Causa T‑295/05
Document Security Systems, Inc.
contro
Banca centrale europea (BCE)
«Unione monetaria — Emissione di biglietti di banca in euro — Asserito utilizzo di un’invenzione brevettata mirante ad evitare la contraffazione — Azione per contraffazione di un brevetto europeo — Incompetenza del Tribunale — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni»
Massime dell’ordinanza
1. Procedura — Azione per contraffazione di un brevetto europeo — Incompetenza del giudice comunitario
(Artt. 7 CE e 220 CE‑241 CE)
2. Stati membri — Obblighi — Obbligo di leale collaborazione con le istituzioni comunitarie
(Art. 10 CE)
3. Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Dies a quo
(Art. 288, secondo comma, CE)
4. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illiceità — Danno — Nesso causale
(Artt. 235 CE e 288, secondo e terzo comma, CE)
1. In forza degli artt. 7 CE e 220 CE il Tribunale può esercitare solo le competenze conferitegli dal diritto comunitario. In mancanza di tale attribuzione di competenza, il Tribunale non può statuire su un ricorso senza estendere la propria competenza giurisdizionale alle liti nelle quali la Comunità è parte e che, secondo l’art. 240 CE, rientrano nella competenza dei giudici nazionali.
In merito ad un’azione per contraffazione volta a far dichiarare che la Banca centrale europea ha violato i diritti derivanti da un brevetto europeo relativo, in particolare, a strumenti di protezione contro la contraffazione di banconote, la competenza a dichiarare l’esistenza di tale contraffazione spetta ai giudici nazionali e non al Tribunale.
Infatti, nessuna disposizione di diritto comunitario conferisce al Tribunale la competenza a statuire in materia di contraffazione di brevetti. L’azione di contraffazione di brevetti non figura tra i mezzi di ricorso per i quali la competenza è attribuita ai giudici comunitari dagli artt. 220 CE‑241 CE. Peraltro, il diritto nazionale dei brevetti, a differenza di altre normative sui diritti di proprietà intellettuale, come il diritto nazionale dei marchi, non è stato oggetto di alcuna armonizzazione comunitaria. Trattandosi di un settore in cui la Comunità non ha ancora legiferato e che, pertanto, rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela di alcuni diritti di proprietà intellettuale, quali i brevetti, e le misure adottate a tal fine dalle autorità giudiziarie non ricadono nel diritto comunitario.
(v. punti 50-51, 56-57, 71)
2. Il Tribunale non può rimettere in discussione la legittimità di un titolo nazionale di proprietà industriale senza violare il principio di leale cooperazione sul quale devono fondarsi, a norma dell’art. 10 CE, i rapporti tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie e che non solo obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto comunitario, ma impone anche alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione con gli Stati membri.
(v. punto 70)
3. Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale contro la Comunità non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento. Nel contesto di una contraffazione di un brevetto europeo addebitata alla Banca centrale europea, il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità del titolare del brevetto contro la Comunità può iniziare a decorrere solo dal momento in cui questi abbia ottenuto dai giudici nazionali competenti la dichiarazione dell’esistenza della contraffazione di cui accusa la Banca.
(v. punto 75)
4. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, è subordinato al ricorrere di un insieme di condizioni, ossia l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’asserito comportamento e il danno.
Per quanto riguarda la condizione relativa all’illegittimità del comportamento contestato alla Banca centrale europea, consistente nella contraffazione di un brevetto, solo sulla base di una decisione dell’autorità nazionale competente che constati l’esistenza della contraffazione da parte della Banca il Tribunale potrebbe stabilire se detta contraffazione sia atta ad impegnare la responsabilità della Comunità.
(v. punti 80-81)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
5 settembre 2007 (*)
«Unione monetaria − Emissione di biglietti di banca in euro − Asserito utilizzo di un’invenzione brevettata mirante ad evitare la contraffazione − Azione per contraffazione di un brevetto europeo – Incompetenza del Tribunale – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni»
Nella causa T‑295/05,
Document Security Systems, Inc., con sede in Rochester, New York (Stati Uniti), rappresentata dalla sig.ra L. Cohen, dai sigg. H. Sheraton e B. Uphoff, solicitors, e dal sig. C. Stanbrook, QC,
ricorrente,
contro
Banca centrale europea (BCE), rappresentata dalla sig.ra C. Zilioli e dal sig. P. Machado, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti E. Garayar Gutiérrez e G. de Ulloa y Suelves,
convenuta,
avente ad oggetto un’azione per contraffazione volta a far dichiarare che la BCE ha violato i diritti derivanti da un brevetto europeo della ricorrente nonché una domanda di risarcimento del preteso danno subito dalla ricorrente in conseguenza della violazione del brevetto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai sigg. J. D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e V. Ciucă, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
La normativa comunitaria
1 L’art. 235 CE così dispone:
«La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’articolo 288, secondo comma».
2 L’art. 288, secondo e terzo comma, CE prevede:
«In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni».
3 L’art. 35, n. 3, del protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (GU 1992, C 191, pag. 68; in prosieguo: lo «statuto della BCE»), quale rivisto e modificato, così recita:
«La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall’articolo 288 del presente trattato (...)».
Convenzione sul brevetto europeo
4 La convenzione sulla concessione di brevetti europei 5 ottobre 1973 (denominata anche «convenzione sul brevetto europeo» o «convenzione di Monaco»; in prosieguo: la «CBE»), come modificata dall’atto di revisione dell’art. 63 della CBE 17 dicembre 1991 e dalle decisioni del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti 21 dicembre 1978, 13 dicembre 1994, 20 ottobre 1995, 5 dicembre 1996, 10 dicembre 1998 e 27 ottobre 2005 e comprendente le disposizioni dell’atto di revisione della CBE 29 novembre 2000, applicabili in via provvisoria, costituisce un trattato internazionale multilaterale che non fa parte del diritto comunitario e il cui scopo consiste nell’introdurre una procedura semplificata per il rilascio e la tutela dei brevetti in Europa per un determinato numero dipaesi. La CBE è entrata in vigore il 7 ottobre 1977 e, a tutt’oggi, è stata ratificata da 32 Stati, tra i quali tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
5 L’art. 4 della CBE ha istituito l’Organizzazione europea dei brevetti, che ha il compito di concedere i brevetti europei. Tale compito viene assolto da uno dei suoi organi, ossia l’Ufficio europeo dei brevetti (in prosieguo: l’«Ufficio»).
6 L’art. 2, n. 2, della CBE dispone che, «[i]n ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti».
7 L’art. 64 della CBE prevede:
«1. Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale concesso in questo Stato.
2. Se l’oggetto del brevetto europeo è un procedimento, i diritti conferiti da questo brevetto si estendono ai prodotti ottenuti direttamente mediante questo procedimento.
3. Ogni contraffazione del brevetto europeo è apprezzata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale».
8 La CBE contiene talune regole applicabili in tutti gli Stati contraenti. Tali regole comuni sono quelle relative ai criteri di brevettabilità (artt. 52‑57 della CBE), alle cause di nullità di un brevetto comunitario (art. 138 della CBE, v. infra) e alla portata e durata della protezione del brevetto (artt. 63, 64, n, 2, e 69 della CBE).
9 L’art. 138 della CBE stabilisce i casi in cui un brevetto europeo può essere dichiarato nullo, in base alla legge di uno Stato contraente e con effetto sul territorio di tale Stato.
Fatti all’origine della controversia
10 La ricorrente è una società di diritto statunitense che nel 2004 sarebbe divenuta titolare di un brevetto europeo relativo, in particolare, a strumenti di protezione contro la contraffazione di banconote. Tale invenzione sarebbe dovuta al sig. Ralph C. Wicker e consisterebbe in un metodo per la produzione di documenti destinati a mettere in evidenza la contraffazione quando vengano copiati mediante scanner che utilizzino la tecnologia della scansione.
11 Il sig. Wicker depositava domanda di brevetto per tale metodo di produzione negli Stati Uniti il 18 gennaio 1989. Il 16 gennaio 1990 egli presentava all’Ufficio una domanda di brevetto europeo.
12 La domanda di brevetto europeo del sig. Wicker veniva pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti il 13 novembre 1991. Detta domanda veniva respinta il 18 luglio 1995, per mancanza di attività inventiva rispetto allo stato della tecnica. Tale decisione veniva impugnata il 5 febbraio 1999 e una delle commissioni tecniche di ricorso dell’Ufficio autorizzava la concessione del brevetto richiesto, che veniva infine effettuata il 24 novembre 1999, con il numero 0 455 750 B1 e la denominazione «Procedimento per la produzione di un documento non riproducibile» (in prosieguo: il «brevetto controverso»).
13 La ricorrente sostiene che il brevetto controverso è stato convalidato e sussista in Francia, in Austria, nel Regno Unito, in Germania, in Belgio, in Spagna, in Italia, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi (in prosieguo: gli «Stati interessati»). Infatti, il sig. Wicker avrebbe designato gli Stati interessati al momento del deposito della domanda relativa al brevetto controverso. La ricorrente afferma che il brevetto sussista anche nel Liechtenstein, in Danimarca, in Svezia e in Svizzera, Stati situati al di fuori del territorio in cui l’euro è moneta ufficiale (la zona euro), che non hanno stampato banconote in euro e non sono presi in considerazione nel ricorso.
14 Secondo la ricorrente, il brevetto controverso è rimasto di proprietà del sig. Wicker, deceduto nel 1997, ed è stato trasmesso ai suoi rappresentanti successori ai sensi delle leggi dello Stato di New York, fino a quando questi ultimi lo hanno ceduto alla ricorrente il 22 dicembre 2004. La cessione includerebbe il diritto di agire in giudizio e di chiedere il risarcimento dei danni in relazione ad atti anteriori alla cessione stessa.
15 Secondo la ricorrente, la BCE ha attuato o autorizzato tre provvedimenti lesivi dei diritti conferiti dal brevetto controverso. In primo luogo, la BCE avrebbe sviluppato (o fatto sviluppare per proprio conto) le banconote in euro utilizzando il metodo oggetto del brevetto controverso. In secondo luogo, la BCE avrebbe fatto stampare tali banconote. In terzo luogo, la BCE avrebbe autorizzato la loro emissione e il loro utilizzo come moneta avente corso legale nella zona euro.
Procedimento
16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2005, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
17 Con detto ricorso, in primo luogo, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare la violazione da parte della BCE dei diritti conferiti dal brevetto controverso con lo sviluppo, la stampa e l’emissione di banconote in euro. In secondo luogo, essa chiede al Tribunale il risarcimento del preteso danno sofferto mediante pagamento di diritti di importo ragionevole alla luce degli atti illeciti della BCE.
18 Con atto depositato il 21 ottobre 2005, la BCE ha sollevato un’eccezione di irricevibilità conformemente all’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 29 dicembre 2005 la ricorrente ha presentato osservazioni in merito a tale eccezione di irricevibilità.
19 Con lettera 6 aprile 2006 la BCE ha informato il Tribunale di avere esperito, in data 23 marzo 2006, azioni di annullamento contro il brevetto controverso in tutti gli Stati interessati, ad eccezione dell’Italia, in cui era stata esercitata un’azione di annullamento il 27 marzo, e della Spagna. La BCE fa presente di aver sostenuto, nell’ambito di tali azioni, la nullità del brevetto controverso, considerato che questo si estenderebbe palesemente oltre l’oggetto della domanda iniziale, l’invenzione non sarebbe nuova e non implicherebbe attività inventiva.
20 Con lettera 7 luglio 2006 la BCE ha informato il Tribunale di avere esperito, il 12 maggio 2006, un’azione di annullamento contro il brevetto controverso in Spagna.
21 Il 18 ottobre 2006 la ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale le proprie osservazioni sulle due lettere della BCE relative all’esercizio delle suddette azioni. Essa sostiene che la proposizione dei singoli ricorsi di annullamento dinanzi ai giudici nazionali non avrebbe alcuna incidenza sul presente ricorso e che il Tribunale dovrebbe respingere l’eccezione di irricevibilità della BCE e statuire sul merito.
22 Con lettera 11 aprile 2007, la BCE ha informato il Tribunale che i ricorsi di annullamento proposti nel Regno Unito e in Germania erano stati decisi in primo grado.
23 Per quanto riguarda il ricorso di annullamento proposto nel Regno Unito, la BCE ha precisato che, con sentenza 26 marzo 2007, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) [Tribunale di secondo grado di Inghilterra e del Galles per questioni di brevetto (Regno Unito)], aveva dichiarato che il brevetto controverso era invalido in quanto si estendeva oltre l’oggetto della domanda iniziale. La BCE ha informato il Tribunale che la ricorrente era stata autorizzata ad impugnare tale sentenza dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) [Corte d’appello (Inghilterra e paesi del Galles) (Regno Unito)] e che la BCE era stata autorizzata a proporre appello incidentale.
24 Per quanto riguarda l’azione di annullamento esperita in Germania, la BCE ha dedotto che, con sentenza 27 marzo 2007, il Bundespatentgericht (Tribunale tedesco dei brevetti) aveva dichiarato che il brevetto controverso era valido. La BCE ha inoltre informato il Tribunale della propria intenzione di impugnare tale sentenza.
Conclusioni delle parti
25 Nell’atto introduttivo, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare che la BCE ha violato i diritti conferiti dal brevetto controverso;
– condannare la BCE al risarcimento dei danni per la violazione dei diritti conferiti dal brevetto controverso, per un importo da determinare in separata sede;
– condannare la BCE alle spese.
26 Nell’eccezione di irricevibilità, la BCE chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare la ricorrente alle spese.
27 Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere l’eccezione di irricevibilità;
– dichiarare il ricorso ricevibile;
– pronunciare la sentenza dichiarativa richiesta nel ricorso.
Sull’azione per contraffazione
Sulla ricevibilità
28 Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente salvo decisione contraria del Tribunale. Il Tribunale ritiene, nel caso di specie, di essere sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa e che non vi sia bisogno di aprire la fase orale.
29 L’eccezione di irricevibilità della BCE è fondata su tre motivi, concernenti, rispettivamente, la mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente, l’incompetenza del Tribunale a conoscere della presente controversia e a statuire sulla stessa, e la violazione di requisiti di forma nel ricorso.
30 Occorre esaminare anzitutto il motivo concernente l’incompetenza del Tribunale.
Argomenti delle parti
31 La BCE sostiene che, sebbene il ricorso sia fondato sugli artt. 235 CE e 288 CE, la ricorrente non chiede solo il risarcimento dei danni, ma mira anzitutto a far dichiarare che la BCE ha contraffatto il brevetto controverso e chiede il risarcimento dei danni solo in via consequenziale.
32 La BCE ritiene che il Tribunale non sia competente a statuire sull’azione di contraffazione. Essa sostiene che solo i giudici nazionali sarebbero competenti ad accertare la contraffazione del brevetto controverso.
33 La BCE ritiene che, per dichiarare il ricorso ricevibile, il Tribunale dovrebbe avocare a sé la competenza esclusiva conferita ai giudici nazionali dai rispettivi diritti nazionali in materia di contraffazione di brevetti, il che sarebbe in contrasto con la CBE, secondo cui il contenzioso in materia di brevetti europei rientra nella competenza dei giudici nazionali degli Stati contraenti.
34 A sostegno di questa tesi, la BCE fa valere che dalla concessione e convalida del brevetto europeo in ciascuno degli Stati designati deriva una serie di brevetti indipendenti e nazionali. La BCE ritiene, quindi, che tanto gli effetti dei brevetti nel territorio dei singoli Stati quanto le norme procedurali applicabili in caso di controversia vengano determinati dai rispettivi ordinamenti degli Stati medesimi. Secondo la BCE, dato che la questione della contraffazione è disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale, il Tribunale non sarebbe competente a risolverla.
35 La BCE sottolinea che la normativa nazionale di ciascuno Stato membro in materia di brevetti:
– prevede condizioni diverse affinché il brevetto benefici della protezione nazionale;
– conferisce a determinati giudici, spesso specializzati, la competenza esclusiva a pronunciarsi sulle questioni di contraffazione e di nullità dei brevetti;
– prevede norme procedurali diverse, ivi comprese, in particolare, restrizioni per quanto riguarda la legittimazione ad agire;
– prevede condizioni diverse per la concessione del risarcimento del danno;
– prevede termini di prescrizione diversi per la concessione del risarcimento del danno e per l’azione di contraffazione.
36 La BCE sostiene che nulla vieti alla ricorrente di agire dinanzi ai giudici nazionali competenti affinché si pronuncino in merito alla sussistenza delle asserite contraffazioni. La BCE osserva che, ai sensi dell’art. 35, n. 2, dello statuto della BCE, le controversie tra la BCE, da un lato, e qualsiasi altro soggetto, dall’altro, sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia.
37 La ricorrente sostiene, anzitutto, che il Tribunale sia competente a statuire sul ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, che conferirebbe al giudice comunitario la competenza a conoscere delle controversie vertenti sul risarcimento da parte della Comunità, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, dei danni causati dalle istituzioni comunitarie in materia di responsabilità extracontrattuale. La ricorrente osserva che la BCE è un’istituzione comunitaria e che l’art. 288, terzo comma, CE dispone espressamente che la Comunità deve risarcire i danni cagionati dalla BCE o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
38 La ricorrente ritiene che la competenza del Tribunale discenda unicamente dal Trattato e non possa essere disciplinata da alcuna legislazione nazionale né dal diritto comunitario derivato. In particolare, la ricorrente nega che la competenza del Tribunale possa essere disciplinata dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) (regolamento che determina la competenza dei giudici nazionali in materia civile e commerciale).
39 La ricorrente sottolinea, in particolare, che l’art. 67 del regolamento n. 44/2001 esclude l’applicazione di quest’ultimo alla competenza giurisdizionale conferita da atti comunitari quali il Trattato.
40 La ricorrente ritiene, per contro, che la competenza dei giudici nazionali in materia di contraffazione di brevetti sia disciplinata dal regolamento n. 44/2001. In linea di principio, i giudici dello Stato membro sul cui territorio è domiciliato il convenuto sarebbero competenti anche qualora la contraffazione fosse stata commessa sul territorio di un altro Stato.
41 La ricorrente ritiene inoltre che, conformemente all’art. 27 del regolamento n. 44/2001, il giudice adito per primo con una domanda di accertamento di una contraffazione di un brevetto possieda competenza esclusiva a dirimere qualsiasi controversia che opponga le stesse parti in relazione allo stesso brevetto.
42 La ricorrente sostiene, inoltre, che la giurisprudenza ha confermato che i giudici dello Stato sul cui territorio sia stata effettuata la registrazione di un brevetto hanno competenza esclusiva unicamente per quanto riguarda le controversie vertenti sulla validità del brevetto stesso o sull’esistenza del suo deposito o della sua registrazione (sentenza della Corte 15 novembre 1983, causa 288/82, Duijnstee, pag. 3663, punto 22). Di conseguenza, sarebbe infondata l’affermazione della BCE secondo cui i giudici di ciascuno Stato membro interessato disporrebbero di competenza esclusiva a statuire sulla contraffazione del brevetto controverso nel loro territorio, ai sensi delle rispettive leggi nazionali.
43 La ricorrente afferma peraltro che molte convenzioni internazionali stabiliscono che la contraffazione di un brevetto costituisce un illecito civile che dà luogo al risarcimento del danno e che, di fatto, tale principio è stato adottato dai paesi più importanti sotto il profilo commerciale ed è stato oggetto delle attività dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Secondo la ricorrente, si tratterebbe, quindi, di un principio fondamentale sia del diritto comunitario che dei diritti nazionali. La ricorrente precisa al riguardo che la Comunità è membro dell’OMC dal 1° gennaio 1995 e che, pertanto, è tenuta a rispettare le disposizioni dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«ADPIC»). La ricorrente sostiene che, secondo una giurisprudenza consolidata, le disposizioni degli accordi internazionali conclusi dall’Unione europea, quali l’ADPIC, formano parte integrante della struttura giuridica comunitaria (sentenza della Corte 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman, Racc. pag. 449). La ricorrente afferma che, in ogni caso, gli Stati membri dell’Unione europea sono anche membri dell’OMC e vincolati dall’ADPIC. I principi ivi enunciati farebbero quindi parte di ciascuno degli ordinamenti nazionali degli Stati membri.
44 In proposito, la ricorrente sostiene che le difficoltà menzionate dalla BCE, in cui incorrerebbe il Tribunale nell’applicare più leggi nazionali allo scopo di verificare se quest’ultima abbia contraffatto il brevetto controverso, non sono pertinenti nel presente procedimento. La ricorrente ritiene che la necessità, per il Tribunale, di verificare e applicare leggi nazionali non incida sulla sua competenza. La ricorrente afferma infatti che, secondo la giurisprudenza (sentenze della Corte 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84, Leussink e a./Commissione, Racc. pag. 2801, e 27 marzo 1990, causa C‑308/87, Grifoni/Commissione, Racc. pag. I‑1203), le violazioni di obblighi stabiliti dal diritto nazionale impegnano la responsabilità delle istituzioni comunitarie per i danni causati ai singoli e che il Tribunale è competente a conoscerne.
45 D’altro canto, la ricorrente sostiene che, secondo l’art. 288 CE, la legge applicabile ai ricorsi concernenti i danni cagionati dalle istituzioni comunitarie è quella risultante dai principi giuridici comuni agli Stati membri. Pertanto, le osservazioni formulate dalla BCE sulle differenze tra le leggi nazionali per quanto riguarda la determinazione del danno in caso di contraffazione di un brevetto sono, secondo la ricorrente, non pertinenti.
46 La ricorrente sostiene che la proposizione del presente ricorso non sia subordinata al previo esperimento dei rimedi procedurali nazionali. Essa fa valere che la giurisprudenza invocata dalla BCE a sostegno di questa tesi riguarda cause nelle quali gli Stati membri hanno applicato o trasposto erroneamente il diritto comunitario. Secondo la ricorrente, solo in tali circostanze si porrebbe la questione se un ricorrente, prima di proporre azione per il risarcimento del danno contro la Comunità, debba esperire i rimedi procedurali nazionali contro lo Stato membro medesimo. Orbene, la ricorrente fa valere che nel caso in esame non si afferma che uno Stato membro abbia commesso un atto illecito, dato che la BCE è la sola responsabile della contraffazione di cui è causa.
47 La ricorrente sottolinea, inoltre, che la tesi dedotta dalla BCE, secondo cui occorrerebbe esperire simultaneamente procedimenti giurisdizionali dinanzi a giudici di più Stati membri, potrebbe comportare complicazioni, spese superflue e ritardi ingiustificati in ragione delle difficoltà che solleverebbe il regolamento n. 44/2001, concernente l’esercizio delle competenze giurisdizionali concorrenti. Pertanto, la Comunità verrebbe meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 41 dell’ADPIC, il quale esigerebbe che i procedimenti destinati a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale siano equi e senza complicazioni inutili né ritardi ingiustificati.
48 La ricorrente sostiene peraltro che, se essa dovesse avviare procedimenti simultanei dinanzi ai giudici nazionali, sussisterebbe il rischio di prescrizione dell’azione di risarcimento dinanzi al Tribunale.
49 Infine, la ricorrente considera il Tribunale competente a dichiarare che la BCE ha contraffatto il brevetto controverso, dato che l’effetto di tale dichiarazione sarebbe identico a quello di un accertamento da parte del Tribunale della responsabilità della Commissione per il risarcimento del danno. Orbene, la facoltà di procedere a tale accertamento sarebbe conferita al Tribunale dall’art. 288 CE. D’altro canto, la ricorrente ritiene che la giurisprudenza abbia autorizzato espressamente il Tribunale ad adottare sentenze dichiarative concernenti domande di risarcimento quando i danni pregressi non possano ancora essere calcolati o esistano potenziali danni futuri (sentenza della Corte 2 giugno 1976, cause riunite da 56/74 a 60/74, Kampffmeyer/ Commissione e Consiglio, Racc. pag. 711). Infine, la ricorrente afferma che la Comunità è obbligata dall’ADPIC a fornire «sentenze dichiarative e un adeguato risarcimento» in caso di contraffazione di brevetto.
Giudizio del Tribunale
50 Occorre anzitutto rilevare che il Tribunale può esercitare solo le competenze conferitegli dal diritto comunitario. Tale principio discende dall’art. 7 CE, secondo cui il giudice comunitario deve agire entro i limiti delle competenze conferitegli dal Trattato. L’art. 220 CE dispone inoltre che la Corte e il Tribunale assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato.
51 In mancanza di tale attribuzione di competenza, il Tribunale non può statuire su un ricorso senza estendere la propria competenza giurisdizionale alle liti nelle quali la Comunità è parte e che, secondo l’art. 240 CE, rientrano nella competenza dei giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 maggio 1987, cause riunite 133/85‑136/85, Rau e a., Racc. pag. 2289, punto 10; ordinanze del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T‑186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II‑1633, punto 47; 12 dicembre 2005, causa T‑360/05, Natexis Banques Populaires/RoboBAT, non pubblicata nella Raccolta, punto 12, e 26 gennaio 2007, causa T‑91/06, Theofilopoulos/Commissione, Racc. pag. I‑0000, punto 16). L’art. 35, n. 2, dello statuto della BCE prevede inoltre, che le controversie tra la BCE e qualsiasi altra persona siano decise dai giudici nazionali competenti, salvo che la giurisdizione sia stata attribuita alla Corte.
52 Nel caso di specie, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare esso stesso che la BCE ha contraffatto diversi suoi brevetti nazionali.
53 Come rileva la BCE, un brevetto europeo costituisce, in realtà, solo un insieme di brevetti nazionali identici, concessi da ciascuno Stato designato dal soggetto richiedente il brevetto nella propria domanda. Gli artt. 2 e 64, n. 1, della CBE stabiliscono al riguardo che il brevetto europeo produce gli stessi effetti giuridici di un brevetto nazionale in ciascuno Stato designato dal richiedente e che esso è soggetto, in tali Stati, allo stesso regime di un brevetto nazionale. L’art. 64, n. 3, della CBE dispone, inoltre, che qualsiasi contraffazione del brevetto europeo venga valutata conformemente alla legislazione nazionale.
54 Pertanto, atteso che la ricorrente contesta alla BCE la contraffazione del brevetto controverso in nove degli Stati per i quali esso è stato rilasciato, ciò equivale a contestare alla BCE di avere contraffatto nove brevetti nazionali.
55 Il diritto di ciascuno dei nove Stati interessati vieta ai terzi lo sfruttamento delle invenzioni brevettate senza il consenso del titolare e consente a quest’ultimo di opporsi a tale utilizzo dinanzi al giudice. La BCE non contesta il proprio obbligo di rispettare le norme in materia di brevetti degli Stati interessati e ammette che la ricorrente potrebbe esperire un’azione di contraffazione nei suoi confronti dinanzi ai giudici nazionali.
56 Orbene, nessuna disposizione di diritto comunitario conferisce al Tribunale la competenza a statuire in materia di contraffazione di brevetti. L’azione di contraffazione di brevetti non figura tra i ricorsi rientranti nella competenza conferita ai giudici comunitari dagli artt. 220 CE ‑ 241 CE.
57 Inoltre, il diritto nazionale dei brevetti, a differenza di altri diritti di proprietà intellettuale, quali il diritto nazionale dei marchi, non è oggetto di alcuna armonizzazione comunitaria. Trattandosi di un settore in cui la Comunità non ha ancora legiferato e che, pertanto, rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela di alcuni diritti di proprietà intellettuale, quali i brevetti, e le misure adottate a tal fine dalle autorità giudiziarie non ricadono nel diritto comunitario (sentenza della Corte 14 dicembre 2000, cause riunite C‑300/98 e C‑392/98, Dior e a., Racc. pag. I‑11307, punto 48).
58 La ricorrente ritiene nondimeno che il combinato disposto degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE consenta al Tribunale di effettuare qualsivoglia accertamento necessario per stabilire se un’istituzione comunitaria abbia commesso un atto illecito in grado di impegnare la responsabilità della Comunità, senza limitazioni per quanto riguarda le norme nazionali di cui possa essere accertata la violazione e le valutazioni relative al diritto nazionale che possano effettuarsi a tal fine.
59 La ricorrente considera quindi che, poiché la contraffazione è una questione attinente alla responsabilità extracontrattuale, il Tribunale deve poter accertare in ogni caso se essa abbia effettivamente avuto luogo. Infatti, nelle citate sentenze Leussink e a./Commissione e Grifoni/Commissione sarebbe stato affermato che il giudice comunitario è competente a statuire sui ricorsi per risarcimento dei danni cagionati dalla violazione, da parte delle istituzioni comunitarie, di obblighi sanciti dal diritto nazionale, quali il rispetto dei brevetti esistenti.
60 Orbene, la tesi della ricorrente non può essere accolta.
61 In primo luogo, la ricorrente non tiene conto del fatto di avere esperito un’azione di contraffazione, concettualmente diversa dall’azione di responsabilità extracontrattuale, anch’essa esercitata dalla ricorrente. Il Tribunale deve necessariamente esaminare l’azione di contraffazione come un ricorso autonomo e in base alle norme che determinano i ricorsi rientranti nella competenza dei giudici comunitari.
62 In secondo luogo, la tesi della ricorrente comporterebbe che il Tribunale statuisca su qualsiasi questione soggetta al diritto nazionale, purché ciò serva al fine di accertare se un’istituzione comunitaria abbia commesso un atto illecito nell’ambito di un’azione risarcitoria. Il Tribunale sarebbe quindi indotto a pronunciarsi su questioni che esulano dalla sua competenza, arrogandosi competenze appartenenti esclusivamente al giudice nazionale. Orbene, non compete al Tribunale trattare l’asserita violazione della normativa nazionale come una questione di diritto che presuppone un sindacato giurisdizionale illimitato, in quanto tale controllo spetta solo alle autorità nazionali (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑139/99, AICS/Parlamento, Racc. pag. II‑2849, punto 40, confermata con ordinanza della Corte 21 giugno 2001, causa C‑330/00 P, AICS/Parlamento, Racc. pag. I‑4809).
63 La ricorrente non può far valere la giurisprudenza da essa invocata a sostegno delle proprie tesi.
64 Quanto alla causa che ha dato luogo alla sentenza Leussink e a./Commissione, citata supra, riguardante un ricorso per il risarcimento del danno proposto da un dipendente della Commissione infortunatosi in un incidente stradale in Germania mentre era in missione e viaggiava su una vettura della Commissione guidata da un autista di tale istituzione, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la detta sentenza non ha mai stabilito che il giudice comunitario fosse competente ad accertare se un’istituzione comunitaria avesse violato una norma di diritto nazionale. Al contrario, la Corte, che ha condannato la Commissione, ha espressamente escluso che la responsabilità di quest’ultima potesse essere esaminata, nella fattispecie, in base al diritto nazionale (punto 15 della sentenza).
65 Per quanto riguarda la sentenza Grifoni/Commissione, concernente un ricorso per risarcimento proposto da un imprenditore che aveva subito un incidente mentre ispezionava il tetto di un edificio della Commissione a Ispra in vista dell’esecuzione di lavori di manutenzione sullo stesso, occorre rilevare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la Corte non ha valutato direttamente la conformità del comportamento contestato alla Commissione, ossia l’omessa attuazione delle misure di sicurezza richieste dalla legge dello Stato in cui si trovava l’edificio, con le norme nazionali applicabili. Infatti, l’inosservanza da parte della Commissione delle norme nazionali di prevenzione degli infortuni era stata previamente constatata dall’organo nazionale competente a verificare il rispetto di tali norme, il quale aveva accertato che la Commissione non aveva predisposto alcuna misura di prevenzione (conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa Grifoni/Commissione, cit., Racc. pag. I-1203, paragrafo 26). Pertanto, la Corte ha ritenuto che il comportamento negligente della Commissione, che non aveva dato prova della necessaria diligenza nell’adozione delle misure di sicurezza atte a prevenire l’incidente, era stata dimostrata e costituiva un comportamento illecito idoneo a impegnare la responsabilità della Comunità (punti 13 e 14 della sentenza), sussistendo le altre condizioni necessarie all’insorgenza di tale responsabilità, ossia l’effettività del danno subito e l’esistenza di un nesso di causalità tra il danno e il comportamento illecito contestato all’istituzione interessata. Orbene, tale situazione è diversa da quella della specie, in cui i giudici nazionali competenti non hanno constatato la violazione da parte della BCE dei vari brevetti nazionali di cui trattasi.
66 Il Tribunale ha seguito la stessa impostazione nelle due cause che hanno dato luogo, rispettivamente, alle sentenze 6 luglio 2000, AICS/Parlamento, citata supra, e 11 giugno 2002, causa T‑365/00, AICS/Parlamento (Racc. pag. II‑2719), riguardanti entrambe l’attribuzione da parte del Parlamento di un appalto pubblico di trasporto di persone collegate a tale istituzione su vetture prive di segni di riconoscimento con autista noleggiate a Strasburgo. Uno degli offerenti, la cui offerta era stata respinta, ha proposto ricorso di annullamento contro la decisione del Parlamento di attribuzione dell’appalto, ritenendola illegittima, e ricorso per risarcimento danni contro la detta istituzione. Nell’ambito del ricorso di annullamento la ricorrente ha sostenuto che il contratto infine firmato dal Parlamento e dall’impresa aggiudicataria violava la normativa francese applicabile all’attività dei taxi. Con sentenza 6 luglio 2000, AICS/Parlamento, citata supra, il Tribunale ha respinto le domande di annullamento e di risarcimento del danno, in quanto la ricorrente non aveva dimostrato che il Parlamento avesse commesso un errore manifesto nella sua interpretazione della legislazione francese (punto 43). Per contro, con sentenza 11 giugno 2002, AICS/Parlamento, citata supra, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che il Tribunal correctionnel di Strasburgo aveva pronunciato nel frattempo la sentenza 7 aprile 2000, in cui aveva dichiarato che la legislazione francese ostava all’interpretazione del Parlamento (punti 65‑71 della sentenza). Pertanto, il Tribunale ha annullato la decisione di attribuzione dell’appalto, mentre ha respinto la domanda di risarcimento per mancanza di prova dell’asserito danno (punto 79).
67 Ad abundantiam, occorre tenere conto del fatto che l’art. 138 della CBE dispone che un brevetto europeo può essere dichiarato nullo, a norma della legislazione di uno Stato contraente e con effetto sul territorio di quello Stato, e del fatto che l’art. 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 conferisce una competenza esclusiva in materia di validità dei brevetti ai giudici dello Stato nel cui territorio è stata effettuata la registrazione, ove la Corte ha precisato che tale competenza esclusiva si applica qualunque sia l’ambito procedurale in cui la questione della validità di un brevetto venga sollevata, a prescindere dal fatto che ciò avvenga mediante azione o mediante eccezione (v., per analogia, sentenza della Corte 13 luglio 2006, causa C‑4/03, GAT, Racc. pag. I‑6509, punto 25).
68 La questione della validità del brevetto, nella maggior parte dei casi, è decisiva nell’ambito dell’azione di contraffazione, in quanto la persona accusata della contraffazione può eccepire incidentalmente la nullità del brevetto per privare retroattivamente il titolare del brevetto stesso del diritto da questa invocato e fare respingere, di conseguenza, l’azione di contraffazione esercitata nei suoi confronti. Ciò si verifica peraltro nel caso di specie, dato che la BCE ha già esperito azioni di annullamento contro il brevetto controverso dinanzi ai giudici di tutti gli Stati interessati.
69 Tale circostanza implica che i brevetti la cui contraffazione costituisce l’atto contestato alla BCE potrebbero essere nulli e quindi inesistenti. Tale rischio non è ipotetico nel caso di specie, dal momento che, con sentenza 26 marzo 2007, la High Court of Justice ha dichiarato che il brevetto controverso non era valido sul suo territorio.
70 Infine, il Tribunale non può rimettere in discussione la legittimità di un titolo nazionale di proprietà industriale senza violare il principio di leale cooperazione sul quale devono fondarsi i rapporti tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie e che, secondo una giurisprudenza costante, non solo obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto comunitario, ma impone anche alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione con gli Stati membri (ordinanza della Corte 13 luglio 1990, causa C‑2/88, Zwartveld e a., Racc. pag. I‑3365, punto 17, e sentenza della Corte 16 ottobre 2003, causa C‑339/00, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I‑11757, punti 71 e 72).
71 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la competenza a dichiarare l’esistenza della contraffazione di un brevetto nazionale spetta ai giudici nazionali e non al Tribunale. Pertanto, l’azione di contraffazione deve essere dichiarata irricevibile per incompetenza del Tribunale.
72 Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento della ricorrente secondo cui essa non sarebbe obbligata a esperire i procedimenti nazionali prima di proporre un ricorso per risarcimento del danno dinanzi al Tribunale, in quanto nel caso di specie non si afferma che uno Stato membro sia corresponsabile della contraffazione. Essa sostiene inoltre che il fatto di avviare più procedimenti simultaneamente dinanzi ai giudici di molti Stati membri potrebbe comportare complicazioni e ritardi ingiustificati.
73 In primo luogo, l’obbligo della ricorrente di esperire procedimenti nazionali simultanei per far valere propri diritti soggettivi non dipende dalla corresponsabilità delle autorità degli Stati membri nell’asserita contraffazione, ma unicamente dal fatto che il Tribunale non è competente a stabilire se la BCE abbia contraffatto un brevetto nazionale.
74 In secondo luogo, le complicazioni e i ritardi che la ricorrente potrebbe subire a causa dell’esigenza di esperire procedimenti paralleli per far valere i propri diritti sono unicamente la conseguenza della mancanza di un brevetto su scala comunitaria e tale situazione è comune a tutti i titolari di un’invenzione protetta da diversi brevetti nazionali nella Comunità.
75 Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’azione risarcitoria esercitata dinanzi al Tribunale contro la BCE potrebbe prescriversi nelle more delle decisioni dei giudici nazionali competenti, si deve rilevare che il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale contro la Comunità non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo del risarcimento (sentenza della Corte 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85, punto 10, e ordinanza della Corte 18 luglio 2002, causa C‑136/01 P, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, Racc. pag. I‑6565, punto 30). Nel caso di specie, il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità della ricorrente contro la Comunità può iniziare a decorrere solo nel momento in cui essa abbia ottenuto dai giudici nazionali competenti la dichiarazione dell’esistenza della contraffazione di cui essa accusa la BCE.
Sul ricorso per risarcimento del danno
76 Il Tribunale ritiene, conformemente a quanto sostiene la ricorrente, di essere competente a statuire sul ricorso per risarcimento del danno in forza del combinato disposto degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, che conferisce al giudice comunitario la competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento da parte della Comunità dei danni causati dalle istituzioni comunitarie in materia di responsabilità extracontrattuale. L’art. 288, terzo comma, CE dispone che la Comunità deve risarcire i danni cagionati dalla BCE.
77 La BCE ha sollevato un’eccezione di irricevibilità anche in relazione alla domanda di risarcimento. Il Tribunale ritiene invece che tale domanda debba essere respinta in quanto infondata.
78 In proposito, la BCE sostiene che, conformemente a una giurisprudenza consolidata, il diritto al risarcimento è riconosciuto quando sussistano tre condizioni, vale a dire: la violazione da parte dell’istituzione interessata di una regola di diritto che conferisce diritti ai singoli, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione commessa e il danno cagionato. La BCE osserva inoltre che, qualora una di tali condizioni non sussista, il Tribunale deve respingere integralmente il ricorso senza esaminare se siano soddisfatte le altre condizioni.
79 Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di non proseguire il procedimento.
80 Si deve ricordare che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, è subordinato al ricorrere di un insieme di condizioni, ossia l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’asserito comportamento e il danno (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T‑175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II‑729, punto 44, e 16 ottobre 1996, causa T‑336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. II‑1343, punto 30).
81 Nel caso in esame la prima delle condizioni richieste, ossia l’illegittimità del comportamento contestato alla BCE, consistente nella contraffazione del brevetto controverso, non è stata dimostrata. Infatti, come si è già dichiarato, l’esistenza della contraffazione dev’essere constatata dalle autorità nazionali competenti. La ricorrente non ha prodotto alcuna prova al riguardo, ha anzi chiesto al Tribunale di effettuare lui stesso tale dichiarazione. Orbene, solo sulla base di una decisione dell’autorità nazionale competente che constati l’esistenza della contraffazione il Tribunale potrebbe stabilire se detta contraffazione sia atta ad impegnare la responsabilità della Comunità.
82 Pertanto, si deve constatare che il ricorso per il risarcimento del danno è manifestamente infondato e va respinto ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura.
Sulle spese
83 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la BCE ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) L’azione per contraffazione dei brevetti è irricevibile.
2) Il ricorso per il risarcimento del danno è respinto.
3) La Document Security Systems, Inc. sopporterà le proprie spese nonché quelle della Banca centrale europea.
Lussemburgo, 5 settembre 2007
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. D. Cooke
* Lingua processuale: l'inglese.
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