6.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/3
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-286/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/48/CEE - Lavoratori - Riconoscimento di diplomi - Ingegnere)
(2008/C 313/03)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989 L 19, pag. 16) — Mancato riconoscimento, in Spagna, delle qualifiche professionali di ingegnere ottenute in Italia
Dispositivo
1)
Il Regno di Spagna,
—
negando il riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere conseguite in Italia in base ad una formazione universitaria impartita esclusivamente in Spagna, e
—
subordinando l'ammissione alle prove per la promozione all'interno del pubblico impiego di ingegneri in possesso di titoli professionali conseguiti in un altro Stato membro al riconoscimento accademico delle suddette qualifiche,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, in particolare del suo art. 3.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
(1) GU C 212 del 2.9.2006.
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