24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/7
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln — Germania) — 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG
(Causa C-306/06) (1)
(Direttiva 2000/35/CE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Art. 3, n. 1, lett. c), ii) - Ritardi di pagamento - Bonifico bancario - Data a partire dalla quale il pagamento deve essere considerato effettuato)
(2008/C 128/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Köln
Parti
Ricorrente: 01051 Telecom GmbH
Convenuta: Deutsche Telekom AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Koln — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) — Possibilità per il creditore di reclamare interessi di mora — Nozione di «ricezione» da parte del creditore dell'importo dovuto — Normativa nazionale che considera come momento di pagamento il momento dell'ordine di bonifico bancario dato dal debitore e non quello dell'accredito sul conto del creditore
Dispositivo
L'art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dev'essere interpretato nel senso che esso richiede, affinché il pagamento mediante bonifico bancario escluda l'applicazione degli interessi moratori o ponga fine alla stessa, che la somma dovuta sia accreditata sul conto del creditore alla scadenza.
(1) GU C 249 del 14.10.2006.
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