1.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 102/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia
(Causa C-249/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Violazione dell’art. 307, secondo comma, CE - Mancata adozione delle misure atte ad eliminare le incompatibilità tra gli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea e il Trattato CE - Accordi conclusi dal Regno di Svezia con la Repubblica di Argentina, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Repubblica araba d’Egitto, Hong Kong, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica del Madagascar, la Malaysia, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica del Perù, la Repubblica del Senegal, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, la Repubblica tunisina, la Repubblica socialista del Vietnam, la Repubblica dello Yemen e l’ex Repubblica socialista federale di Iugoslavia in materia di investimenti)
2009/C 102/03
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Tufvesson, B. Martenczuk e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e K. Wistrand, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, agente), Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, K. Szíjjártó e M. Fehér, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: A. Guimaraes-Purokoski e M. J. Heliskoski, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 307, secondo comma, CE — Mancata adozione delle misure necessarie ad eliminare le incompatibilità tra accordi bilaterali, conclusi con paesi terzi precedentemente all'adesione dello Stato membro alle Comunità europee, e il Trattato CE — Accordi bilaterali conclusi dal Regno di Svezia con la Repubblica socialista del Vietnam e sedici altri paesi in materia di investimenti
Dispositivo
1)
Il Regno di Svezia, non avendo fatto ricorso ai mezzi atti ad eliminare le incompatibilità relative alle disposizioni in materia di trasferimento di capitali contenute negli accordi sugli investimenti conclusi con la Repubblica di Argentina, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Repubblica araba d’Egitto, Hong Kong, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica del Madagascar, la Malaysia, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica del Perù, la Repubblica del Senegal, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, la Repubblica tunisina, la Repubblica socialista del Vietnam, la Repubblica dello Yemen e l’ex Repubblica socialista federale di Iugoslavia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 307, secondo comma, CE.
2)
Il Regno di Svezia è condannato alle spese.
3)
La Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.
(1) GU C 178 del 29.7.2006.
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