Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 5 settembre 2006 – Finlandia / Commissione
(Causa T‑350/05)
«Incidenti procedurali – Eccezione di irricevibilità – Atti non produttivi di effetti giuridici vincolanti – Risorse proprie delle Comunità europee – Procedimento di infrazione – Interessi di mora previsti dall’art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 – Negoziazione di un accordo su un pagamento in via provvisoria»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000) (v. punti 36‑38)
2. Risorse proprie delle Comunità europee – Constatazione e messa a disposizione da parte degli Stati membri (Regolamento del Consiglio n. 1150/2000) (v. punti 39‑47)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione (Segretariato generale), che sarebbe contenuta nella lettera 8 luglio 2005, con cui la Commissione avrebbe rifiutato di avviare consultazioni con la Repubblica di Finlandia concernenti il pagamento in via provvisoria di dazi retroattivamente reclamati dalla Commissione alla Repubblica di Finlandia nell’ambito del procedimento di infrazione 2003/2180, intentato ai sensi dell’art. 226 CE, e maggiorati degli interessi di mora fino al giorno dell’avvenuto pagamento.
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy