Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 gennaio 2006 − Finlandia/Commissione
(Causa T-177/05)
«Incidenti di procedura — Eccezione di irricevibilà — Atto non produttivo di effetti giuridici obbligatori — Risorse proprie delle Comunità europee — Procedimento di infrazione — Interessi di ritardo previsti dall’art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Negoziazione di un accordo su un pagamento in via provvisoria»
1. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti produttivi di effetti giuridici obbligatori (art. 230 CE) (v. punto 30)
2. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti produttivi di effetti giuridici obbligatori [Art. 230 CE; regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1150/2000] (v. punto 32)
3. Risorse proprie delle Comunità europee — Constatazione e messa a disposizione da parte degli Stati membri (regolamento del Consiglio n. 1150/2000) (v. punto 33)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione (direzione generale «Bilancio») che sarebbe contenuta nella lettera 28 febbraio 2005 e nella lettera di conferma del 25 aprile 2005, con la quale la Commissione avrebbe rifiutato di avviare con la Finlandia consultazioni aventi ad oggetto il pagamento in via provvisoria di dazi retroattivamente reclamati, maggiorati dei relativi interessi di mora, maturati sino alla data dell’effettivo pagamento dei detti dazi che la Commissione reclama dalla Repubblica di Finlandia nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2003/2180, intentato ai sensi dell’art. 226 CE
Dispositivo
Il ricorso è irricevibile.
La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.
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