Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 15 novembre 2006 – Anheuser‑Busch/UAMI – Budĕjovický Budvar (BUDWEISER)
(Causa T-366/05)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BUDWEISER – Marchi denominativi internazionali e figurativi anteriori BUDWEISER e BUDWEISER BUDVAR – Rifiuto di registrazione – Limitazione dei prodotti richiesti – Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento giuridico»
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 27-48)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 luglio 2005 (procedimento R 514/2004‑2), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Budĕjovický Budvar, národní podnik, e la Anheuser‑Busch, Inc.
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
Anheuser-Busch, Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo BUDWEISER per i prodotti delle classi 32 e 33 – domanda n. 1603489
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Budĕjovický Budvar, národní podnik
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi figurativi e denominativi internazionali BUDWEISER e BUDWEISER BUDVAR per i prodotti delle classi 31 e 32
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Anheuser Busch, Inc. è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e della Budĕjovický Budvar, národní podnik.
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