Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 26 febbraio 2007 –
Evropaïki Dynamiki / Commissione
(causa T-205/05)
«Ricorso di annullamento – Clausola compromissoria – Programma e‑content – Scioglimento di un contratto – Rimborso – Irricevibilità»
1. Procedura – Fondamento giuridico di un ricorso — Scelta spettante al ricorrente e non al giudice comunitario (v. punto 38)
2. Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Incompetenza del giudice comunitario –Irricevibilità (Artt. 230 CE, 238 CE e 249 CE) (v. punti 39-56)
3. Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso — Esclusione [Artt. 230 CE e 238 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punto 57)
Oggetto
Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione 16 maggio 2003 di sciogliere il contratto EDC-53007 EEBO/27873, in secondo luogo, della decisione della Commissione 12 novembre 2004 di rimborsare alla ricorrente le spese per i lavori svolti per un importo non superiore ad EUR 85 971 e, in terzo luogo, della decisione della Commissione 7 marzo 2005 di emettere una nota di addebito a carico della ricorrente per un importo pari a EUR 59 485
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.
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