4.7.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 153/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 maggio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Renate Ilsinger/Martin Dreschers, operante in veste di amministratore giudiziario della Schlank & Schick GmbH
(Causa C-180/06) (1)
(Competenza giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori - Diritto del consumatore destinatario di una pubblicità ingannevole di chiedere per via giudiziale il premio apparentemente vinto - Qualificazione - Azione di natura contrattuale contemplata all’art. 15, n. 1, lett. c), del detto regolamento - Presupposti)
2009/C 153/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Wien
Parti
Ricorrente: Renate Ilsinger
Convenuto: Martin Dreschers, operante in veste di amministratore giudiziario della Schlank & Schick GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Wien — Interpretazione dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Norme nazionali in materia di tutela dei consumatori che prevedono il diritto del destinatario di una pubblicità ingannevole di ottenere il premio apparentemente vinto
Dispositivo
In una situazione quale quella oggetto della causa principale, nella quale un consumatore mira ad ottenere, a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli ha il proprio domicilio e dinanzi al tribunale del luogo di tale domicilio, la condanna di una società di vendite per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, alla consegna di un premio da lui apparentemente vinto, e
—
qualora la detta società, allo scopo di incitare tale consumatore a concludere un contratto, gli abbia inviato, come destinatario nominativamente designato, una comunicazione idonea a destare in lui l’impressione che gli verrà attribuito un premio qualora ne solleciti il pagamento restituendo il «certificato di richiesta di vincita» allegato alla comunicazione suddetta,
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ma senza che l’attribuzione del premio sia subordinata ad un ordinativo di prodotti offerti in vendita da tale società o ad un ordinativo in prova,
le regole di competenza enunciate dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere così interpretate:
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un’azione giudiziale siffatta proposta dal consumatore ricade sotto l’art. 15, n. 1, lett. c), del detto regolamento a condizione che il venditore professionista si sia giuridicamente impegnato a pagare tale premio al consumatore medesimo;
—
qualora tale condizione non sia soddisfatta, un’azione di questo tipo ricade sotto la citata disposizione del regolamento n. 44/2001 soltanto nel caso in cui il consumatore abbia effettivamente trasmesso un ordinativo al suddetto venditore professionista.
(1) GU C 165 del 15.7.2006.
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