24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords — Regno Unito) — Marks & Spencer plc/Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise
(Causa C-309/06) (1)
(Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Esonero con rimborso delle imposte pagate a monte - Tassazione erronea in applicazione dell'aliquota normale - Diritto all'aliquota zero - Diritto al rimborso - Efficacia diretta - Principi generali del diritto comunitario - Arricchimento senza causa)
(2008/C 128/11)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
House of Lords
Parti
Ricorrente: Marks & Spencer plc
Convenuti: Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — House of Lords — Interpretazione dell'art. 28, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esistenza di un diritto comunitario che possa essere invocato dal fornitore di un prodotto («teacakes»: pasticcini da tè), per il quale la normativa nazionale mantiene l'esenzione con rimborso della tassa pagata — IVA indebitamente versata a causa di un'interpretazione errata della normativa nazionale da parte delle autorità competenti — Applicazione dei principi generali del diritto comunitario, ivi compreso quello della neutralità fiscale — Possibilità per un soggetto di invocare detti principi generali per recuperare gli importi erroneamente percepiti
Dispositivo
1)
Qualora uno Stato membro abbia mantenuto nella sua normativa nazionale, sul fondamento dell'art. 28, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, sia prima che dopo l'introduzione delle modifiche apportate a tale disposizione dalla direttiva 92/77, un'esenzione con rimborso delle imposte pagate a monte riguardo a talune specifiche forniture o prestazioni, un operatore che effettui siffatte forniture o prestazioni non può avvalersi di alcun diritto, derivato dal diritto comunitario e direttamente rivendicabile, a che tali forniture o tali prestazioni siano soggette ad un'imposta sul valore aggiunto con applicazione dell'aliquota zero.
2)
Qualora uno Stato membro abbia mantenuto nella sua normativa nazionale, ai sensi dell'art. 28, n. 2, della sesta direttiva 77/388, sia anteriormente sia successivamente all'introduzione della sua modifica mediante la direttiva 92/77, un'esenzione con rimborso delle imposte pagate a monte rispetto a talune specifiche forniture o prestazioni, ma abbia interpretato in modo errato la propria normativa nazionale con la conseguenza che talune forniture o prestazioni, che avrebbero dovuto beneficiare dell'esenzione con rimborso delle imposte pagate a monte ai sensi della sua normativa nazionale, sono state assoggettate all'imposta con applicazione dell'aliquota normale, i principi generali del diritto comunitario, ivi compreso quello della neutralità fiscale, si applicano in modo tale da attribuire all'operatore economico che ha effettuato tali forniture o prestazioni un diritto a ripetere gli importi erroneamente versati con riferimento a tali stesse forniture o prestazioni.
3)
Benché i principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale si applichino in linea di principio alla causa principale, la loro violazione non è costituita dal semplice fatto che un diniego di rimborso sarebbe stato fondato sull'arricchimento senza causa del soggetto passivo interessato. Viceversa il principio della neutralità fiscale osta a che il divieto di arricchimento senza causa sia eccepito solo a soggetti passivi quali i «payment traders» (soggetti passivi per i quali, per un predeterminato periodo contabile, l'imposta riscossa a valle eccede l'imposta pagata a monte) e non a soggetti passivi quali i «repayment traders» (soggetti passivi la cui situazione è il contrario della precedente) nella misura in cui tali soggetti passivi hanno distribuito merci di uno stesso tipo. Spetterà al giudice nazionale verificare se ciò accada nella suddetta causa. Inoltre il principio generale della parità di trattamento la cui violazione può essere contraddistinta, in materia tributaria, da discriminazioni che toccano operatori economici i quali non sono necessariamente concorrenti, ma versano nondimeno in una situazione comparabile per altri rapporti, osta ad una discriminazione tra i «payment traders» ed i «repayment traders», che non è obiettivamente giustificata.
4)
La soluzione della terza questione non è influenzata dalla prova dell'assenza di perdita o di svantaggio finanziari subiti dall'operatore economico cui è stato rifiutato il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente percepita.
5)
Spetta al giudice del rinvio trarre esso stesso le eventuali conseguenze per il passato della violazione del principio di parità menzionato al punto 3 del dispositivo della presente sentenza, secondo le regole relative agli effetti nel tempo del diritto nazionale applicabile nella causa principale, nell'osservanza del diritto comunitario e, segnatamente, del principio della parità di trattamento nonché del principio ai sensi del quale esso deve provvedere a che le misure di risarcimento accordate non siano contrarie al diritto comunitario.
(1) GU C 261 del 28.10.2006.
Full & Egal Universal Law Academy