24.10.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 256/2
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 settembre 2009 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-166/07) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1968/2006 - Contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda - Scelta della base giuridica)
2009/C 256/03
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Klavina, L. Visaggio e A. Troupiotis, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Moore, agenti)
Parti intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti), Irlanda (rappresentante: D. O’Hagan, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer, agente e D.W. Anderson QC, barrister)
Oggetto
Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 1968, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (GU L 409, pag. 81; rettificativo in GU 2007, L 36, pag. 31) — Scelta del fondamento giuridico — Art. 308 CE (Consultazione del Parlamento/Unanimità in seno al Consiglio) — Promozione della coesione economica e sociale — Azioni specifiche necessarie in complemento a quelle coperte dai Fondi strutturali — Consolidamento del processo di pace in Irlanda del Nord — Art. 159 CE (Procedura di codecisione)
Dispositivo
1)
Il regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 1968, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010), è annullato.
2)
Gli effetti del regolamento n. 1968/2006 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento adottato su una base giuridica appropriata.
3)
L’annullamento del regolamento n. 1968/2006 non pregiudica la validità dei pagamenti effettuati né quella degli impegni assunti in forza di detto regolamento.
4)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopportano ciascuno le proprie spese.
5)
L’Irlanda, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.
(1) GU C 155 del 7.7.2007.
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