8.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 64/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 — Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese
(Causa C-6/06 P) (1)
(Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Principi di stabilità relativa, di certezza del diritto e di legittimo affidamento - Ricevibilità - Ricorso in parte infondato e in parte irricevibile - Ricorso incidentale - Domanda di annullamento parziale di una sentenza del Tribunale in quanto dichiara che non è necessario pronunciarsi su un'eccezione di irricevibilità opposta ad un ricorso che esso respinge in quanto infondato - Assenza di interesse ad agire - Forza di giudicato)
(2008/C 64/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a. (rappresentante: M. Troncoso Ferrer, abogado)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Balta, agenti) Commissione delle Comunità europee (rappresentante: F. Jimeno Fernández, agente) Repubblica francese
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento diretto ad ottenere il pagamento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a seguito dell'autorizzazione concessa dal Consiglio al trasferimento alla Repubblica francese di una parte del contingente di acciughe assegnato alla Repubblica portoghese
Dispositivo
1)
Il ricorso principale presentato dalla Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e dagli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell'allegato della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, è respinto.
2)
Il ricorso incidentale, proposto dal Consiglio dell'Unione europea, è respinto.
3)
La Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e gli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell'allegato della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, nonché il Consiglio dell'Unione europea, sopportano le proprie spese.
4)
La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.
(1) GU C 60 dell'11.3.2006.
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