24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1o aprile 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage)] (Belgio) — Governo della Comunità francese, Governo vallone/Governo fiammingo
(Causa C-212/06) (1)
(Regime di assicurazione contro la mancanza di autonomia istituito da un ente federato di uno Stato membro - Esclusione delle persone che risiedono in una parte del territorio nazionale diversa da quella che ricade nella competenza di tale ente - Artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE - Regolamento (CEE) n. 1408/71)
(2008/C 128/06)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage)
Parti
Ricorrenti: Governo della Comunità francese, Governo vallone
Convenuto: Governo fiammingo
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage) (Belgio) — Interpretazione degli artt. 19, 39 e 43 del Trattato CE, nonché degli artt. 2, 3, 4, 13, 18, 19, 20, 25 e 28 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato — Applicabilità del regime assicurativo sanitario fiammingo a soggetti impiegati nella regione di lingua olandese o nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale e residenti in una di tali regioni, ovvero in un altro Stato membro, ad esclusione dei soggetti residenti in un'altra parte del territorio nazionale
Dispositivo
1)
Prestazioni corrisposte nell'ambito di un regime come quello di assicurazione contro la mancanza di autonomia, istituito con il decreto del Parlamento fiammingo 30 marzo 1999 relativo all'organizzazione dell'assicurazione contro la mancanza di autonomia (Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering), nella versione risultante dal decreto del Parlamento fiammingo 30 aprile 2004, che modifica il decreto 30 marzo 1999 relativo all'organizzazione dell'assicurazione contro la mancanza di autonomia (Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering), rientrano nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307.
2)
Gli artt. 39 CE e 43 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di un ente federato di uno Stato membro, come quella che disciplina l'assicurazione contro la mancanza di autonomia, istituita dalla Comunità fiamminga da detto decreto 30 marzo 1999, nella versione che risulta dal decreto del Parlamento fiammingo 30 aprile 2004, che limita l'affiliazione al regime previdenziale e il beneficio delle prestazioni che esso prevede alle persone che risiedono nel territorio ricompreso nella competenza di tale ente ovvero esercitano un'attività lavorativa nel territorio medesimo pur risiedendo in un altro Stato membro, in quanto tale limitazione incida su cittadini di altri Stati membri o su cittadini dello Stato medesimo che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità europea.
3)
Gli artt. 39 CE e 43 CE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di un ente federato di uno Stato membro che limiti l'affiliazione ad un regime di previdenza sociale ed il beneficio delle prestazioni previste dal regime medesimo alle sole persone residenti nel territorio di tale ente, in quanto detta limitazione incida su cittadini di altri Stati membri che esercitino un'attività lavorativa nel territorio dell'ente medesimo, ovvero su cittadini dello Stato stesso che abbiano esercitato il proprio diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità europea.
(1) GU C 178 del 29.7.2006.
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