21.6.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 158/4
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 maggio 2008 — Eurohypo AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-304/06 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 7, n. 1, lett. b) - Marchio denominativo - EUROHYPO - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio privo di carattere distintivo)
(2008/C 158/05)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eurohypo AG (rappresentanti: C. Rohnke e M. Kloth, Rechtsanwälte)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e J. Weberndörfer, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 3 maggio 2006, causa T-439/04, Eurohypo AG/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione che rifiuta la domanda di registrazione del marchio verbale «EUROHYPO» per servizi della classe 36 — Carattere distintivo di un marchio composto esclusivamente da segni o da indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un servizio
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2006, causa T-439/04, Eurohypo/UAMI (EUROHYPO), è annullata nella parte in cui il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato che la quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, negando con la decisione 6 agosto 2004 (pratica R 829/2002-4) la registrazione come marchio comunitario del sintagma EUROHYPO per i servizi rientranti nella classe 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, classe corrispondente alla seguente descrizione: «[a]ttività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti (…)».
2)
Il ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 6 agosto 2004 (pratica R 829/2002-4) è respinto.
3)
La Eurohypo AG è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.
(1) GU C 224 del 16.9.2006.
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