15.10.2005
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 257/18
Ricorso presentato il 26 agosto 2005 — Movimondo ONLUS/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-329/05)
(2005/C 257/33)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente(i): Movimondo ONLUS (Roma, Italia) [Rappresentante(i): Avv.ti Paolo Vitali, Giulia Verusio, Gian Michele Roberti e Alessandra Franchi]
Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
In via principale:
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accertare l'inadempimento contrattuale della Commissione europea (Servizio ECHO) rispetto alle obbligazioni contrattuali derivanti dai Grant Agreement conclusi nell'ambito dell'Accordo Quadro di Partenariato (Framework Partnership Agreement) numero 3-134 e di conseguenza
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condannare la Commissione europea a corrispondere a Movimondo i seguenti importi:
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Euro 36.500,51 relativi al progetto MAGUINDANAO: ECHO/PHL/210/2003/02003 oltre ad interessi di mora dal 25 settembre 2004;
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Euro 150.000,00 relativi al progetto ECHO 9 PALESTINA: ECHO/TPS/210/2003/08018 oltre ad interessi di mora dal 16 settembre 2004;
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Euro 52.500,00 relativi al progetto DIPECHO INDIA: ECHO/TPS/210/2003/03005 oltre ad interessi di mora dal 24 marzo 2005;
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Euro 50.865,96 relativi al progetto ECHO LIBANO: ECHO/TPS/210/2003/08020 oltre ad interessi di mora dal 15 agosto2005;
—
Euro 119.485,70 relativi al progetto ECHO BAJO YUNA: ECHO/CR/BUD/2004/01006 oltre ad interessi di mora dal 12 giugno 2005;
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Euro 28.500,00 dovuti per il progetto ECHO RUNDU II: ECHO/AGO/BUD/2004/01018 oltre ad interessi di mora dal 13 luglio 2005;
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Euro 70.085,00 relative al progetto ECHO SAMANA': ECHO/DOM/BUD/2004/01001 oltre ad interessi di mora dal 16 maggio 2005;
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condannare la Commissione europea alle spese del giudizio.
In via subordinata:
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annullare la decisione di sospensione dei termini di pagamento contenuta nella lettera del 17 giugno 2005 del Direttore Generale Antonio Cavaco, Ufficio Aiuti Umanitari EHO 3, Ref. D 6613, avente ad oggetto «injunction to pay outstanding payments due to Movimondo», conseguentemente, condannare la Commissione europea a corrispondere a Movimondo gli importi sopra menzionati.
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condannare la Commissione europea alle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, l'Associazione ricorrente — Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale — chiede in via principale, ai sensi dell'art. 238, CE la condanna della Commissione europea al pagamento delle obbligazioni contrattuali derivanti da vari Grant Agreement conclusi nell'ambito dell'Accordo Quadro di Partenariato (Framework Partnership Agreement) numero 3-134, in vigore dal 1o dicembre 2003 ed aventi ad oggetto il finanziamento, da parte della Commissione europea, di interventi umanitari urgenti che sarebbero stati perfettamente realizzati e debitamente rendicontati.
In via subordinata la ricorrente chiede altresì, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, l'annullamento della decisione di sospensione dei termini di pagamento che sarebbe contenuta nella lettera del 17 giugno 2005 del Direttore Generale Antonio Cavaco, Ufficio Aiuti Umanitari ECHO 3, Ref. D 6613, avente ad oggetto «injunction to pay outstanding payments due to Movimondo» e della decisione 27 luglio 2005 del Direttore Generale Anonio Cavaco, Ufficio Aiuti Umanitari ECHO 3, Ref. D 8136.
A sostegno del proprio ricorso in annullamento della decisione di sospensione dei termini di pagamento contenuta nella lettera del 17 giugno 2005, la ricorrente solleva in particolare tre motivi.
Con il primo motivo, essa rileva che i servizi di ECHO, adottando il provvedimento di sospensione dei termini di pagamento in oggetto, hanno messo in atto uno sviamento di potere, valendosi quale base giuridica della decisione impugnata dell'art. 106, 4o del regolamento 2342/2002 (1), al di là delle fattispecie e degli scopi specifici previsti da tale norma. Con il secondo motivo, si rileva un difetto di motivazione delle decisioni impugnate, in violazione dell'art. 253 CE, nonché dell'art. 106, 4o del regolamento 2342/2002; infine con il terzo motivo, viene anche rilevata la violazione dell'art. 106, 4o del regolamento 2342/2002 sotto il profilo procedurale, non avendo i servizi ECHO informato direttamente Movimondo dell'ordine di sospensione.
A sostegno del proprio ricorso in annullamento della decisione del 27 luglio 2005, la ricorrente solleva invece quattro motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente rileva un difetto di motivazione della decisione impugnata; con il secondo motivo, la ricorrente contesta la violazione del principio generale del diritto di presunzione di innocenza, nonché la violazione dei diritti di difesa, in quanto i servizi ECHO non hanno provveduto ad informarla delle iniziative che intendevano adottare nei suoi confronti, né le hanno dato la possibilità di essere sentita in tale contesto. Con il terzo motivo, viene contestata la violazione dell'art. 106, 4o del regolamento 2342/2002 e rileva altresì uno sviamento di potere da parte dei servizi ECHO. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente contesta la violazione del principio del legittimo affidamento.
(1) Regolamento (CE, Euratom), n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (G.U.C.E. L 357, del 31.12.2002, p. 1).
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