19.7.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 183/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — The Queen, The International Association of Independent Tanker (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union/Secretary of State for Transport
(Causa C-308/06) (1)
(Trasporto marittimo - Inquinamento provocato dalle navi - Direttiva 2005/35/CE - Validità - Convenzione di Montego Bay - Convenzione Marpol 73/78 - Effetti giuridici - Invocabilità - Negligenza grave - Principio della certezza del diritto)
(2008/C 183/03)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrenti: The Queen, The International Association of Independent Tanker (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union
Convenuta: Secretary of State for Transport
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Validità degli artt. 4 e 5, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255, pag. 11) — Disposizioni comunitarie aventi l'effetto di limitare talune deroghe contenute in una convenzione internazionale (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, detta «Convenzione MARPOL») — Disposizioni che impongono sanzioni penali in situazioni in cui una convenzione internazionale [Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)] non le impone
Dispositivo
1)
La validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, non può essere valutata:
—
né alla luce della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre 1973, come completata dal protocollo del 17 febbraio 1978;
—
né alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.
2)
Dall'esame della quarta questione non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 4 della direttiva 2005/35 riguardo al principio generale della certezza del diritto.
(1) GU C 261 del 28.10.2006.
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