11.10.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/3
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-215/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Assenza di valutazione dell'impatto ambientale di progetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE - Regolarizzazione a posteriori)
(2008/C 260/03)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Lawunmi e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, J. Connolly SC e G. Simons BL)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Artt. 2, 4 e da 5 a 10 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Mancata adozione di misure volte a garantire che progetti rientranti nel campo di applicazione della direttiva vengano sottoposti ad uno studio d'impatto
Dispositivo
1)
Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che:
—
prima di essere eseguiti in tutto in parte, i progetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d'impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e
—
il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l'esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.
2)
L'Irlanda è condannata alle spese.
(1) GU C 178 del 29.7.2006.
Full & Egal Universal Law Academy