29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/3
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Willy Kempter KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Causa C-2/06) (1)
(Esportazione di bovini - Restituzioni all'esportazione - Decisione amministrativa definitiva - Interpretazione di una sentenza della Corte - Effetti di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte successivamente a tale decisione - Riesame e rettifica - Limiti temporali - Certezza del diritto - Principio di cooperazione - Art. 10 CE)
(2008/C 79/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgerichts Hamburg
Parti
Ricorrente: Willy Kempter KG
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 10 del Trattato CE, come interpretato dalla sentenza della Corte 13 gennaio 2004, nella causa C-453/00, Kühne & Heitz — Riesame e rettifica da parte di un organo amministrativo della sua decisione divenuta definitiva, per tener conto dell'interpretazione della disposizione comunitaria applicabile data nel frattempo da una sentenza della Corte, laddove il destinatario della decisione non aveva invocato la violazione della disposizione al momento del ricorso giurisdizionale iniziale e ha introdotto la sua domanda di riesame solo 21 mesi dopo la pronuncia di tale sentenza
Dispositivo
1)
Nell'ambito di un procedimento dinanzi ad un organo amministrativo diretto al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una sentenza pronunciata da un giudice di ultima istanza, la quale, alla luce di una giurisprudenza successiva della Corte, risulta basata su un'interpretazione erronea del diritto comunitario, tale diritto non richiede che il ricorrente nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell'ambito del ricorso giurisdizionale di diritto interno da esso proposto contro tale decisione.
2)
Il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per presentare una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva. Gli Stati membri rimangono tuttavia liberi di fissare termini di ricorso ragionevoli, conformemente ai principi comunitari di effettività e di equivalenza.
(1) GU C 60 dell'11.3.2006.
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