Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 14 giugno 2006 – Italia / Commissione
(Causa T-110/05)
«Febbre aviaria — Misure eccezionali di sostegno adottate nel settore delle uova — Mancanza di misure eccezionali di sostegno nel settore del pollame — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori (Art. 230 CE; regolamento della Commissione n. 2102/2004) (v. punti 45-50)
Oggetto
Annullamento del regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 2004, n. 2102, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore delle uova in Italia (GU L 365, pag. 10), nella misura in cui non prevede misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore del pollame ai sensi dell’art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77)
Dispositivo
Il ricorso è irricevibile.
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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