29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/4
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Koblenz — Germania) — Dynamic Medien Vertriebs GmbH/Avides Media AG
(Causa C-244/06) (1)
(Libera circolazione delle merci - Art. 28 CE - Misure di effetto equivalente - Direttiva 2000/31/CE - Normativa nazionale che vieta la vendita per corrispondenza di supporti video che non sono stati sottoposti al controllo e alla classificazione ai fini della tutela dei minori da parte dell'autorità competente e che sono sprovvisti dell'indicazione, proveniente da tale autorità, dell'età a partire dalla quale ne è consentita la visione - Supporti video importati da un altro Stato membro sottoposti al controllo e alla classificazione da parte della competente autorità di tale Stato e recanti l'indicazione di un limite di età - Giustificazione - Tutela dei minori - Principio di proporzionalità)
(2008/C 79/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Koblenz
Parti
Ricorrente: Dynamic Medien Vertriebs GmbH
Convenuta: Avides Media AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Koblenz — Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1) — Normativa nazionale sulla protezione dei minori che vieta la vendita per corrispondenza di supporti video non recanti l'indicazione che gli stessi sono stati dichiarati adatti ai minori dall'autorità competente dello Stato membro — Supporti video importati da un altro Stato membro dichiarati adatti ai minori di una certa fascia di età da parte dell'autorità competente di tale ultimo Stato membro — Principio di proporzionalità
Dispositivo
L'art. 28 CE non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che vieta la vendita e la cessione per corrispondenza di supporti video non sottoposti al controllo e alla classificazione, ai fini della tutela dei minori, da parte di un'autorità regionale superiore o di un organismo nazionale di autoregolamentazione volontaria, nonché sprovvisti dell'indicazione, proveniente da tale autorità o da tale organismo, dell'età a partire dalla quale ne è consentita la visione, salvo che risulti che la procedura di controllo, classificazione e contrassegno di supporti video prevista da tale normativa non sia facilmente accessibile, ovvero non possa concludersi entro termini ragionevoli, ovvero il diniego non possa formare oggetto di ricorso esperibile in via giurisdizionale.
(1) GU C 178 del 29.7.2006.
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