23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SPRL, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele), Wolu TV ASBL/État belge
(Causa C-250/06) (1)
(Art. 49 CE - Libera prestazione dei servizi - Normativa nazionale che prevede l'obbligo per gli operatori via cavo di diffondere i programmi trasmessi da taluni organismi di radiodiffusione privati («must carry») - Restrizione - Ragione imperativa di interesse pubblico - Salvaguardia del pluralismo in una regione bilingue)
(2008/C 51/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SPRL, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele), Wolu TV ASBL
Convenuto: État belge
Con l'intervento di: BeTV SA, Tvi SA, Télé Bruxelles ASBL, Belgian Business Television SA, Media ad Infinitum SA, TV5-Monde,
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'Ètat (Belgio) — Interpretazione degli artt. 49 e 86 del Trattato CE — Nozione di «diritto speciale» — Obbligo imposto alle società di distribuzione via cavo di programmi televisivi di distribuire i programmi televisivi trasmessi da taluni organismi di radiodiffusione stabiliti per la maggior parte sul territorio nazionale
Dispositivo
L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nella causa principale, che impone agli operatori via cavo presenti nel territorio interessato di tale Stato di diffondere, in virtù di un obbligo cosiddetto di «must carry», i programmi televisivi trasmessi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva privati appartenenti ai poteri pubblici del detto Stato che sono stati designati da questi ultimi, quando tale normativa:
—
persegue uno scopo di interesse generale, quale la salvaguardia, a titolo della politica culturale di tale medesimo Stato membro, del pluralismo dell'offerta di programmi televisivi in tale territorio, e
—
non è sproporzionata rispetto a tale obiettivo, circostanza che implica che le sue modalità di applicazione debbano rientrare in un procedimento trasparente basato su criteri obiettivi, non discriminatori e conosciuti in anticipo.
Spetta al giudice del rinvio accertare se le dette condizioni siano soddisfatte.
(1) GU C 212 del 2.9.2006.
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