5.7.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 171/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N.V.
(Causa C-194/06) (1)
(Artt. 56 CE-58 CE - Libera circolazione dei capitali - Imposizione dei dividendi - Compensazione concessa ad un organismo di investimento collettivo a carattere fiscale in ragione di prelievi tributari effettuati alla fonte da un altro Stato sui dividendi percepiti da tale organismo - Limitazione di tale compensazione all'importo che un azionista residente nello Stato membro di stabilimento del detto organismo, che abbia effettuato un investimento senza il tramite di un organismo siffatto, potrebbe imputare all'imposta sui redditi in virtù di una convenzione contro le doppie imposizioni - Limitazione della detta compensazione in funzione della partecipazione di azionisti non residenti nel capitale di tale organismo)
(2008/C 171/05)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën
Convenuta: Orange European Smallcap Fund N.V.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 56 CE; 57, n. 1, CE, e 58, n. 1, CE — Normativa nazionale che concede un credito d'imposta ad una società di investimento in ragione del prelievo, da parte di un altro Stato membro, di una ritenuta alla fonte sui dividenti, Limitazione in caso di azionisti non residenti nei Paesi Bassi e non assoggettati all'imposta olandese sulle società
Dispositivo
1)
Gli artt. 56 CE e 58 CE non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, la quale, prevedendo a favore degli organismi di investimento collettivo a carattere fiscale stabiliti nel territorio di tale Stato una compensazione destinata a tener conto dei prelievi fiscali effettuati alla fonte da un altro Stato membro sui dividendi versati ai detti organismi, limiti tale compensazione all'importo che una persona fisica residente nel territorio del detto primo Stato membro avrebbe potuto imputare, in ragione di prelievi analoghi, in virtù di una convenzione diretta a prevenire le doppie imposizioni conclusa con l'altro Stato membro summenzionato.
2)
Gli artt. 56 CE e 58 CE ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, la quale, prevedendo a favore degli organismi di investimento collettivo a carattere fiscale stabiliti nel territorio di tale Stato una compensazione destinata a tener conto dei prelievi fiscali effettuati alla fonte da un altro Stato membro o da un paese terzo sui dividendi versati a tali organismi, riduca la detta compensazione se e nella misura in cui l'azionariato di questi ultimi sia costituito da persone fisiche o giuridiche che risiedono o sono stabilite in altri Stati membri o in paesi terzi, in quanto una riduzione siffatta penalizza indistintamente tutti gli azionisti di tali organismi.
Nessun rilevo assume al riguardo il fatto che gli azionisti stranieri di un organismo di investimento collettivo a carattere fiscale risiedano o siano stabiliti in uno Stato con il quale lo Stato membro di stabilimento di tale organismo ha concluso una convenzione che prevede, su una base di reciprocità, l'imputazione delle ritenute fiscali operate alla fonte sui dividendi.
3)
Una restrizione ricade sotto le previsioni dell'art. 57, n. 1, CE in quanto restrizione dei movimenti di capitali implicanti investimenti diretti qualora riguardi gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati dalle persone fisiche o giuridiche ed aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra il finanziatore e l'impresa cui tali fondi sono destinati per l'esercizio di un'attività economica.
(1) GU C 178 del 29.7.2008.
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