9.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 116/4
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Infront WM AG, divenuta KirchMedia WM AG, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-125/06 P) (1)
(Impugnazione - Direttiva 89/552/CEE - Trasmissione televisiva - Ricorso di annullamento - Art. 230, quarto comma, CE - Nozione di decisione che riguarda «direttamente e individualmente» una persona fisica o giuridica)
(2008/C 116/06)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Banks e M. Huttunen, agenti)
Altra parte nel procedimento: Infront WM AG, divenuta KirchMedia WM AG (rappresentante: M. Garcia, Solicitor), Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
Oggetto
Ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) il 15 dicembre 2005 nella causa T-33/01, Infront WM AG c/Commissione delle Comunità europee con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione adottata in applicazione dell'art. 3, bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, che dichiara compatibili con il mercato comune talune misure adottate dal Regno Unito relative a restrizioni in materia di diffusione televisiva di una serie di eventi sportivi e di altri eventi che aventi interesse a livello nazionale — Nozione di atto che riguardante direttamente ed individualmente ai sensi dell'art. 230 CE
Dispositivo
1)
L'impugnazione è respinta.
2)
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
(1) GU C 108 del 6.5.2006.
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