7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/8
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/T. Sahin
(Causa C-242/06) (1)
(Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Introduzione di diritti di natura amministrativa per l’ottenimento di un permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante - Violazione della clausola di “standstill” di cui all’art. 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione)
2009/C 267/13
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
Convenuto: T. Sahin
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nederlandse Raad van State — Interpretazione dell’art. 13 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di Associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, in combinato disposto con l’art. 59 del protocollo addizionale, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio, 19 settembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1) — Obbligo di pagamento dei diritti per l’esame di una domanda di proroga del permesso di soggiorno — Proroga richiesta dopo la scadenza
Dispositivo
L’art. 13 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Turchia, deve essere interpretato nel senso che osta all’introduzione, a partire dall’entrata in vigore di tale decisione rispetto allo Stato membro di cui trattasi, di una normativa interna, come quella di cui alla causa principale, che fa dipendere il rilascio di un permesso di soggiorno o la proroga della sua validità dal pagamento di diritti, qualora l’importo dei diritti a carico dei cittadini turchi sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari.
(1) GU C 212 del 2.9.2006.
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