23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/13
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě — Repubblica ceca) — Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc
(Causa C-161/06) (1)
(Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea - Art. 58 - Normativa comunitaria - Assenza di traduzione nella lingua di uno Stato membro - Opponibilità)
(2008/C 51/21)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Krajský soud v Ostravě
Parti
Ricorrente: Skoma-Lux sro
Convenuta: Celní ředitelství Olomouc
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský Soud v Ostravě (Repubblica ceca) — Interpretazione dell'art. 58 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236, pag. 33) — Imposizione di un'ammenda ad un'impresa ceca di importazioni a causa di una dichiarazione doganale contenente indicazioni inesatte, in applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 non previamente pubblicato in lingua ceca nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Dispositivo
1)
L'art. 58 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea osta a che gli obblighi contenuti in un regolamento comunitario che non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nella lingua di un nuovo Stato membro, allorquando quest'ultima è una lingua ufficiale dell'Unione europea, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali persone avrebbero potuto prendere conoscenza di tale regolamento con altri mezzi.
2)
Nel giudicare che un regolamento comunitario, che non è stato pubblicato nella lingua di uno Stato membro, è inopponibile ai cittadini di tale Stato, la Corte procede ad un'interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 234 CE.
(1) GU C 154 dell'1.7.2006.
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