26.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 107/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 e C-291/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-289/06), Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06), Vedat Deniz (C-292/06)/Bundesrepublik Deutschland
(Cause riunite da C-287 a C-292/06) (1)
(Servizi postali - Direttiva 97/67/CE - Ambito riservato al fornitore del servizio postale universale - Tariffe speciali per clienti imprese che consegnino, presso determinati centri postali, quantitativi minimi di invii presmistati - Non ammissione alle tariffe speciali di intermediari che raggruppano, a titolo commerciale e in proprio, gli invii di più mittenti)
(2008/C 107/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Köln
Parti
Ricorrenti: Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 e C-291/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-298/06), Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06), Vedat Deniz (C-292/06)
Convenuto: Bundesrepublik Deutschland
Con l'intervento di: Marketing Service Magdeburg GmbH (C-287/06), Citipost Gesellschaft für Kurier- und Postdienstleistungen mbH (C-288/06), Deutsche Post AG (C-289/06, C-290/06 e C-292/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-291/06)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Köln (Repubblica federale di Germania) — Interpretazione degli artt. 47, n. 2, e 95, del trattato CE, nonché degli artt. 12, quinto trattino, e 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, pag. 14), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176, pag. 21) — Obbligo per il prestatore di servizio postale universale di offrire le tariffe speciali, applicate ai clienti professionali che trasportano direttamente invii postali smistati anticipatamente ai centri postali di partenza, anche ad un prestatore professionale di servizi postali che preleva detti invii postali presso mittenti per in seguito, alla guisa dei clienti professionali, smistarli e fornirli ad un centro di partenza
Dispositivo
L'art. 12, quinto trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39, deve essere interpretato nel senso che osta a che alle imprese che raggruppano, a titolo commerciale e in nome proprio, gli invii postali di più mittenti sia rifiutato il beneficio di tariffe speciali che il fornitore nazionale del servizio postale universale accorda, nel settore di sua esclusiva licenza, a clienti imprese per il deposito nei suoi centri postali di quantitativi minimi di invii presmistati.
(1) GU C 261 del 28.10.2006.
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