8.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 64/9
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Roby Profumi Srl/Comune di Parma
(Causa C-257/06) (1)
(Art. 28 CE - Direttiva 76/768/CEE - Tutela della salute - Prodotti cosmetici - Importazione - Comunicazione alle autorità dello Stato d'importazione di informazioni relative ai prodotti cosmetici)
(2008/C 64/11)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: Roby Profumi Srl
Convenuto: Comune di Parma
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 28 CE e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32) — Prodotti pronti alla vendita provenienti dagli altri Stati membri — Disposizioni nazionali che obbligano l'importatore a comunicare una lista completa e dettagliata delle sostanze contenute nel prodotto
Dispositivo
L'art. 7 della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE, non osta a una disposizione nazionale che, al fine di garantire un trattamento medico pronto ed adeguato, nei casi di alterazione della salute, impone all'importatore di prodotti cosmetici di comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione il nome o la ragione sociale dell'impresa, la sua sede legale e quella dell'officina di produzione nonché l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute in detti prodotti.
(1) GU C 212 del 2.9.2006.
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