26.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 22/8
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-262/06) (1)
(Settore delle telecomunicazioni - Servizio universale e diritti degli utenti - Nozione di «obblighi» che devono essere provvisoriamente mantenuti - Artt. 27, primo comma, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e 16, n. 1, lett. a), della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) - Tariffe applicate alla fornitura dei servizi di telefonia vocale - Obbligo di autorizzazione amministrativa)
(2008/C 22/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Deutsche Telekom AG
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 27, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33) e dell'art. 16, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51) — Nozione di «obblighi» che devono essere provvisoriamente mantenuti da parte degli Stati membri — Regime preesistente di omologazione delle tariffe delle forniture all'utente finale di servizi di telefonia vocale da parte in un'impresa avente una posizione dominante.
Dispositivo
Gli artt. 27, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e 16, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) vanno interpretati nel senso che devono essere provvisoriamente mantenuti in vigore un obbligo ex lege di ottenere un'autorizzazione relativa alle tariffe delle prestazioni di servizi di telefonia vocale al dettaglio effettuate da imprese che detengano una posizione dominante su tale mercato, come quello previsto all'art. 25 della legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz) del 25 luglio 1996, prescritto dal diritto nazionale anteriore al quadro normativo istituito dalle dette direttive, nonché i relativi atti amministrativi di accertamento.
(1) GU C 212 del 2.9.2006.
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