cui è stata annullata la decisione 4 agosto 1992 di concessione di un contributo alla ricorrente dell'importo di 530 000 ECU nell'ambito del progetto ECODATA (Az.: 003977/XXIII/A3 — S92/DG/ENV8/LD/kz)
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il 4 agosto 1992, la Commissione ha concesso alla ricorrente un contributo dell'importo di 530 000 ECU per la costituzione di una banca dati sul turismo ecologico in Europa. Tale decisione è stata annullata dalla convenuta con la decisione impugnata il 13 maggio 2005.
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è illegittima. A motivo del suo ricorso la ricorrente deduce che non sussistono i presupposti per una decisione di annullamento, in quanto le osservazioni addotte dalla Commissione per giustificare la sua decisione sono infondate in fatto e, inoltre, l'annullamento della decisione di concessione del contributo a causa della scadenza del termine non sarebbe più possibile. Inoltre, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata contrasta con il principio fondamentale del buon andamento dell'amministrazione nonché con l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE. Infine, la ricorrente deduce la violazione del divieto di ripetizione per le decisioni dichiarate nulle.
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