Causa T-150/05
Markku Sahlstedt e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Direttiva del Consiglio 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche — Decisione della Commissione 2005/101/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 22 giugno 2006
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Art. 230, quarto comma, CE)
L’interesse diretto del ricorrente, quale condizione per la ricevibilità di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, esige che la misura comunitaria incriminata produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie. Questo significa che, nel caso in cui un atto comunitario sia rivolto ad uno Stato membro da un’istituzione, se l’azione che lo Stato membro deve intraprendere in seguito all’atto ha carattere automatico, o se comunque l’esito non è dubbio, allora l’atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se, al contrario, l’atto lascia allo Stato membro la possibilità di agire o di non agire, o non lo costringe ad agire in un senso determinato, sarà l’azione o l’inerzia dello Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata, e non l’atto in se stesso.
A tal riguardo, la decisione 2005/101, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale, la quale designa, come siti d’importanza comunitaria, alcune zone del territorio finlandese, non incide sui diritti e sugli obblighi dei proprietari dei fondi, né sull’esercizio di tali diritti, dal momento che essa non vincola affatto gli operatori economici né i privati e non contiene alcuna disposizione in merito ad un regime di protezione dei siti d’importanza comunitaria, ad esempio misure di conservazione o procedure di autorizzazione.
Parimenti, gli obblighi derivanti dalla detta direttiva 92/43, e in particolare dagli artt. 4 e 6, che incombono agli Stati membri dopo che i siti di importanza comunitaria sono stati designati dalla decisione impugnata, non sono direttamente applicabili ai citati operatori, poiché necessitano di un atto da parte dello Stato membro interessato, che deve precisare in quale modo esso intenda dare ad essi attuazione.
(v. punti 52-54, 59)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
22 giugno 2006 (*)
«Direttiva del Consiglio 92/43/CEE − Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche − Decisione della Commissione 2005/101/CE – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale – Ricorso di annullamento – Irricevibilità»
Nel procedimento T‑150/05,
Markku Sahlstedt, residente in Karkkila (Finlandia),
Juha Kankkunen, residente in Laukaa (Finlandia),
Mikko Tanner, residente in Vihti (Finlandia),
Toini Tanner, residente in Helsinki (Finlandia),
Liisa Tanner, residente in Helsinki,
Eeva Jokinen, residente in Helsinki,
Aili Oksanen, residente in Helsinki,
Olli Tanner, residente in Lohja (Finlandia),
Leena Tanner, residente in Helsinki,
Aila Puttonen, residente in Ristiina (Finlandia),
Risto Tanner, residente in Espoo (Finlandia),
Tom Järvinen, residente in Espoo,
Runo K. Kurko, residente in Espoo,
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, con sede in Helsinki,
MTK:n säätiö, con sede in Helsinki,
rappresentati dall’avv. K. Marttinen,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e M. Huttunen, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalle A. Guimaraes-Purokoski e J. Himmanen, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 2005, 2005/101/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (GU L 40, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalle I. Labucka e V. Trstenjak, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo e fattuale
1 Il 21 maggio 1992, il Consiglio ha adottato la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva habitat»).
2 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, oggetto della direttiva habitat è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato CE.
3 All’art. 2, n. 2, si precisa che le misure adottate a norma della direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
4 Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva habitat, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito.
5 L’art. 3, n. 1, della direttiva habitat dispone che questa rete, denominata «Natura 2000», comprende delle zone speciali di conservazione, nonché zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).
6 Ai sensi dell’art. 1, lett. e), della direttiva habitat, per zona di protezione speciale si intende «un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato».
7 L’art. 4 della direttiva habitat prevede una procedura in tre fasi per la designazione delle zone speciali di conservazione. In base al n. 1 di tale disposizione, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II della direttiva habitat si riscontrano in detti siti. L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della direttiva stessa, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito.
8 Ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva habitat, sulla base di tali liste e dei criteri elencati nell’allegato III di quest’ultima, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria. L’elenco dei siti d’importanza comunitaria è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’art. 21 della direttiva habitat. In base all’art. 4, n. 3, tale elenco è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della direttiva habitat.
9 L’art. 4, n. 4, della stessa stabilisce che, quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al n. 2 della medesima disposizione, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.
10 All’art. 4, n. 5, la direttiva precisa che, non appena un sito è iscritto nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria stabilito dalla Commissione, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, nn. 2-4, della direttiva habitat.
11 Ai sensi dell’art. 6 della direttiva habitat:
«1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».
12 La decisione della Commissione 13 dicembre 2005, 2005/101/CE, che adotta, ai sensi della direttiva habitat, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (GU L 40, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), è stata adottata sulla base dell’art. 4, n. 2, terzo comma, della suddetta direttiva. Tra i siti d’importanza comunitaria inclusi nell’elenco si trovano i seguenti:
− FI 0100040 Nuuksio;
– FI 0100050 Haavisto;
– FI 0200011 Varesharju;
− FI 0900013 Hietassyrjän kangas.
13 La ricorrente Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliito MTK ry (in prosieguo: la «MTK ry») è un’associazione (organizzazione centrale) di coltivatori agricoli e boschivi, e rappresenta 163 000 operatori economici agricoli e boschivi che ne fanno parte. La ricorrente MTK:n säätiö (fondazione MTK) possiede dei terreni sul sito FI 0200011. Gli altri ricorrenti sono proprietari immobiliari privati; la decisione impugnata ha integrato i loro beni immobili nei siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (FI 0100050, FI 0900013 et FI 0100040).
Procedimento
14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2005, i ricorrenti hanno presentato il ricorso in oggetto.
15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2005, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione in data 13 ottobre 2005.
16 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2005, la Repubblica di Finlandia (in prosieguo: l’«interveniente») ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione. Con ordinanza 27 settembre 2005, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. L’interveniente ha depositato una memoria circoscritta alla ricevibilità in data 8 novembre 2005. I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni il 13 gennaio 2006.
Conclusioni delle parti
17 Nella sua eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare i ricorrenti alle spese.
18 Nella sua memoria di intervento, l’interveniente chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile.
19 Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– in via principale:
– respingere l’eccezione di irricevibilità;
– annullare la decisione impugnata;
– in subordine:
– annullare la decisione impugnata in quanto prevede la classificazione dei siti d’importanza comunitaria in Finlandia;
– annullare la decisione impugnata, in subordine, in quanto procede alla classificazione dei siti d’importanza comunitaria inseriti nell’allegato I con i codici FI 0100040 Nuuksio, FI 0100050 Haavisto, FI 0200011 Varesharju e FI 0900013 Hietassyrjän kangas;
– a titolo di misura di istruzione, ordinare alla Commissione di produrre le proposte relative alla classificazione dei siti d’importanza comunitaria stabilite dalla Repubblica di Finlandia, l’insieme dei dati scientifici di cui al quinto ‘considerando’ della decisione impugnata, nonché l’elenco dei partecipanti ai seminari biogeografici di cui al decimo ‘considerando’ della decisione impugnata e dei membri del comitato «Habitat» previsto dal tredicesimo ‘considerando’ della decisione impugnata;
– inoltre:
– respingere la domanda della Commissione relativa alle spese;
– condannare la Commissione al pagamento delle spese, aumentate degli interessi di legge.
In diritto
20 Ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità, senza impegnare la discussione nel merito, il procedimento sull’eccezione d’irricevibilità prosegue oralmente, salvo decisione contraria. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato sulla base dei documenti del fascicolo e decide che non vi è motivo di aprire la fase orale del procedimento.
Argomenti delle parti
21 La Commissione si chiede innanzi tutto se, tenuto conto delle diverse fasi previste nella direttiva habitat ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi, la decisione impugnata costituisca un atto o una decisione che possa essere oggetto di un ricorso d’annullamento ai sensi dell’art. 230 CE (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 10). Infatti, la decisione impugnata non sarebbe che una tappa intermedia nell’attuazione degli obiettivi della direttiva habitat. Le eventuali conseguenze giuridiche gravanti sui ricorrenti potrebbero derivare unicamente da misure adottate dagli Stati membri.
22 La Commissione ricorda che gli Stati membri erano tenuti ad adottare misure di protezione pertinenti ben prima che la Commissione adottasse la decisione impugnata. Come deriva dalla sentenza della Corte 13 gennaio 2005, causa C‑117/03, Dragaggi e a. (Racc. pag. I-167, punti 26, 27 e 29), la direttiva habitat impone agli Stati membri di applicare ai siti misure di protezione fin dal momento in cui essi li propongono sull’elenco nazionale trasmesso alla Commissione in quanto siti che possono essere identificati come siti d’importanza comunitaria.
23 Essa sottolinea che, in forza della Luonnonsuojelulaki (1096/1996) (legge sulla conservazione della natura; in prosieguo: la «LSL»), i terreni menzionati nell’allegato alla decisione impugnata costituivano già oggetto di misure di protezione ben prima dell’adozione della decisione impugnata. La Repubblica di Finlandia aveva presentato la sua proposta di designazione di siti d’importanza comunitaria tra il gennaio 2003 e l’agosto 2004, sebbene parte di detti siti fosse già stata approvata per l’inclusione nella rete Natura 2000 diversi anni prima, grazie alla LSL, risalente al 20 dicembre 1996.
24 La Commissione conclude che da quanto precede emerge che la decisione impugnata non ha colpito gli interessi dei ricorrenti modificandone la situazione giuridica. Pertanto, essendo privi di interesse ad agire, essi non avrebbero diritto di presentare un ricorso d’annullamento contro tale decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
25 Inoltre, la Commissione afferma che i ricorrenti non sono direttamente e individualmente interessati.
26 Per quanto riguarda l’interesse diretto dei ricorrenti, la Commissione spiega che questi sembrano partire dal presupposto che il semplice fatto di essere proprietari di siti elencati nell’allegato della decisione impugnata conferisca loro automaticamente un diritto di ricorso.
27 A questo proposito la Commissione ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, perché incida direttamente sui ricorrenti, la decisione deve produrre effetti anche sulla loro situazione giuridica, e non unicamente sulla loro situazione di fatto (sentenza del Tribunale 27 giugno 2000, cause riunite T‑172/98 e da T‑175/98 a T‑177/98, Salamander e a./Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑2487, punto 62). I ricorrenti non possono quindi far valere, per esempio, il fatto che la decisione impugnata può influire sul valore economico dei terreni che essi possiedono.
28 Secondo la Commissione, le disposizioni della direttiva habitat impongono agli Stati membri di adottare misure chiaramente distinte dalla decisione impugnata, nel cui ambito essi godono di un notevole potere discrezionale. L’attuazione della decisione impugnata non avrebbe quindi carattere meramente automatico. Solo una volta che lo Stato membro abbia adottato le regole sopra menzionate nell’ambito del potere discrezionale che esse gli lasciano sarebbe possibile valutare se la situazione dei ricorrenti è stata pregiudicata. La decisione impugnata non si esprime sul tipo di misure eventualmente da applicare in tempo utile su ogni sito, né sul tipo di effetti che tali misure potrebbero produrre sulla situazione giuridica dei proprietari immobiliari.
29 Per quel che riguarda l’interesse individuale, la Commissione sostiene che i ricorrenti non precisano i motivi per cui essi ritengono che la decisione contestata li riguardi individualmente. Per come la Commissione intende le giustificazioni del diritto di ricorso fatte valere nell’atto introduttivo, la MTK ry sostiene gli interessi dei suoi membri. Gli altri ricorrenti fanno valere il fatto di possedere una parte dei terreni elencati nell’allegato I della decisione impugnata.
30 La Commissione sostiene che i diritti di proprietà immobiliare non sono chiaramente dettagliati, fatta eccezione per due ricorrenti. Per quanto riguarda la MTK ry, sembra che essa non possieda alcun terreno, ma che la fondazione da essa detenuta ne possieda in alcuni dei siti elencati nell’allegato della decisione impugnata.
31 Secondo la Commissione, il fatto che altri ricorrenti diversi dalla MTK ry possiedano una parte dei terreni che rientrano nella sfera di applicazione della decisione impugnata non influisce su questi proprietari immobiliari in modo che si possa ritenere che la decisione li riguardi individualmente. Tale decisione non conferisce alcuna specie di diritto o di obbligo ai ricorrenti, né modifica sul piano giuridico la loro situazione di proprietari. I siti interessati sarebbero definiti esclusivamente sulla base di criteri biologici.
32 Secondo la Commissione, è evidente che la definizione dei siti in funzione dei diritti di proprietà immobiliare complicherebbe in modo singolare l’attuazione degli obiettivi della direttiva.
33 Né sarebbe possibile, sulla base della decisione oggetto del presente ricorso, o per lo meno sulla base dei dati utilizzati dalla Commissione nella sua elaborazione, identificare i proprietari dei siti inclusi nell’elenco. I formulari predisposti dalla Commissione ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva habitat prevedono la possibilità di fornire informazioni sulle condizioni di proprietà immobiliare. Ma fornire tali informazioni è facoltativo. Non si è quasi fatto uso di detta possibilità, e di conseguenza l’informazione di cui si dispone è estremamente generica. Si tratta di un elenco di proprietari, dato che, per un solo sito proposto per l’inclusione, vi potrebbe già essere un numero notevole di proprietari.
34 In ogni caso, sarebbe evidente che i siti elencati nella decisione impugnata interessano anche attori diversi dai proprietari immobiliari, come le società di costruzione, le organizzazioni non governative (ONG) o i cittadini. Pertanto, i ricorrenti possono essere contraddistinti in maniera analoga agli Stati membri, destinatari della decisione, unicamente a motivo di determinate qualità che sono loro peculiari ovvero di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto agli altri operatori economici e, in particolare, rispetto ad altri soggetti che beneficiano degli stessi diritti (sentenza del Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II‑3305, punto 105). In nessun caso la decisione colpirebbe i ricorrenti in modo da privarli del godimento del loro bene (sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorníu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punto 21). Per le restrizioni eventualmente applicabili all’uso dei terreni sarebbe ulteriormente necessario adottare decisioni nazionali pertinenti caso per caso.
35 Al contrario di quel che sembrano pensare i ricorrenti, secondo la Commissione, questa decisione non regola però i diritti o gli obblighi dei proprietari immobiliari, ma consiste unicamente in un elenco dei siti che possono costituire, se necessario, oggetto di qualsiasi misura di protezione ritenuta pertinente, disposta caso per caso sulla base di decisioni nazionali.
36 L’interveniente sostiene l’argomentazione della Commissione e rileva che, per quanto riguarda i siti citati nell’allegato alla decisione, i ricorrenti hanno interessi diversi da difendere. Sarebbe tuttavia opportuno sottolineare che la ricevibilità del ricorso va esaminata esclusivamente alla luce del Trattato CE e della giurisprudenza comunitaria in materia.
37 I ricorrenti ritengono, innanzi tutto, che la decisione impugnata confermi la posizione definitiva della Commissione secondo cui i siti inclusi nella decisione debbono essere considerati come siti d’importanza comunitaria e gli Stati membri dovranno imperativamente designare i suddetti siti come zone speciali di conservazione. La decisione impugnata non avrebbe quindi carattere preparatorio e sarebbe impugnabile in quanto tale.
38 I ricorrenti contestano l’argomento della Commissione secondo cui la decisione impugnata è priva di effetti rilevanti sulla situazione giuridica dei ricorrenti. Essa pone obblighi e limitazioni consistenti, direttamente a carico dei proprietari fondiari i cui terreni sono contemplati dalla decisione impugnata.
39 Riguardo all’obbligo degli Stati membri di proteggere i siti prima che sia approvato l’elenco dei siti d’importanza comunitaria, i ricorrenti ritengono che la Commissione abbia interpretato erroneamente la citata sentenza Dragaggi e a. A loro avviso, da tale sentenza deriva che le misure di protezione di cui all’art. 6, nn. 2-4, della direttiva habitat vengono in essere esclusivamente con l’adozione della decisione impugnata.
40 Per quel che riguarda l’importanza delle misure attuate dalla Repubblica di Finlandia, secondo i ricorrenti il fatto che lo Stato membro abbia o meno messo in atto le misure di protezione relative alla salvaguardia del valore ecologico dei siti prima dell’adozione della decisione impugnata non è rilevante. Essi sottolineano, basandosi sulle disposizioni della LSL, che gli effetti giuridici legati alle zone di protezione indicate nella direttiva habitat diventeranno definitivi in diritto finlandese nei confronti dei proprietari immobiliari solo dopo che la Commissione avrà accettato il sito sull’elenco.
41 I ricorrenti sostengono inoltre di essere direttamente e individualmente riguardati dalla decisione impugnata.
42 Per quanto riguarda l’interesse diretto, essi osservano che, in forza dell’art. 4, n. 4, della direttiva habitat, lo Stato membro non è libero di valutare se esso sia tenuto o meno a designare il sito d’importanza comunitaria come zona speciale di conservazione. Di conseguenza, l’applicazione di questa disposizione è automatica.
43 I ricorrenti ricordano che, ai sensi dell’art. 4, n. 5, della direttiva habitat, l’adozione della decisione rende applicabili ai siti inclusi nella decisione impugnata gli obiettivi di protezione di cui all’art. 6, nn. 2-4, della stessa direttiva. Essi sottolineano che l’obbligo di valutazione e il divieto di degrado previsti all’art. 6, n. 3, della direttiva habitat producono effetti rimarchevoli nei confronti dei proprietari dei fondi sui siti, per quel che riguarda tanto la loro situazione giuridica quanto la loro situazione di fatto.
44 Secondo i ricorrenti, né gli effetti né l’istante in cui essi iniziano a comparire dipendono dall’uso del potere discrezionale delle autorità nazionali. Queste ultime non godrebbero di discrezionalità né riguardo all’opportunità di effettuare una valutazione o di determinarne il contenuto, né riguardo alle condizioni per la realizzazione di un progetto, condizioni regolate in modo esaustivo dall’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat.
45 I ricorrenti concludono che la decisione impugnata non lascia alcun margine di discrezionalità alle autorità nazionali tale da impedire ai proprietari fondiari interessati di proporre un ricorso ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Essi precisano che le loro situazioni sono determinate dagli effetti giuridici diretti derivanti dalla decisione impugnata nei riguardi dei siti che essi possiedono e che assumono la forma di un obbligo di valutazione e di limitazioni alla gestione.
46 Quanto all’interesse individuale, i ricorrenti osservano che la decisione impugnata riguarda individualmente tutti i proprietari che possiedono terreni sui siti indicati nell’elenco approvato dalla Commissione o su siti, per esempio direttamente confinanti con quelli interessati, in cui i progetti messi in atto possono far insorgere, a causa dei loro effetti, un obbligo di valutazione ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva habitat e nei cui confronti verrà applicato il divieto di degrado.
47 I ricorrenti considerano l’obbligo di valutazione e il divieto di degrado contenuti in tale disposizione come effetti giuridici obbligatori che incidono notevolmente sui loro diritti. L’argomento della Commissione secondo il quale i siti sono designati unicamente sulla base di criteri biologici sarebbe privo di rilievo.
48 Secondo i ricorrenti, il fatto che la Commissione disponesse o meno di informazioni sui proprietari dei siti figuranti nell’elenco non ha rilievo ai fini della valutazione della ricevibilità del ricorso. Sarebbe fondamentale sapere se, a seguito dell’adozione della decisione impugnata, sia possibile individuare le persone interessate da tale decisione. La proprietà dei terreni inclusi nei siti d’importanza comunitaria elencati nella decisione impugnata sarebbe la caratteristica che contraddistingue i ricorrenti, proprietari immobiliari, dalle società di costruzione, dalle ONG o dai cittadini.
49 Per quel che riguarda l’associazione ricorrente, ossia la MTK ry, i ricorrenti ritengono che il suo diritto di ricorso sia fondato sugli interessi dei suoi membri. Questi sarebbero costituiti per la maggior parte da proprietari immobiliari i cui terreni sono inclusi in siti d’importanza comunitaria. La decisione impugnata avrebbe un identico impatto sulla maggior parte dei membri dell’associazione e sui ricorrenti, soggetti privati.
Giudizio del Tribunale
50 Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».
51 Poiché non si contesta che i ricorrenti non sono i destinatari della decisione impugnata, si deve esaminare se tale decisione li riguardi direttamente e individualmente.
52 In primo luogo, per quanto riguarda l’interesse diretto dei ricorrenti persone fisiche, va ricordato che il requisito dell’interesse diretto di un individuo esige che la misura comunitaria incriminata, nel caso di specie la decisione impugnata, produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenze della Corte 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I‑2309, punto 43, e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza Salamander e a./Parlamento e Consiglio, cit., punto 52).
53 Questo significa che, nel caso in cui un atto comunitario è rivolto ad uno Stato membro da un’istituzione, se l’azione che lo Stato membro deve intraprendere in seguito all’atto ha un carattere automatico, o se comunque l’esito non è dubbio, allora l’atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se, al contrario, l’atto lascia allo Stato membro la possibilità di agire o di non agire, o non lo costringe ad agire in un senso determinato, sarà l’azione o l’inerzia dello Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata e non l’atto in se stesso (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, causa T‑223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑3259, punto 46).
54 Il Tribunale considera che non si può ritenere che la decisione impugnata, la quale designa, come siti d’importanza comunitaria, alcune zone del territorio finlandese nelle quali i ricorrenti possiedono dei terreni, produca di per sé degli effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti. La decisione impugnata non contiene alcuna disposizione in merito al regime di protezione dei siti d’importanza comunitaria, come misure di conservazione o procedure di autorizzazione. Essa non incide quindi né sui diritti e sugli obblighi dei proprietari dei fondi, né sull’esercizio di tali diritti. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’inclusione di tali siti nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria non vincola affatto gli operatori economici né i privati.
55 L’art. 4, n. 4, della direttiva habitat precisa che, quando un sito è stato scelto come sito d’importanza comunitaria dalla Commissione, lo Stato membro interessato designa tale sito come «zona speciale di conservazione» entro un termine massimo di sei anni. A questo riguardo, l’art. 6, n. 1, della direttiva habitat dispone che gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione, al fine di rispondere alle esigenze ecologiche del tipo di habitat naturale e delle specie presenti nei siti.
56 L’art. 4, n. 5, della direttiva habitat stabilisce inoltre che, non appena un sito è iscritto nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria, esso è soggetto alle disposizioni dell’art. 6, nn. 2-4.
57 Infatti, ai sensi dell’art. 6, n. 2, della direttiva habitat, gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva stessa.
58 Parimenti, ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva habitat, qualsiasi progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su di esso, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa. Al riguardo, l’art. 6, n. 4, della direttiva habitat precisa che, qualora tale progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.
59 Leggendo gli obblighi sopra citati, al cui adempimento gli Stati membri interessati sono tenuti dopo che i siti d’importanza comunitaria sono stati designati dalla decisione impugnata, va rilevato che nessuno di essi è direttamente applicabile ai ricorrenti. Difatti, tutti necessitano di un atto da parte dello Stato membro interessato che deve precisare in quale modo esso intende dare attuazione all’obbligo di cui trattasi, che si tratti di misure di conservazione necessarie (art. 6, n. 1, della direttiva habitat), di misure opportune per evitare il degrado del sito (art. 6, n. 2, della stessa) o dell’accordo che dev’essere dato dalle autorità nazionali competenti ad un progetto idoneo a incidere sul sito in maniera significativa (art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat).
60 Pertanto, dalla direttiva habitat, in base alla quale è stata adottata la decisione impugnata, emerge che essa vincola lo Stato membro quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la competenza riguardo alle misure di conservazione da adottare e alle procedure di autorizzazione da seguire. Questa conclusione non è invalidata dal fatto che il margine di valutazione così riconosciuto agli Stati membri dev’essere esercitato conformemente agli obiettivi della direttiva habitat.
61 In secondo luogo, per quanto riguarda l’interesse diretto dell’associazione ricorrente, il Tribunale osserva che la MTK ry sostiene di rappresentare gli interessi dei suoi membri e che la decisione impugnata ha un impatto identico sulla maggior parte dei suoi membri e sugli altri ricorrenti persone fisiche. Pertanto, il Tribunale ritiene che l’eventuale incidenza sulla situazione giuridica dei membri dell’associazione ricorrente non possa essere diversa da quella invocata dai ricorrenti privati nella causa in esame. Di conseguenza, poiché, come affermato dal Tribunale, i ricorrenti privati nella presente causa non possono considerarsi direttamente interessati dalla decisione impugnata, lo stesso vale per i membri dell’associazione ricorrente. Né quest’ultima ha dimostrato di avere un interesse proprio all’azione, come una posizione di negoziatore sulla quale la deicisione impugnata incide (v., in tal senso, sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punti 20 e segg., e 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS/Commissione, Racc. pag. I‑1125, punto 30).
62 Da quanto precede risulta che i ricorrenti non sono direttamente interessati dalla decisione impugnata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Pertanto, le domande dirette all’annullamento della decisione impugnata vanno dichiarate irricevibili, senza bisogno di valutare se i ricorrenti siano individualmente interessati dalla decisione in esame.
63 Tuttavia, non essendo legittimati a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, i ricorrenti potranno contestare le misure adottate in attuazione dell’art. 6 della direttiva habitat che li riguardano e in tale ambito essi conservano la possibilità di eccepirne l’illegittimità dinanzi ai giudici nazionali, chiamati a decidere in osservanza dell’art. 234 CE (sentenza della Corte 17 novembre 1998, causa C‑70/97 P, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. I‑7183, punti 48 e 49, e ordinanza del Tribunale 12 luglio 2000, causa T‑45/00, Conseil national des professions de l’automobile e a./Commissione, Racc. pag. II‑2927, punto 26).
64 Di conseguenza, occorre respingere anche le domande con cui i ricorrenti chiedono al Tribunale di ordinare misure di istruzione (v. supra, punto 19). Difatti, alla luce di quanto precede, le misure sollecitate non sarebbero di alcuna utilità alla soluzione della controversia. Pertanto, il ricorso dev’essere respinto nel suo complesso.
Sulle spese
65 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono risultati soccombenti, vanno condannati alle spese sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.
66 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Nel caso di specie, la Repubblica di Finlandia va condannata a sopportare le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.
3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 22 giugno 2006
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
R. García-Valdecasas
* Lingua processuale: il finlandese.
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