27.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-239/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)
2010/C 51/08
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna, A. Samoni-Rantou e K. Boskovits, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e delle disposizioni corrispondenti del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione con franchigia dalla dogana degli equipaggiamenti militari — Rifiuto di calcolare le somme che avrebbero dovuto essere percepite e messe a disposizione delle risorse proprie delle Comunità
Dispositivo
1)
La Repubblica italiana, avendo esentato da dazi doganali l’importazione di materiale ad uso militare nel periodo 1o gennaio 1998 — 31 dicembre 2002 ed avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione, nonché gli interessi moratori dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione delle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, nonché degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
3)
La Repubblica ellenica e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.
(1) GU C 178 del 29.7.2006.
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