24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Militzer & Münch GmbH/Ministero delle Finanze
(Causa C-230/06) (1)
(Unione doganale - Transito comunitario - Riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale - Stato membro competente - Prova della regolarità dell'operazione o del luogo dell'infrazione - Termini - Responsabilità dell'obbligato principale)
(2008/C 128/07)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: Militzer & Münch GmbH
Convenuto: Ministero delle Finanze
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 11 bis del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 107, pag. 1) e dell'art. 215, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Appuramento da parte della dogana di destinazione attestato da documenti falsi — Termine previsto per notificare che una spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione — Applicabilità
Dispositivo
1)
Al fine di verificare la competenza dello Stato membro che ha proceduto alla riscossione dei dazi doganali, spetta al giudice del rinvio stabilire se, nel momento in cui si è constatata la mancata presentazione della spedizione all'ufficio di destinazione, il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità potesse essere accertato. In caso di risposta affermativa, le disposizioni degli artt. 203, n. 1, e 215, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, consentono di designare come competente a riscuotere l'importo dell'obbligazione doganale lo Stato membro nel cui territorio è stata commessa la prima infrazione o irregolarità qualificabile come sottrazione al controllo doganale. Per contro, qualora non sia stato possibile accertare in tal modo il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza è competente a procedere alla riscossione dei dazi doganali, in conformità delle disposizioni degli artt. 378 e 379 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92.
2)
Qualora una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, spetta soltanto all'ufficio di partenza effettuare la notifica prevista rispettando i termini di undici mesi e di tre mesi contemplati dall'art. 379, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2454/93.
3)
Il fatto di ritenere uno spedizioniere doganale, nella sua qualità di obbligato principale, responsabile dell'obbligazione doganale non è contrario al principio di proporzionalità.
(1) GU C 190 del 12.8.2006.
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