23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt/Finanzamt Offenburg
(Causa C-281/06) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Attività d'insegnamento svolta in via accessoria - Nozione di «retribuzione» - Indennità a titolo di rimborso spese - Normativa in materia di esenzione fiscale - Presupposti - Retribuzione versata da un'università nazionale)
(2008/C 51/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrenti: Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt
Convenuto: Finanzamt Offenburg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli artt. 49 e 149 CE — Attività di insegnamento esercitata a titolo di attività professionale secondaria presso una persona giuridica di diritto pubblico (Università) dietro un corrispettivo che può essere ritenuto un'indennità — Normativa nazionale che limiti l'esenzione fiscale prevista per tali remunerazioni a quelle corrisposte da persone giuridiche di diritto pubblico stabilite nello Stato membro
Dispositivo
1)
Un'attività d'insegnamento svolta da un soggetto passivo di uno Stato membro al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico, nel caso di specie un'università, situata in un altro Stato membro, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 49 CE anche se è esercitata in via accessoria e quasi gratuita.
2)
La restrizione alla libera prestazione dei servizi consistente nella circostanza che una normativa nazionale riservi l'applicazione di un'esenzione dall'imposta sul reddito alle retribuzioni versate, come corrispettivo di un'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria, da università, persone giuridiche di diritto pubblico, stabilite nel territorio nazionale, e la neghi allorché tali retribuzioni sono versate da un'università stabilita in un altro Stato membro, non è giustificata da motivi imperativi d'interesse generale.
3)
La circostanza che gli Stati membri sono competenti per decidere autonomamente in merito all'organizzazione del loro sistema d'istruzione non è tale da rendere compatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale che riserva il beneficio di un'esenzione fiscale ai soggetti passivi che esercitano attività al servizio o per conto di università pubbliche nazionali.
(1) GU C 224 del 16.9.2006.
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